Palazzo-Spada

La massima

1. L’annullamento d’ufficio è il risultato di un’attività discrezionale dell’Amministrazione e non deriva in via automatica dall’accertata originaria illegittimità dell’atto essendo altresì necessaria una congrua motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla reintegrazione del preesistente stato di legalità.

2. L’interesse alla reintegrazione dell’ordine pubblico deve essere specificato e dimensionato in relazione alle esigenze concrete ed attuali, avuto riguardo anche gli interessi privati che militano in senso opposto, senza peraltro ricorrere in sede di motivazione a clausole di stile.

3. La piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo, ai fini della tempestività della relativa impugnazione, non può essere basata su supposizioni o deduzioni ma deve risultare da fatti oggettivi ed inoltre deve essere personale, non essendo sufficiente la conoscenza da parte del legale.

 

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE IV

sentenza 19 marzo 2013, n. 1605

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9569 del 2010, proposto da:
Franco Viola, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Paone, con domicilio eletto presso Luigi Morabito Condemi in Roma, via Tazzoli, 6;

contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Piccolo, con domicilio eletto presso Giancarlo Capozzi in Roma, via Cicerone,66;

nei confronti di

Izzi Maria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gallinaro, con domicilio eletto presso Antonio Funari in Roma, piazza Acilia, 4;
sul ricorso numero di registro generale 10583 del 2010, proposto da:
Franco Viola, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Paone, con domicilio eletto presso Luigi Condemi Morabito in Roma, via Tazzoli 6;

contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Piccolo, con domicilio eletto presso Giancarlo Capozzi in Roma, via Cicerone,66;

nei confronti di

Maria Izzi, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gallinaro, con domicilio eletto presso Antonio Funari in Roma, piazza Acilia, 4;

per la riforma

quanto al ricorso n. 9569 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Sez. Staccata Di Latina: Sezione I n. 00293/2010, resa tra le parti, concernente autorizzazione edilizia

quanto al ricorso n. 10583 del 2010:

della sentenza del T.a.r. Lazio – Sez. Staccata Di Latina: Sezione I n. 00599/2010, resa tra le parti, concernente concessione edilizia in sanatoria

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gaeta e di Izzi Maria e di Comune di Gaeta e di Maria Izzi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Francesco Falzone (su delega di Mario Paone) e Daniela Piccolo (altresì su delega di Giuseppe Gallinaro) Francesco Falzone (su delega di Mario Paone) e Daniela Piccolo (altresì su delega di Giuseppe Gallinaro);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il Comune di Gaeta , a seguito di segnalazione della sig.ra Maria Izzi, proprietaria di un immobile sito in località “La Spera”, avviava nei confronti del sig. Franco Viola un procedimento in vista di un eventuale annullamento dell’autorizzazione n.81/2001 rilasciata per il restauro di un fabbricato di proprietà dell’attuale appellante, confinante con quello dell’autrice dell’esposto.

Con provvedimento del dirigente di settore del suindicato Comune prot. n. 22945 dell’8/6/2009 veniva disposto l’annullamento dell’autorizzazione edilizia n.81 del 3/1/2001 prot. n.. 36428 rilasciata per il restauro di detto immobile, per la parte relativa alla soffitta posta al piano secondo lato est, della superficie utile di mq 9,38 e superficie lorda di mq 12,56 .

L’interessato impugnava tale provvedimento innanzi al Tar del Lazio – Sezione di Latina – denunciandone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per insussistenza dei presupposti ed altri profili.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’intimato Comune di Gaeta.

La sig.ra Maria Izzi, confinante con la proprietà del Viola , interveniva dd opponendum della proposta impugnativa.

L’adito Tribunale con sentenza n.293/2010 rigettava il proposto ricorso, giudicandolo infondato .

Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, è insorto ( appello n. 9569) il Viola deducendo, a sostegno del proposto gravame, i seguenti motivi :

1) error in iudicando – Eccesso di potere – errore nei presupposti – travisamento dei fatti. ingiustizia manifesta, posto che il Tar ha erroneamente ritenuto che sussistesse una difformità tra quanto progettualmente riportato dall’appellante e lo stato dei luoghi antecedente al crollo che aveva contrassegnato il manufatto oggetto di restauro;

2) error in iudicando. Omessa pronuncia, atteso che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla mancata indicazione da parte del Comune delle concrete ragioni di pubblico interesse sottese all’esercizio del potere di autotutela, certamente non riconducibile al mero ripristino della legalità .

