Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 6 ottobre 2014, n. 4977

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2012, proposto da:

Consorzio Qu., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pa.Ca., Ri.Lu., Vi.Al., con domicilio eletto presso il dott. Al.Pl. in Roma, via (…);

contro

Comune di San Donato Milanese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lu.Ma., An.Pu., con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano: Sezione II n. 01281/2011, resa tra le parti, concernente accertamento obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donato Milanese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Lu. ed altri (…);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notarile del 4/11/1993 il Comune di San Donato Milanese e la Società Sn. s.p.a., dante causa dell’attuale appellante stipulavano una convenzione per la lottizzazione di aree site nell’unità urbanistica denominata “Qu.”.

La predetta Società poi e la sua avente causa Immobiliare Me. alienavano a terzi alcuni immobili e, in particolare con atto notarile del 20/5/1999 il Consorzio Qu. acquistava da Me. dei terreni sui quali venivano realizzate opere di urbanizzazione primaria e secondaria, occupandosi il predetto acquirente della manutenzione dei parcheggi, degli impianti e delle strade asservite ad uso pubblico.

Il Consorzio con apposito ricorso, proposto nell’anno 2010, adiva il TAR della Lombardia per veder accertato in capo al Comune di San Donato Milanese l’obbligo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli impianti pubblici, con condanna del predetto Ente al rimborso delle spese per le opere manutentive sostenute sino allora.

Il Consorzio produceva altresì atto di motivi aggiunti avverso la delibera del Consiglio Comunale di San Donato Milanese n.29 del 28/7/2010 avente ad oggetto: “atto di ricognizione con conseguente estinzione delle obbligazioni mediante parziale monetizzazione cessione di aree relativamente alle lottizzazioni “Qu.” e “San Francesco”.

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.1281/2011 respingeva, ritenendoli infondati, il ricorso principale e i motivi aggiunti, con reiezione di ogni domanda ivi formulata.

Avverso tale decisum è insorto il Consorzio Qu. denunciando la erroneità delle statuizioni rese dal TAR in ordine alla imputazione degli obblighi di manutenzione delle opere di urbanizzazione, articolando la tesi difensiva su quattro ordini di argomentazioni così descritti dalla parte appellante:

– corretta interpretazione della convenzione di lottizzazione del 1993;

– irrilevanza giuridica nel caso di specie di atti e contratti fra privati;

– irrilevanza giuridica nel caso di specie delle eventuale convinzione soggettiva dell’esistenza di un’obbligazione;

– obbligazione di manutenzione ex lege delle opere di urbanizzazione in capo all’Amministrazione comunale.

Il Consorzio assume in sostanza che la convenzione di lottizzazione del 1993 non pone affatto a carico dei privati proprietari dei lotti fondiari l’onere di manutenzione delle opere di urbanizzazione, risultando irrilevante quanto convenzionalmente pattuito con la convenzione del 1999 in un atto tra privati cui l’Amministrazione era estranea e sulla quale ricade in definitiva l’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di che trattasi.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Donato Milanese che ha in via preliminare eccepito la inammissibilità dell’appello per inesistenza della notificazione; nel merito ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.

Parte appellante ha poi replicato con apposita memoria alle eccezioni e deduzioni formulate ex adverso.

Tanto premesso, il Collegio deve preliminarmente occuparsi della eccezione di inammissibilità dell’appello per inesistenza della notificazione, sollevata in limine litis dalla difesa del resistente Comune di San Donato Milanese.

Essa è fondata.

L’atto di appello risulta notificato, con consegna a mani dell’originale (e il dato è rilevabile per tabulas dalla relazione di notifica apposta in calce) all’avv. Gu.Ba., nel domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Milano, Via (…) però non è stato il difensore del Comune di San Donato Milanese nel giudizio di primo grado, laddove l’incarico di difensore dell’Ente locale è stato conferito e ricoperto dall’avv. An.Pu. con domicilio presso la Segreteria del TAR.

L’appello è stato notificato dunque a un legale diverso da quello che ha ricevuto l’incarico di rappresentare e difendere l’Amministrazione intimata, poi costituita nel giudizio di prime cure e tale circostanza rende il ricorso inammissibile per irregolare instaurazione del contraddittorio processuale, risultando del tutto omesso il procedimento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado.

Parte appellante invoca la salvezza del vizio della notifica effettuata in ragione dell’avvenuta costituzione in questo giudizio dell’Ente intimato, ma la regola della costituzione sanante di cui all’art.44 secondo comma c.p.a. nella specie non appare applicabile versandosi in un caso di notifica inesistente o comunque radicalmente nulla.

Soccorrono nel caso de quo i principi dettati in subiecta materia dal codice di procedura civile e precisamente agli artt. 156 e 160 c.p.c. norme senz’altro applicabili al processo amministrativo non foss’altro per il c.d. “rinvio esterno” fatto dal codice del processo amministrativo all’art.39 in cui è espressamente previsto che “le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”.

Ebbene il giudice di legittimità del giudizio civile ha statuito che in relazione alle disposizioni di cui ai citati artt.156 e 160 c.p.c. si può configurare una notificazione inesistente o radicalmente nulla allorchè la notifica sia “eseguita in un luogo e ad un soggetto del tutto estranei al destinatario e all’atto da notificare” (Cassazione 21/6/2007 n. 14487) e tale principio è stato puntualmente recepito anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr Sez. VI 12/07/2012 n. 4196).

Situazione di fatto e di diritto quella testè descritta che si è puntualmente verificata nel caso che ci occupa se è vero che l’atto di appello è stato notificato in un luogo e a persona diversi da quelli indicati nella costituzione di primo grado, di talchè non può non inferirsene la inesistenza o radicale nullità della fondamentale fase processuale costituito dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello.

La difesa di Consorzio Quartiere Affari fa rilevare come in realtà l’avv. Gu.Ba. non sia un estraneo rispetto al Comune di San Donato Milanese, figurando il medesimo come consulente legale di tale Amministrazione sia pure in altri affari, ma la circostanza non può valere a far ritenere validamente effettuata la notifica, perché è evidente che la connessione deve essere in relazione all’atto da notificare al destinatario e al luogo in cui viene effettuata la notifica, non senza rilevare che comunque non è dimostrato che il destinatario è venuto a conoscenza dell’atto giudiziario di che trattasi per effetto della notifica in questione.

In forza delle suestese considerazioni il ricorso in appello deve considerarsi inammissibile, il che preclude l’esame di ogni questione di merito ivi dedotta.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Raffaele Potenza – Consigliere

Andrea Migliozzi – Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo – Consigliere

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2014.

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