Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 settembre 2016, n. 3946

I provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale vanno di per sé considerati adeguatamente motivati,quando si fondano su voti numerici,attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati,senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti,valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 27 settembre 2016, n. 3946

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2016, proposto da:
Ministero della Giustizia, Commissione per gli Esami di Avvocato – Sessione 2013 presso la Corte di Appello di Milano, Commissione per gli Esami di Avvocato – Sessione 2013 presso la Corte di Appello di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma,via (…);
contro
Fr. Pe. non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR Lombardia, sede di Milano, Sez. III, n. 2757/2015, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione dell’appellato alle prove orali nell’esame di abilitazione alla professione di avvocato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Marrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il dott. Fr. Pe. partecipava alle prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2013 – svoltesi a Milano nel dicembre del 2013 e all’esito delle stesse veniva non ammesso alla prova orale,avendo il medesimo riportato il punteggio complessivo di 70 punti (22 al parere motivato di diritto civile; 24 al parere motivato di diritto penale; 24 all’atto giudiziario).
L’interessato impugnava il giudizio di non ammissione innanzi al Tar della Lombardia che con ordinanza n. 1456/14 accoglieva l’istanza cautelare, successivamente riformata da questo Consiglio di Stato con ordinanza n. 121/2015.
Di poi, con sentenza n. 2757/2015 il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, censurando la insufficienza della valutazione della Commissione d’esame resa con il criterio del voto numerico e disponendo l’annullamento dell’impugnato giudizio di non ammissione alle prove orale.
Avverso tale decisum il Ministero della Giustizia ha interposto appello a sostegno del quale ha dedotto le seguenti censure:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, nonché degli artt. 17-bis, 23 e 24 del r.d. n. 3722/1934, del comma 9 dell’art. 22 del regio decreto- legge 27 novembre 1933 n. 1578, degli artt. 46 e 49 legge n. 247/2012- illogicità manifesta della sentenza TAR – insussistenza del difetto di motivazione in ragione della corretta apposizione del solo voto numerico.
Non si è costituito in giudizio l’appellato.
All’udienza pubblica del 14 luglio 2016 la causa è stata introitata per la decisione.
Tanto premesso, l’appello dell’Amministrazione è fondato.
Con un unico motivo d’impugnazione l’Amministrazione censura le statuizioni del giudice di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto insufficiente, ai fini della motivazione delle insufficienze riportate dal ricorrente nelle prove scritte,l’impiego del solo voto numerico, non accompagnato da giudizi analitici o segni grafici idonei a esplicitare le ragioni delle valutazioni negative formulate dalla Commissione.
Al riguardo la Sezione non ravvisa motivo per discostarsi dal proprio granitico indirizzo, secondo cui anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241/90 i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale vanno di per sé considerati adeguatamente motivati,quando si fondano su voti numerici,attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati,senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti,valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione (cfr Cons. Stato Sez. IV 18/2/2010 n. 953; idem 22/12/2009 n. 8628; 6/2/2007 n. 607; 22/6/2006 n. 3924).
Questo giudice di appello ha altresì avuto modo di statuire che la circostanza per la quale sugli elaborati non sia stato apposto alcun segno grafico di correzione non costituisce elemento significativo da cui desumere la carenza di motivazione giacchè la necessaria correlazione con i predeterminati criteri di valutazione è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto (Cons. Stato Sez. IV n. 953/2010citata; id. 28/7/2008 n. 3710; id. 4/10/2006 n. 5894).
Al riguardo,peraltro, è fin troppo nota la giurisprudenza relativa alla natura tecnico-discrezionale delle valutazioni espresse dalla Commissione e ai limiti rigorosi che incontra il sindacato del giudice “in subiecta materia”, non essendo dimostrata la sussistenza nella fattispecie di macroscopici profili di illogicità o erroneità ai quali solo può ricondursi un giudizio di illegittimità (Cons Stato Sez. IV 28/10/2009 n. 5413; id. 18/672009 n. 3991).
Infine vale osservare che se l’art. 49 della legge n. 247/2012, norma pure richiamata dal giudice di prime cure “ad adiuvandum” del proprio assunto, per un verso modifica le modalità di revisione e valutazione degli elaborati, dall’altro verso prevede che per i primi due anni dall’entrata in vigore della legge l’esame debba essere condotto con le modalità delle norme previgenti,in applicazione delle quali la Commissione si è correttamente determinata.
In forza delle suesposte considerazioni, l’appello, in quanto fondato,va accolto con conseguente riforma dell’impugnata sentenza.
Non occorre pronunziarsi sulle spese del giudizio, in assenza di costituzione dell’appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Andrea Migliozzi – Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Oberdan Forlenza – Consigliere
Giuseppe Castiglia – Consigliere

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