Neppure si è espresso, il Tar, in ordine al motivo di doglianza costituito dalla omessa valutazione da parte dell’Amministrazione comunale delle osservazioni prodotte dal Viola in sede di memoria partecipativa.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Gaeta sia la sig.ra Izzi Maria che hanno contestato la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione

Intanto il sig. Viola impugnava con ricorso introduttivo innanzi al predetto Tribunale amministrativo regionale il provvedimento del dirigente del Settore VII del Comune di Gaeta del 23/10/2008 recante il rilascio in favore della sig.ra Izzi Maria della concessione edilizia in sanatoria n. 184/08

Con tale atto venivano definite due istanze di concessione in sanatoria, entrambe relative al fabbricato confinante con l’attuale appellante, l’una presentata il 18/3/1986 e l’altra il 14/12/2004, riguardanti rispettivamente “ la realizzazione di un lastrico solare praticabile ottenuto previa demolizione della esistente falda di copertura “ e “la esecuzione di lavori di demolizione di parte del lastrico solare con ricostruzione della falda originaria della copertura , ristrutturazione e modifica della distribuzione degli spazi interni , realizzazione di una tettoia antistante il fabbricato”

Con lo stesso provvedimento l’Amministrazione comunale denegava alla Izzi la sanatoria per la parte relativa al c.d. ripostiglio , prescrivendone la demolizione ai sensi dell’art.164 del dlgv n.490/9.

In relazione a tale ultima prescrizione il dirigente del suindicato settore VII con provvedimento prot. n. 31538 del 4/8/09 irrogava in luogo della demolizione la sanzione pecuniaria ex art.16 legge Regione Lazio n.15/08 e tale determinazione veniva impugnata dal Viola con atto di motivi aggiunti notificato il 28 dicembre 2009.

Sempre nel giudizio di primo grado la Izzi presentava ricorso incidentale eccependo, in particolare, la irricevibilità del ricorso del Viola perché a suo dire tardivamente proposto .

Il Tar con sentenza n.599/2010 rigettava il ricorso principale , accoglieva i motivi aggiunti , con annullamento del provvedimento ivi impugnato e dichiarava improcedibile il ricorso incidentale.

Il sig. Franco Viola con l’appello rubricato al n. 19583/2010 ha impugnato tale decisum, deducendo i seguenti motivi:

1) error in iudicando – eccesso di potere – errore nei presupposti – travisamento dei fatti – ingiustizia manifesta – omessa pronuncia sul rilievo che il condono doveva essere integralmente respinto , avendo la sig.ra Izzi realizzato , illegittimamente, una costruzione culminata con il tetto a falda inclinata, su area vincolata con modifica della sagoma ed aumento di volumetria;

2)Error in iudicando- Travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta: la controinteressata Izzi non ha mai provato la data degli abusi commessi e con le due istanze di condono presentate nel 1986 e nel 2004 ha in realtà tentato di sanare l’intero immobile;

3) Error in iudicando – Omessa pronuncia, atteso che alcuna motivazione è stata resa dal primo giudice in ordine alla ponderazione degli interessi del sig. Viola che si è visto chiudere due finestre con l’abusiva edificazione operata in aderenza dalla Izzi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta che ha contestato la fondatezza dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

La sig, ra Izzi Maria ha proposto controricorso e contestuale appello incidentale autonomo nei confronti della sentenza del Tar Latina n.599/2010.

La predetta ha impugnato tale decisum nella parte in cui è stata respinta l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado ed è stato disposto, in accoglimento dei motivi aggiunti proposto dal Viola, l’annullamento del provvedimento dirigenziale prot. n.31538 del 4/8/2009 che irrogava la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.

Le parti hanno poi illustrato ulteriormente le loro tesi con apposite memorie difensive.

