Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 19 marzo 2018, n. 1713. La verbalizzazione del punteggio assegnato è necessaria solo in relazione ai candidati che hanno superato la prova

La verbalizzazione del punteggio assegnato è necessaria solo in relazione ai candidati che hanno superato la prova, per i quali il punteggio vale motivazione, ma non anche per il candidato giudicato non idoneo, per il quale è necessaria una specifica motivazione dell’inidoneità.

Sentenza 19 marzo 2018, n. 1713
Data udienza 8 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5904 del 2016, proposto da:
Ministero della Giustizia, Commissione Esaminatrice Concorso a 150 posti di notaio bandito con DDG del 27 dicembre 2011, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via (…);
contro
Se. Mi., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Lu. Le, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Ba. Sa. in Roma, via (…);
nei confronti di
Ka. Gr., Ba. D’A. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZIONE III, n. 4780 del 2016
nonché, quanto all’appello incidentale,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZIONE III, n. 4780 del 2016, nella parte in cui non ha accolto il primo motivo di ricorso con il quale il dott. Mi. ha contestato il giudizio di non idoneità alle prove orali del concorso da notaio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Se. Mi.;
Visto l’appello incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Gi. Lu. Le. e l’avvocato dello Stato Pi. Ga.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il TAR Lazio, Terza Sezione, con sentenza n. 4780 del 2016, ha accolto, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, il ricorso proposto dal dott. Se. Mi. avverso il giudizio di non idoneità alle prove orali del concorso a 200 posti di notaio, indetto dal Ministero della Giustizia con d.d. 27 dicembre 2011, espresso dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 17 del 17 gennaio 2014 e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento che ha giudicato non idoneo il ricorrente e, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 104 del 2010, ha disposto che, in esecuzione della sentenza, l’interessato debba essere sottoposto ad un nuovo esame orale da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di novanta giorni.
Il Tribunale ha disatteso il primo motivo di impugnativa, con il quale il ricorrente ha contestato la valutazione della prova orale svolta dalla Commissione, mentre ha ritenuto meritevole di adesione il secondo motivo, con il quale è stato dedotto che la Commissione si sarebbe limitata ad indicare nel verbale la mera non idoneità senza indicare i singoli voti attribuiti da ciascun commissario in ogni materia.
Avverso tale sentenza, l’amministrazione ha proposto il presente appello articolato nei seguenti motivi di impugnativa:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 166 del 2006. Motivazione illogica e contraddittoria.
La norma di cui all’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 166 del 2006 dovrebbe essere letta unitamente ai commi 5 e 6 contenuti nello stesso articolo e la previsione normativa, esaminata nel suo complesso, porterebbe ad escludere che i voti dei singoli commissari debbano essere riportati nel verbale; la Commissione, nel caso di specie, avrebbe espressamente indicato le ragioni poste a fondamento del giudizio di non idoneità assolvendo in maniera ancora più compiuta all’obbligo di motivazione.
Il voto numerico avrebbe un ruolo pregnante nel caso di valutazione positiva della prova orale, poiché sommato a quello della prova scritta è necessario per la redazione della graduatoria finale, mentre non avrebbe alcuna funzione in caso di esito negativo della stessa prova, essendo imposta per legge la motivazione della valutazione negativa.
Le indicazioni contenute “nelle premesse del verbale n. 17 del 17.1.2014” non avrebbero valore di norme cogenti né sarebbero integrative del disposto normativo.
Il dott. Mi. ha contestato le argomentazioni formulate dall’appellante concludendo per il rigetto del gravame ed ha proposto appello incidentale con cui ha chiesto la riforma della sentenza appellata nella parte in cui non ha accolto il primo motivo di ricorso con il quale ha contestato il giudizio di non idoneità alle prove orali del concorso da notaio.
In particolare, ha articolato le seguenti doglianze:
Error in judicando in relazione alla violazione e falsa applicazione del R.D. 14.11.1926 n. 1953 come modificato dal R.D. 22.12.1932 n. 1728. Violazione della legge n. 241 del 1990. Violazione degli artt. 3, 97 Cost. Illegittimità costituzionale. Irragionevolezza. Eccesso di potere. Sviamento. Illogicità manifesta.
