Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5875. La realizzazione dell’opera abusiva può ritenersi avvenuta solo se l’immobile e’ gia’ eseguito, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali

La realizzazione dell’opera abusiva può ritenersi avvenuta solo se l’immobile e’ gia’ eseguito, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali, comprese le tamponature le quali sono necessarie per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna; per quanto invece riguarda le opere interne o quelle non destinate ad uso non residenziale, la loro ultimazione e’ da ricollegare al completamento funzionale, inteso nel senso di sussistenza delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile l’uso per il quale sono state realizzate o l’uso diverso da quello a suo tempo assentito o incompatibile con l’originaria destinazione d’uso, nel caso di mutamento di quest’ultimo.

Sentenza 13 dicembre 2017, n. 5875
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4531 del 2011, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. Ve., con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via (…);
contro
Ge. Al., in proprio, nonché nella qualità di erede di Ge. Lu., e Ge. Ma. Vi., nella qualità di erede del sig. Ge. Lu., rappresentati e difesi dall’avvocato Lu. Va., con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II BIS n. 01727/2011, emessa il 17.2.2011, depositata in data 24.2.2011 e notificata a mezzo posta il 30.3.2011, sul ricorso R.G. n. 7738/2008.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 5 dicembre 2017 il Cons. Silvia Martino;
Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Ve. e Va.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori Ge. Lu. e Ge. Al., impugnavano innanzi al Tar del Lazio le note prot. nn. 3927 e 3935 del 26.2.2008 con le quali il Comune di (omissis) comunicava le cause ostative al rilascio del titolo in sanatoria, dagli stessi richiesto con istanze nn. 735 e 737 del 10.12.2014, quali comproprietari dell’immobile sito in (omissis), loc. “(omissis)” e distinto in catasto al foglio (omissis), p.lle (omissis).
Le istanze avevano ad oggetto opere di ristrutturazione per il sig. Ge. Lu. e di realizzazione ex novo di immobile da adibire a prima casa per Ge. Al..
Deducevano la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90 ed altresì dell’art. 31 della l. n. 47/85 e delle norme sul condono ex l. n. 326/03 per contraddittorietà e genericità della motivazione.
Con motivi aggiunti venivano poi impugnati i provvedimenti con cui l’amministrazione negava il condono (note prot. n. 9495 e 9507 del 12.5.2009).
Venuto a mancare il sig. Ge. Lu., il sig. Ge. Al. (quest’ultimo anche nella qualità di erede del primo) e la sig.ra Ge. Ma. Vi., in qualità di successore nella quota di comproprietà del primo, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune ingiungeva la demolizione e ordinava il ripristino dello stato dei luoghi.

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