All’odierna udienza pubblica i due ricorsi in appello vengono introitati per essere decisi..

DIRITTO

Va, in primo luogo disposta la riunione degli appelli in epigrafe, avuto riguardo agli elementi di evidente connessione , quanto meno soggettiva, intercorrenti tra i due gravami

Con il primo degli appelli all’esame si controverte della legittimità o meno del provvedimento prot. n. 22945 dell’8/6/2009 con cui il Comune di Gaeta , in sede di autotutela, ha disposto l’annullamento in parte qua dell’autorizzazione n.81 /01, rilasciata al sig. Viola Franco per la realizzazione di “tutte le opere attinenti al restauro edilizio architettonico dell’edificio storico” di proprietà del medesimo, sito in via Flacca, località “La Spera”, già diruto ed in precarie condizioni di conservazione.

L’appello si appalesa fondato ancorchè nei sensi e limiti che di seguito si vanno ad esporre.

Il parziale annullamento dell’autorizzazione di restuaro riguarda unicamente la parte della soffitta posta al secondo piano lato est, e cioè la creazione di una superficie utile di mq. 9, 38 (superficie lorda di mq 12, 56) ritenuta realizzata difformemente dalla preesistenza, in particolare rispetto allo stato originario antecedente al crollo del fabbricato.

L’intervento tutorio ha fatto seguito agli accertamenti di carattere tecnico e alle risultanze istruttorie dei competenti uffici comunali che hanno avuto modo di appurare, in sostanza, la non corrispondenza dello stato preesistente della tettoia con quanto riportato nelle foto aeree circa la preesistenza di parte della citata tettoia sì da rilevare che il rilascio dell’autorizzazione al restauro per la parte relativa alla soffitta “è avvenuto in base a presupposti non rispondenti all’effettivo stato dei luoghi, derivante da una infedele rappresentazione…”

Tanto premesso, con il primo mezzo d’impugnazione parte appellante con riferimento alla contestazione dell’abuso posto a base del disposto annullamento, contesta genericamente il contenuto sostanziale dell’addebito mosso dall’Amministrazione, eccependo l’apoditticità dei rilievi fatti constare dal Comune, ma gli elementi di carattere tecnico su cui si fonda il provvedimento per cui è causa, come evidenziati dagli accertamenti espletati, appaiono congrui e circostanziati, senza che siano smentiti, quanto alla loro veridicità e consistenza, dalle doglianze formulate sul punto dall’appellante e come tali si rivelano idonei a giustificare legittimamente il disposto parziale annullamento.

Al di là delle risultanze emergenti da relativa indagine istruttoria da parte delle strutture comunali, di per sé sufficienti a supportare l’adottata decisione, sovvengono ad ulteriore conforto della fondatezza della rilevata difformità le osservazioni di ordine tecnico svolte nella relazione per accertamento tecnico redatta dall’ing. Fernando de Simone in sede di consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina nell’ambito del procedimento penale attivato nei confronti dell’appellante.

In tale documento , a proposito della rappresentazione di progetto e relativa documentazione, si riferisce che dall’esame delle fotografie si nota un arretramento sul lato sud- est del secondo piano non quantificabile in termini dimensionali contrastante con la situazione riportata nel progetto di restauro , con “ conseguente aumento di un superficie lorda pari a circa 13” mq, per poi concludere, il CTU, che “ la documentazione tecnica relativa al progetto di restauro per quanto attiene alla rappresentazione della situazione preesistente , non appare completamente conforme al reale stato. dell’immobile in relazione alla pianta del secondo piano “ .

Gli elementi di giudizio testè esposti, evidenziano in modo adeguato l’esistenza della accertata difformità e di tanto l’Amministrazione ha dato sufficiente contezza, così come puntuali e pertinenti si appalesano le osservazioni formulate dal primo giudice nell’avallare sul punto la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

Priva di fondamento poi si appalesa la critica rivolta alla sentenza in cui si fa valere il vizio di tipo procedimentale in base al quale l’amministrazione non avrebbe valutato la memoria partecipativa inoltrata a suo tempo dall’interessato.