In particolare, l’appellante ha posto in rilievo come non avrebbe chiesto al giudice di sostituirsi alla Commissione proponendo una diversa soluzione della prova orale, ma avrebbe evidenziato come la Commissione si sia soffermata solo sulle domande alle quali l’interessato non avrebbe risposto correttamente esplicitando la motivazione di tale giudizio negativo solo per la convalida dei negozi nulli senza null’altro aggiungere sulle altre domande indicate nel verbale come presunte erronee.
La Commissione avrebbe totalmente omesso ogni verbalizzazione a supporto del giudizio negativo sia con riferimento alle altre domande alle quali l’appellante non avrebbe risposto correttamente sia al giudizio complessivo redatto senza tenere conto che il candidato aveva comunque risposto perfettamente a tutte le altre domande dimostrando un buon livello di preparazione.
Due materie, volontaria giurisdizione e disposizioni concernenti i tributi sugli affari, non sarebbero state mai nominate nel giudizio, per cui per le stesse sarebbero del tutto assenti sia la votazione sia la motivazione.
Nel verbale redatto dal segretario sarebbe stata riportata una circostanza inesistente, vale a dire la formulazione di una domanda sul “regime di invalidità degli atti” in realtà mai avvenuta, tanto che non risulta dalla scheda contenuta nel medesimo verbale che riporta la domande.
L’appellante ha altresì dedotto l’inesistenza dell’errore di diritto, avendo la Commissione segnalato nella motivazione quale unico errore rilevante quello di avere affermato che il negozio nullo per violazione di norme imperative può essere suscettibile di convalida ad opera delle parti, nonché l’inesistenza di altri errori, omissioni e contraddizioni concettuali (ha ritenuto erronee le contestazioni in diritto civile, in diritto commerciale, in materia di ordinamento del notariato).
La Commissione avrebbe chiesto al candidato di rispondere su istituti non propriamente notarili quali il subappalto e la fornitura e, comunque, non vi sarebbero state domande iniziali su argomenti di carattere generale.
Le parti hanno prodotto memorie ad illustrazione e sostegno delle rispettive difese.
La Sezione, con ordinanza n. 3973 del 2016, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata “ritenuta – sulla base di una delibazione sommaria dei motivi d’appello in relazione all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza – la sussistenza di consistenti elementi di fumus boni iuris (in punto di interpretazione dell’art. 12, commi 4, 5 e 6 d.lgs. n. 166/2006) a suffragio dell’interposto appello”.
All’udienza pubblica dell’8 marzo 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello principale proposto dall’amministrazione è fondato e va accolto.
La sentenza di primo grado, come già evidenziato, ha ritenuto meritevole di adesione il secondo motivo d’impugnativa, con il quale il ricorrente di primo grado ha dedotto che la commissione si sarebbe limitata ad indicare nel verbale la mera non idoneità senza indicare i singoli voti attribuiti da ciascun commissario in ogni materia.
Il Tar ha così motivato in proposito:
“L’art. 12, comma 4, del d.lgs. 166/2006 in tema di “svolgimento delle prove orali” dispone che “la sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie”.
La disciplina normativa prevede, quindi, in modo specifico che ogni componente della commissione partecipi attivamente allo svolgimento dell’esame orale e, quindi, che sia individuabile il voto assegnato da ciascun commissario, che può esprimerlo entro una precisa estensione che va da zero a dieci punti.
Il giudizio di idoneità è subordinato al raggiungimento del punteggio minimo di 35 punti per ciascun gruppo di materie.
Nel caso di specie la commissione non si è attenuta a tali indicazioni.
Dal verbale della seduta di esame si evince, infatti, che la commissione si è limitata a riportare il semplice giudizio finale di non idoneità, senza indicare i voti attribuiti da ciascun commissario per ogni gruppo di materie.
Alla luce del richiamato art. 12 del d.lgs. 166/2006 i commissari avrebbero dovuto esprimere il proprio voto, per ogni gruppo di materie, e, dopo aver constatato il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 35, avrebbero dovuto indicare in sede collegiale le ragioni del giudizio di non idoneità.
