Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 22 dicembre 2014, n. 6342

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 8839 del 2014, proposto da:

PR.MA., rappresentato e difeso dall’avv. An.La., con domicilio eletto presso An.La. in (…);

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Al.Ma., rappresentato e difeso dall’avv. Vi.Me., con domicilio eletto presso Gi.Ri. in (…); Agenzia delle Entrate;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. dell’EMILIA-ROMAGNA – Sezione STACCATA di PARMA- SEZIONE I n. 00370/2014, resa tra le parti, concernente diniego di accesso agli atti relativi a dichiarazione redditi

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Al.Ma.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati An.La. e Vi.Me.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza breve in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale dell’ Emilia Romagna – sede di Parma – ha accolto il ricorso di primo grado, proposto dalla odierna parte appellata, Al.Ma. volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 33381/2014 del 29 agosto 2014 con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Piacenza, respingendo l’opposizione proposta dall’originario ricorrente, aveva disposto in favore del controinteressato il diritto di accesso agli atti, con estrazione di copia, rappresentati dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente stesso per gli anni di imposta 2011 e 2012 e di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, connesso e/o richiamato anche per “relationem” al precedente.

In punto di fatto era accaduto che con il gravato provvedimento in data 29 agosto 2014 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Piacenza, aveva consentito a Ma. Pr. l’accesso alle dichiarazioni dei redditi di Al.Ma. per gli anni 2011 e 2012.

Peraltro, nello stesso giudizio Ma. Pr. odierno appellante aveva impugnato, in via riconvenzionale, con ricorso incidentale, il verbale in data 5 settembre 2014 con cui l’Agenzia delle Entrate di Piacenza, stante la pendenza del ricorso, aveva disposto la sospensione sine die dell’accesso disposto con il provvedimento gravato.

La originaria richiesta di accesso avanzata da Ma. Pr. era motivata dalla circostanza che era tra loro pendente una causa civile innanzi il Tribunale di Cremona, iscritta al n. 821/2012 R.G., in cui il Ma. aveva chiesto accertarsi l’inadempimento contrattuale del controinteressato Ma. con conseguente istanza risarcitoria per il danno asseritamente subito a causa dell’inadempimento.

Il Ma. nel dichiarato intento di provare in giudizio che il ricorrente non avrebbe subito alcun danno economico, aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Piacenza, l’accesso alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2011 e 2012 presentate dal Ma..

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Piacenza, dopo un primo diniego motivato con più ragioni, a seguito di istanza di riesame aveva consentito l’accesso con provvedimento in data 29 agosto 2014, fissando per l’ostensione la data del 5 settembre 2014.

L’odierno appellato era insorto, ed aveva gravato innanzi al Tar deducendo che il Ma. non aveva né interesse né legittimazione all’ostensione di detti atti.

Il Tar, disattesa l’eccezione di inammissibilità del mezzo per mancata notifica all’Avvocatura dello Stato (il cui patrocinio, ad avviso del Tar, era soltanto facoltativo per le Agenzie c.d. fiscali) ha scrutinato il merito del ricorso principale, accogliendolo e dichiarando la improcedibilità del mezzo incidentale.

Ha in proposito osservato che l’accesso alle dichiarazioni dei redditi del Ma. non rivestiva per il Ma. alcun interesse, se non meramente emulativo, atteso che da una parte il giudizio civile in cui quest’ultimo avrebbe dovuto asseritamente produrre dette dichiarazioni, aveva per oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale chiesto dal Ma., il cui accertamento era del tutto indipendente dalla situazione reddituale del presunto danneggiato.

Sotto altro profilo, come rimasto non contestato, nello stesso giudizio erano spirati i termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c..

In ogni caso non poteva essere condivisa l’affermazione del Ma. odierno appellante secondo cui le suddette dichiarazioni sarebbero state necessarie per dimostrare l’infondatezza della richiesta risarcitoria del Ma. dovendo, viceversa, quest’ultimo provare la fondatezza della sua domanda alla stregua del principio processuale “onus probandi incumbit ei qui dicit”.

Neppure era condivisibile la tesi secondo cui il diritto di accesso doveva essere garantito a chiunque, a qualunque atto e a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla necessità del richiedente di tutelare un proprio interesse.

Ne discendeva, ad avviso del Tar, la fondatezza del mezzo, e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto dal controinteressato, in via riconvenzionale, avverso il provvedimento di sospensione dell’accesso.