Come si può rilevare dalla lettura della parte narrativa, nel gravato provvedimento comunale si dà espressamente atto degli scritti “ difensivi” prodotti dal Viola e tale circostanza vale da sé a mandare esente la determinazione in autotutela dal vizio denunciato, posto che non incombe sull’Amministrazione, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza, l’onere di confutare in maniera analitica le osservazioni presentate.

Fondato , invece si appalesa il secondo mezzo di gravame con cui riprendendo il motivo già dedotto in primo grado e qui riprodotto, parte appellante deduce la sussistenza a carico dell’atto impugnato del vizio di violazione dei principi che regolano l’esercizio del potere di autotutela con riferimento alla insufficiente motivazione resa in ordine alla sussistenza dell’ interesse pubblico all’annullamento

Per costante orientamento giurisprudenziale, l’annullamento d’ufficio è il risultato di un’attività discrezionale dell’Amministrazione e non deriva in via automatica dall’accertata originaria illegittimità dell’atto essendo altresì necessaria una congrua motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla reintegrazione del preesistente stato di legalità.

In particolare , la giurisprudenza amministrativa è assolutamente granitica nel precisare che l’interesse alla reintegrazione dell’ordine pubblico deve essere specificato e dimensionato in relazione alle esigenze concrete ed attuali, avuto riguardo anche gli interessi privati che militano in senso opposto , senza peraltro ricorrere in sede di motivazione a clausole di stile ( ex multis, Cons. Stato VI 17 febbraio 2006 n.671 ).

Ebbene, non pare che il provvedimento di autotutela qui in discussione sia rispettoso dei parametri giurisprudenziali sopra ricordati, se è vero che nella parte narrativa dell’atto si fa lapidariamente accenno alla necessaria prevalenza, nella valutazione comparativa, dell’interesse pubblico alla conservazione dello stato dei luoghi, nel che è ravvisabile una semplicistica formula stereotipa.

Ora che nella specie a carico dell’amministrazione vi fosse un ben più pregnante onere di motivazione, non adeguatamente assolto dall’utilizzo di una clausola di stile apposta a sostegno della determinazione assunta, è un dato agevolmente rilevabile dalla circostanza per cui l’annullamento viene adottato a distanza di oltre otto anni dal rilascio dell’autorizzazione al restauro rilasciata in favore del sig. Viola senza che sia stata presa in considerazione la posizione del beneficiario del titolo ad aedificandum in questione.

L’assenza di una idonea motivazione conforme ai principi ripetutamente sanciti dalla giurisprudenza rende invalido l’atto di annullamento d’ufficio qui in contestazione fatta salva, s’intende, l’adozione da parte dell’intimato Comune di ogni ulteriore provvedimento .

In tali sensi e limiti, l’appello va accolto, con riforma , in parte qua, della impugnata sentenza .

Con riferimento all’appello n.10583 /2010 avverso la sentenza n.599/2010 che ha respinto il ricorso con cui il sig. Viola ha impugnato la concessione edilizia in sanatoria n.184/08 rilasciata alla confinante Maria Izzi, va in via prioritariamente logica esaminato l’appello incidentale proposto da quest’ultima avverso la sentenza de qua.

Il rimedio incidentale è stato proposto in relazione ai seguenti due capi della sentenza :

a) il rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso proposto dal Viola avverso la concessione edilizia in sanatoria;

b) l’accoglimento dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente avverso il provvedimento che irroga, in relazione al carattere abusivo del ripostiglio, la sanzione pecuniaria in luogo della misura ripristinatoria.

In relazione alla statuizione di cui al punto a) l’appello incidentale può considerarsi improcedibile in quanto l’appello principale con cui in sostanza si denuncia la illegittimità della concessione edilizia in sanatoria n.184/08 si appalesa, come infra si va ad illustrare, infondato.

Ad ogni buon conto vale qui richiamare il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui la piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo, ai fini della tempestività della relativa impugnazione non può essere basata su supposizioni o deduzioni ma deve risultare da fatti oggettivi ed inoltre deve essere personale, non essendo sufficiente la conoscenza da parte del legale ( Cons. Stato Sez. IV 8/6/2011 n.3458 ) .