L’assenza di una votazione numerica nei termini indicati vizia irrimediabilmente il giudizio complessivo, né, in senso contrario, vale quanto eccepito dal Ministero della Giustizia secondo cui sarebbe sufficiente una motivazione complessiva, resa nel verbale.
La norma è chiara nel richiedere una espressione di voto numerica da parte di ciascun commissario, che deve precedere il giudizio complessivo finale. Deve, inoltre, essere osservato che nelle premesse del verbale n. 17 del 17.1.2014, lo stesso Presidente della Commissione aveva indicato la necessità che i voti assegnati nelle diverse materie oggetto della prova orale fossero indicati “in un foglio che riporta anche i punteggi degli scritti e quello orale”, con l’ulteriore precisazione che “le votazioni” devono riguardare “ogni candidato” (sia idoneo che non idoneo) e “ciascuna prova orale”.
Per quanto concerne il ricorrente, nella scheda allegata al verbale, è riportato solo il giudizio di non idoneità e la motivazione espressa in modo complessivo, ma non è indicato il punteggio numerico espresso nei confronti del dott. Mi. per ciascun gruppo di materie, né il punteggio formulato da ciascun commissario (da 0 a 10) il che evidenzia il difetto di motivazione e la violazione di legge denunciati dal ricorrente”.
Tale iter argomentativo non può essere condiviso, mentre si rivela fondata la prospettazione proposta in appello dall’amministrazione.
La norma di cui all’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 166 del 2006 non può essere apprezzata isolatamente, ma deve essere interpretata congiuntamente a quanto previsto nei successivi commi 5 e 6.
L’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 166 del 2006, norme in materia di concorso notarile, rubricato “svolgimento delle prove orali”, stabilisce che “La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie”.
Il comma 5 dispone che “La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione” e il comma 6 prescrive che “Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale”.
Nel caso di specie, la Commissione, riunitasi in data 17 gennaio 2017, ha verbalizzato i punteggi attribuiti a ciascun gruppo di materie ai candidati che hanno superato la prova, mentre, in relazione al dott. Mi., ha verbalizzato quanto segue:
“La Commissione dichiara il candidato NON IDONEO. L’esame ha messo in evidenza gravi insufficienze in diritto civile, diritto commerciale e ordinamento notarile. In particolare, si segnalano rilevanti errori di diritto ed omissioni, nonché contraddizioni concettuali in ordine alle seguenti tematiche: a) contratto di appalto e regime di invalidità degli atti (il candidato ha affermato che il negozio nullo, ad esempio per violazione di norme imperative, è suscettibile di convalida ad opera delle parti) e disciplina della subfornitura; b) riserva legale e ristorni nelle società cooperative, modelli di amministrazione nelle srl; c) ispezioni ordinarie in materia di ordinamento del notariato”.
Il Collegio ritiene che l’operato della Commissione sia immune dai vizi dedotti in quanto, sulla base della suddetta normativa, la verbalizzazione del punteggio assegnato è necessaria solo in relazione ai candidati che hanno superato la prova, per i quali il punteggio vale motivazione, ma non anche per il candidato giudicato non idoneo, per il quale è necessaria una specifica motivazione dell’inidoneità.
In favore di tale esegesi militano considerazioni di carattere sia letterale che sistematico.
Da un punto vista letterale, la norma dispone che ciascun commissario debba attribuire un voto da zero a dieci per ciascun gruppo di materie, ma non che tale punteggio debba essere verbalizzato e, d’altra parte, anche per i candidati idonei la Commissione ha verbalizzato il punteggio complessivamente conseguito per ciascun gruppo di materie, non il punteggio assegnato da ciascun commissario.
Ciò posto – e dovendo evidentemente ritenersi che, per essere pervenuti al giudizio di non idoneità, i commissari hanno attribuito un punteggio che non è risultato sufficiente al superamento della prova – la verbalizzazione del punteggio è richiesta solo in caso di idoneità, atteso che in tal caso vale come motivazione e quindi non occorre motivare in altro modo il giudizio, e non in caso di inidoneità, in cui è previsto il ben più pregnante obbligo di motivazione.
Non a caso, il sesto comma utilizza la congiunzione disgiuntiva “o”, che ha la funzione di introdurre un’alternativa tra due parole o due concetti, per indicare che il segretario annota la votazione (per i candidati idonei) “o” la motivazione (per i candidati non idonei).
