Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 6 novembre 2017, n. 5126. L’inaccessibilità degli atti del procedimento tributario è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento stesso

L’inaccessibilità degli atti del procedimento tributario è temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento stesso, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue l’adozione del provvedimento definitivo e dunque nella fase della riscossione.

Sentenza 6 novembre 2017, n. 5126
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2017, proposto da Eq. se. di ri. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Fi., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Gi. Cu., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria – sede staccata di Reggio Calabria 24 ottobre 2016, n. 1058.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Dato atto che per le parti nessuno è comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 31 marzo 2016, la signora Gi. Cu. ha presentato a Eq. Su. s.p.a. istanza di accesso per ottenere copia integrale delle cartelle esattoriali – indicate con il numero identificativo – emesse nei suoi confronti, delle relative relate di notifica e di ulteriore documentazione attestante le generalità, l’atto di nomina e l’autorizzazione a esercitare nel territorio comunale del messo notificatore come pure il rispetto delle modalità della notifica.

2. In data 3 maggio Eq. Su. ha inviato al procuratore dell’istante, per via telematica, copia degli estratti di ruolo delle cartelle esattoriali e dei relativi avvisi di ricevimento.

3. La signora Cu. ha ritenuto la documentazione ricevuta parziale, del tutto omissiva quanto ai dati concernenti il messo notificatore, comunque non corrispondente alla richiesta formulata e pertanto insufficiente a garantire la sua posizione giuridica. In quanto il semplice estratto sarebbe inadeguato a soddisfare pienamente l’esigenza conoscitiva essendo privo di tutte le indicazioni previste dall’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, il privato, una volta raggiunto da un’intimazione di pagamento o da un pignoramento, sarebbe costretto a proporre un’impugnazione “al buio” contro gli atti della riscossione.

4. L’istante ha dunque proposto un ricorso per l’accesso, sostenendo che la propria richiesta sarebbe sorretta da un interesse concreto e attuale in quanto l’acquisizione degli atti e dei dati oggetto dell’istanza sarebbe finalizzata a esercitare eventualmente il diritto di agire in giudizio avverso pretese esattoriali.

5. Con sentenza 24 ottobre 2016, n. 1058, il T.A.R. per la Calabria – sede staccata di Reggio Calabria ha accolto il ricorso, condannando l’agente della riscossione al pagamento delle spese processuali.

5.1. Nel solco di un indirizzo di questa IV Sezione (31 marzo 2015, nn. da 1696 a 1705), il Tribunale territoriale ha ritenuto che:

a) il cittadino, destinatario di un atto asseritamente lesivo, ha diritto a ottenere la documentazione necessaria per valutare se contestarlo;

b) poiché vi è un interesse tutelato dall’ordinamento a ottenere l’esibizione dell’originale della cartella di pagamento e della relata di notifica, se la documentazione esiste, questa va esibita;

c) se il concessionario non ne è più in possesso, deve dichiarare in apposito atto formale dove la documentazione possa essere reperita, se e in quali circostanze sia andata distrutta, e, se trasmessa ad altra Amministrazione, girare la richiesta a quest’ultima;

d) parimenti, se l’originale della cartella è stato notificato a mezzo di posta raccomandata, senza relata di notifica, e pertanto non sia più nella disponibilità né del concessionario né di altra Amministrazione, lo stesso concessionario dovrà attestare ciò in apposito atto, consegnare la documentazione di cui comunque dispone e rilasciare copia conforme all’originale della cartella di pagamento.

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