Nella specie l’eccezione di tardività è ancorata da un lato all’inoltro di un esposto alla Regione da parte del sig. Viola in epoca antecedente al termine decadenziale e dall’altro lato all’invio della impugnata concessione allo studio del legale domiciliata rio del difensore dello stesso sig. Viola, ma entrambi detti elementi di fatto, in relazione ad una verifica della piena conoscenza dell’atto da impugnare, devono considerarsi non idonei a fornire una prova rigorosa del momento temporale in cui la parte interessata ha avuto modo di conoscere appieno la determinazione amministrativa e la sua portata lesiva in ordine alle proprie posizioni giuridiche soggettive ( cfr Cons. Stato sez. IV 2 aprile 2012 n.1957 ).

Con riferimento alla statuizione sub b) il motivo d’appello incidentale è infondato.

La sig.ra Izzi sostiene la piena applicabilità al caso di specie dei presupposti di cui all’art.34 del DPR n.380/01 che prevede la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione per interventi eseguiti in difformità del permesso di costruire quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, per cui a suo dire legittimamente il Comune ha proceduto a fiscalizzare la sanzione ripristinatoria ordinata conseguentemente al diniego di sanatoria per il per il ripostiglio nella stessa concessione n.184/08

Così non è.

Il c.d. ripostiglio è un vano di 5 mq che, anch’esso inserito nella richiesta di sanatoria, in realtà ha una sua autonoma configurazione di volume aggiuntivo, per costituire , come sottolineato nelle relazioni tecniche che hanno caratterizzato l’istruttoria della pratica di condono, una vera e propria superfetazione per la quale il diniego di sanatoria è giustificato vuoi per la nuova, non consentita cubatura introdotta con tale manufatto, vuoi , soprattutto, per il contrasto con gli aspetti di tutela paesaggistica del sito, sicchè legittimamente per tale “vano” è stata negata la sanatoria.

Insomma, il volume in questione non si atteggia dal punto di vista ontologico come una difformità bensì come un organismo nuovo realizzato sine titulo, con una propria autonomia funzionale, circostanze di fatto e di diritto che impongono , una volta riscontrata la non condonabilità e assenza di un titolo legittimante, l’irrogazione della misura ripristinatoria.

D’altra parte , come pure fatto presente dal Tar, non risulta siano state condotte specifiche indagini tecniche volte ad accertare le condizioni di impossibilità tecnica a demolire la parte abusiva senza compromettere quella eseguita in conformità e l’assenza di elementi di prova in ordine alla sussistenza della causa ostativa alla demolizione, impedisce l’applicabilità della sanzione più favorevole ( quella pecuniaria ).

Il gravame incidentale, perciò si appalesa in parte improcedibile e per la restante parte infondato.

Ciò preliminarmente definito, infondato si appalesa l’appello principale proposto dal sig. Viola avverso la sentenza qui impugnata.

Le censure di cui ai primi due motivi d’impugnazione che per ragioni di logica connessione vanno esaminati congiuntamente attengono agli aspetti sostanziali dell’assentibilità o meno in applicazione della normativa di condono, delle opere edilizie oggetto di richiesta di sanatoria, in relazione alla natura e consistenza delle stesse.

Specificatamente, parte appellante si duole del fatto che in concreto le opere oggetto di richiesta di sanatoria non potevano essere “sanate” in quanto comportano un non consentito aumento di cubatura nonché la modifica della sagoma del fabbricato e risultano realizzate su area sottoposta a vincolo paesaggistico, il tutto nell’intento di sanare l’intero immobile.

I rilievi di parte appellante non colgono nel segno.

In primo luogo è utile procedere ad una più dettagliata specificazione in punto di fatto circa la identificazione delle due domande per le quali è stata rilasciata alla sig.ra Izzi Maria il titolo ad aedificandum in sanatoria qui in contestazione.

