Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 22 novembre 2017, n. 5436. Ai sensi dell’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra le attribuzioni dirigenziali, figurano espressamente anche quelle concernenti: “a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso

Ai sensi dell’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra le attribuzioni dirigenziali, figurano espressamente anche quelle concernenti: “a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso.

Sentenza 22 novembre 2017, n. 5436
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3744 del 2017, proposto da:
Sp. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Fe. Li., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lu. Ri., in Roma, piazza (…);
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ma., ed altri, con domicilio eletto presso lo studio, in Roma, via (…);
nei confronti di
Lg. Appalti s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Mi. Re. D’Ac., con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via (…);
Ch. Ta. In. Co. Ltd, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione I, n. 00896/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione d un appalto integrato avente ad oggetto la demolizione e la ricostruzione di un edificio adibito a scuola elementare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Lg. Appalti s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Fe. Li., Em. Lu. Pr. e Mi. Re. D’Ac.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Milano ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato concernente la demolizione e la ricostruzione di un edificio adibito a scuola elementare, per un importo a base d’asta di € 7.123.820,09, di cui € 6.973.940,66 per lavori ed € 149.880,38 per servizi di progettazione, oltre a € 80.709,57 per oneri di sicurezza.
Ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva il bando di gara stabiliva che l’importo richiesto per la qualificazione fosse pari a € 7.054.650,23 e che la categoria prevalente fosse la OG1 classifica VI.
Stabiliva, inoltre, che le opere prevalenti fossero quelle della categoria OG1, classifica IV, € 2.414.238,45 e che fossero opere scorporabili quelle delle seguenti categorie e classifiche: OG9, class. I, € 218.648,37; OS1 class. II, € 325.523,41; OS3, class. I, € 166.238,23; OS4, class. I, 31.317,55; OS6, class. III, 971.552,02; OS7, class. III, € 1.052.370,73; OS18-B, class. II, € 551.266,87; OS28, class. III, € 755.051,23; OS30, class. II, € 568.470,28.
All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, la Sp. s.r.l., che aveva partecipato alla gara facendo valere un’attestazione SOA per la categoria OG1 classifica VI (per un importo pari a € 10.329.000,00) e dichiarando che voler subappaltare integralmente tutte le lavorazioni appratenti alle categorie scorporabili, è stata proclamata aggiudicataria.
Sennonché, acquisiti i documenti depositati a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante ha deciso di escludere dalla gara la Sp. e di annullare l’aggiudicazione in suo favore, in quanto, nelle more del procedimento, era scaduta l’attestazione SOA sulla base della quale la concorrente era stata ammessa alla gara e la nuova certificazione SOA (categoria OG1, classifica V, categoria OS6, classifica II e categoria OS30, classifica II) non abilitava la concorrente all’esecuzione della commessa.
Si legge, infatti, nel provvedimento impugnato in primo grado (verbale in data 13 ottobre 2016): “I requisiti posseduti dall’impresa con la nuova attestazione n. 45052/10/03 e che possono essere validamente utilizzati ai fini della partecipazione all’appalto 77/2015 sono solo la categoria OG1 classifica V e la categoria OS30 classifica II. La categoria OS6 classifica II non può essere considerata, in base al disposto dell’art. 92 comma 1 del d.P.R. 207/2010, in quanto il bando di gara prevede la qualificazione nella categoria OS6 per classifica III.
L’importo utilizzabile dal concorrente per la qualificazione ammonta ad € 6.198.000,00 (OG1 classifica V aumentata di 1/5) più € 568.470,28 (OS30 classifica II) per un totale di € 6.766.470,28, somma non sufficiente a coprire l’importo di qualificazione previsto dal bando di gara, pari a € 7.054.650,23”
L’appalto è stato, quindi, aggiudicato alla Lg. Appalti s.r.l.
Ritendo tutte le suddette determinazioni illegittime, la Sp. le ha impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, il quale, con sentenza 18 aprile 2017, n. 896, ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Sp.

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