L’odierno appellante, già resistente rimasto integralmente soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell’appellata decisione.

Ripercorsa in dettaglio la fase procedimentale prodromica alla instaurazione del contenzioso, e quella relativa al processo di primo grado, ha riproposto tutte le argomentazioni disattese dal primo giudice, ed ha sostenuto che non spettava al Tar valutare la fondatezza – o meno – della pretesa articolata innanzi al Giudice civile e la utilità della documentazione richiesta.

Parte appellata ha chiesto la reiezione dell’appello, perché infondato.

Alla camera di consiglio del 18 novembre 2014, avvisate le parti della possibilità di decisione ex art.60 c.p.a., la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1.Stante la completezza del contraddittorio, nella mancata opposizione delle parti rese edotte della possibilità di immediata definizione della causa, la controversia può essere decisa nel merito tenuto conto della fondatezza dell’appello.

2. Parte appellante avanza una pretesa che pare al Collegio conforme all’approdo giurisprudenziale e dottrinario acquisito secondo cui è necessario che l’istanza d’accesso sia motivata in relazione ad un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 l. 241 comma 1 lett.b della legge n. 241/1990).

E’ ben noto infatti la “situazione giuridicamente rilevante” che giustifica l’accesso non si esaurisce nel c.d. accesso defensionale “cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre) ovvero nell’ambito di un procedimento amministrativo” (Cons. Stato 783/2011) ma è nozione diversa e più ampia (Cons. Stato 09-03-2011, n. 1492,. Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173).

Essa deve essere munita dei requisiti di concretezza ed attualità

2.1. Il Tar ha esplorato proprio detto profilo, ed ha espresso il convincimento che, quanto al giudizio civile pendente, la documentazione richiesta non era più producibile.

Senonchè, non pare al Collegio che tale argomento sia dirimente in senso negativo: è provato infatti che nel giudizio civile evocato quale “causale” principale della richiesta si è prossimi al termine per la formulazione di osservazioni alla disposta CTU.

Il Giudice dell’accesso non è tenuto a sindacare funditus – salvi i casi di manifesta abnormità, strumentalità, inconducenza della richiesta di ostensione – la esattezza e conducenza della linea defensionale che postula la necessaria ostensione dell’atto.

Il Giudice è tenuto unicamente a verificare se –in relazione alla esigenza prospettata- sussista o meno l’interesse ad accedere alla documentazione.

2.2. Nel caso di specie essa non appare dubitabile. Il controinteressato appellato, infatti, è attore di un giudizio civile risarcitorio; la parametrazione dell’eventuale risarcimento, ove concesso, si fonda di regola, anche, sulle condizioni patrimoniale dell’imprenditore che lo richiede, e sulla incidenza che l’evento lesivo ha spiegato.

In questa ottica, negare l’accesso alle dichiarazioni dei redditi di parte controinteressata non appare armonico con le esigenze difensive prospettate.

Quanto alla Ctu in corso di svolgimento, è ben vero che se il giudice civile avesse ritenuto essenziale detta documentazione l’avrebbe già acquisita, o avrebbe provveduto ex art. 210 cpc (ed allo stesso modo, così potrebbe operare in futuro, laddove la ritenesse utile/indispensabile).

Senonchè, non è questa l’unica via processuale che l’appellante potrebbe utilizzare per fare emergere il dato discendente dalla ostensione di dette dichiarazioni dei redditi, ove utile alla propria linea difensiva.

2.3. Tanto basta ad accogliere l’appello: ciò che non è consentito dall’ordinamento, è sacrificare la riservatezza del controinteressato sulla scorta di interessi vaghi, non concreti, e neppure attuali.

Nel caso di specie, invece, la reiezione si fonderebbe su un indebito sindacato sulla pretesa avanzata, a fronte di un interesse concreto riscontrato, a tacer d’altro, dalla pendenza del processo civile innanzi al Tribunale Ordinario di Cremona.

3.L’ appellante ha prospettato una strumentalità ad un giudizio civile che in realtà sussiste; è rimasto integrato il richiamo al comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990 ove si stabilisce che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso a quegli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

4. Conclusivamente, l’appello deve essere accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere respinto il mezzo di primo grado, con salvezza degli atti impugnati, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5.La relativa novità e particolarità delle questioni esaminate legittima la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il mezzo di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio – Presidente

Sandro Aureli – Consigliere

Fabio Taormina – Consigliere, Estensore

Diego Sabatino – Consigliere

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2014.

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