Queste sono :

a) una richiesta di concessione in sanatoria presentata ai sensi della legge n.47/85 in data 18/3/ 1986 prot. n. 8448 ( pratica n.422/S) relativa alla “realizzazione di un lastrico solare praticabile ottenuto previa demolizione della esistente falda di copertura”;

b) una istanza di definizione di illeciti edilizi presentata ai sensi della legge n.326/03 e L.R. n.12/04, in data 14/12/2004 prot. n. 48767 pratica n.755/B relativa alla “esecuzione di lavori di demolizione di parte del lastrico solare con ricostruzione della falda originaria della copertura, realizzazione e modifica della distribuzione degli interni , realizzazione di una tettoia antistante il fabbricato” .

Entrambe le domande sono state istruite e fatte oggetto di conferenza dei servizi ex art.14 legge n.241/90 cui hanno partecipato il dirigente del Settore VII del Comune, il rappresentante della Soprintendenza del BB.AA. e gli esperti in materia di tutela del paesaggio e in quella sede ( vedi verbale del 29 gennaio 2008 ) le predette istanze hanno riportato un sostanziale parere favorevole.

In particolare, la conferenza si è espressa favorevolmente per la sostituzione dell’originaria copertura e la ricostruzione della stessa e tanto in relazione sia agli aspetti edilizi che paesaggistici, escludendosi l’aumento di cubatura e non compatibilità paesistica ( per tale ultimo profilo risulta positivamente licenziato ( vedi nota del dirigente comunale Assetto del territorio e Ambiente del 9 febbraio 2007 ), sempre in relazione alle predette opere, parere favorevole ai sensi dell’art.32. della legge n.47/85 .

V’è peraltro da puntualizzare che la conferenza ha espresso parere negativo per il ripostiglio e di qui il conseguente diniego di sanatoria pure opposto, subordinando il parere favorevole per la tettoia antistante il fabbricato alla prescrizione di riduzione della superficie ad 1/4 di quella del fabbricato.

Ebbene, a seguito delle risultanze dell’attività istruttoria esperita, il procedimento di definizione delle due domande di sanatoria si è conseguentemente concluso dandosi atto del giudizio sostanzialmente favorevole espresso dai vari organi tecnici in ordine all’ammissibilità e accoglibilità delle domande di condono.

Parte ricorrente denuncia la non sanabilità delle opere in questione , ma alcunché obietta in relazione alle osservazioni e conclusioni della esperita indagine istruttoria e comunque i suoi rilievi non riescono a scalfire nel merito le valutazioni formulate dalla Conferenza dei servizi e fatte proprie dal dirigente comunale al momento di adozione del provvedimento di rilascio di concessione in sanatoria .

Col terzo motivo, infine, parte appellante lamenta il fatto di essere stato “ disinvoltamente escluso dalle fasi del procedimento” di definizione delle domande di sanatoria di cui alla concessione n.184/2008, ma la doglianza è priva di giuridica consistenza.

Il dedotto rilievo è smentito per tabulas : in giudizio sono stati depositati a cura dello stesso sig. Viola documenti che evidenziano una copiosa corrispondenza intercorsa tra l’interessato e il Comune in ordine ai fatti per cui è causa (vedi , per tutti, nota comunale prot. n.6014 dell’8 febbraio 2008 ), il che dimostra come il Viola sia stato messo in condizione di partecipare al procedimento o comunque di interloquire sulla questione con l’Amministrazione.

A chiusura della disamina del gravame, è il caso di rilevare che l’addebito mosso al primo giudice in tutti e tre i mezzi di gravame, circa una pretesa mancata pronuncia sulle varie questioni denunciate in prime cure è privo di fondamento, dal momento che una piana lettura del decisum permette di rilevare come il TAR si sia fatto carico di esaminare compiutamente i vari profili di doglianza, formulando per ciascuno di essi una congrua ed esaustiva motivazione oltrechè la relativa statuizione, risultando tali elementi di giudizio qui pienamente condivisibili

Sussistono, peraltro giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda e degli esiti reciprocamente conseguiti, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello in epigrafe indicati, li Riunisce e così dispone:

a) quanto al ricorso n.9569/2010, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza , accoglie “in parte qua” il ricorso di primo grado;

b)quanto al ricorso n.10583/2010:

1) rigetta l’appello principale proposto da Viola Franco;

2) dichiara in parte improcedibile e per la restante parte infondato l’appello incidentale proposto da Izzi Maria

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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