Da un punto di vista sistematico, inoltre, occorre considerare, da un lato, che il solo voto numerico costituisce un minus rispetto alla motivazione estesa, per cui non risponde ad alcuna effettiva esigenza di tutela contestare la mancata verbalizzazione del punteggio in presenza di una motivazione che abbia dato espressamente conto delle ragioni della inidoneità, dall’altro, che solo per i candidati idonei assume un concreto significato esternare il voto attribuito in quanto necessario per la formazione della graduatoria di merito, laddove, per i candidati non utilmente inseriti in graduatoria, l’esternazione del voto non assolve ad alcuna funzione.
In tale ottica, deve essere considerata la frase riportata nelle premesse al verbale n. 17 del 17.1.2014, secondo cui “I voti assegnati nelle diverse materie oggetto della prova orale sono riportati in un foglio che riporta anche i punteggi degli scritti e quello orale”, la quale assume un compiuto rilievo con esclusivo riferimento ai candidati idonei, per i quali sussiste l’obbligo di verbalizzare il punteggio che vale come motivazione, ma non per i candidati non idonei, per i quali sussiste il più puntuale obbligo del clare loqui.
L’appello principale proposto dall’amministrazione, pertanto, è fondato e va accolto e ciò impone di esaminare l’appello incidentale, con cui il dott. Mi. ha contestato il giudizio di non idoneità, che, ove fondato, consentirebbe allo stesso, sia pure per una ragione diversa da quella affermata dal giudice di primo grado, di conseguire il bene della vita al quale aspira, vale a dire la rinnovazione della prova orale.
3. L’appello incidentale, tuttavia, è infondato per quanto di seguito esposto:
– la manifestazione di giudizio espressa da una Commissione d’esame costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può dirsi viziata solo se manifestamente illogica o basata su un travisamento dei fatti, non essendo consentita, vertendosi in giurisdizione generale di legittimità, la sostituzione del giudice all’amministrazione nella valutazione delle risposte, sostituzione possibile (rectius: doverosa) nelle sole ed eccezionali materie di giurisdizione con cognizione estesa al merito di cui all’art. 134 c.p.a.;
– non sussiste alcun obbligo di indicare in motivazione, a supporto del giudizio di non idoneità, le risposte fornite dal candidato ad ogni domanda e per ciascuna materia, atteso che la valutazione costituisce una sintesi complessiva del rendimento offerto durante la prova, mentre la circostanza che l’interessato avrebbe perfettamente risposto a tutte le altre domande mostrando un buon livello di preparazione si rivela un assunto indimostrato;
– tra le domande formulate in diritto civile è indicata “la nullità per violazione di norme imperative”, nel cui ambito può farsi rientrare il riferimento al regime di invalidità degli atti riportato in motivazione;
– non sussiste alcun elemento probatorio del fatto che, in ordine alla domanda sulla possibilità di convalida del negozio nullo, il candidato abbia articolato la risposta nei termini contenuti nell’atto di appello, laddove, invece, l’Avvocatura Generale dello Stato, nella propria memoria, ha evidenziato che l’interessato si sarebbe limitato “a scarne asserzioni circa una generale convalidabilità dei negozi nulli per violazione di norme imperative, senza alcun accenno né al principio generale di non convalidabilità affermato in materia dall’art. 1423 cc, né alle specifiche ipotesi che a detto principio fanno eccezione”;
– non può ritenersi che le domande sul subappalto e la subfornitura fuoriescano dagli argomenti di interesse notarile, né può ritenersi acclarata la circostanza secondo cui non vi sarebbero state domande iniziali su argomenti di carattere generale (prescrizione contenuta nel verbale n. 369 del 21 ottobre 2013), la quale, anzi, sembrerebbe contraddetta dagli argomenti trascritti nel foglio allegato al verbale n. 17 del 17 gennaio 2014.
L’operato della Commissione, in definitiva, non è connotato da manifesta illogicità né è basato su un travisamento dei fatti e la motivazione riportata nel verbale dà adeguatamente conto delle ragioni per le quali è stato formulato il giudizio di non idoneità.
4. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere, Estensore

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