Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 4 dicembre 2017, n. 5709. L’incameramento della cauzione provvisoria costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione dalla gara

L’incameramento della cauzione provvisoria costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione dalla gara, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti ed insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilita’ a colpa della evento che ha comportato l’esclusione

Sentenza 4 dicembre 2017, n. 5709
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 2790 del 2017, proposto da:
Sc. So. Co. Au. Fi. soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Le. Li. e An. La., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono legalmente domiciliati;
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I Ter, n. 02753/2017, resa tra le parti, concernente l’affidamento, per ambiti territoriali provinciali, del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e confisca – Lotto n. 26 – Firenze.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia del Demanio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l’avvocato La. e l’avvocato dello Stato St. Me.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio hanno bandito una procedura aperta, suddivisa in lotti, coincidenti con ambiti territoriali provinciali, per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e confisca.
Alla selezione ha partecipato, limitatamente al lotto 26 – Firenze, la Sc. So. Co. Au. Fi. soc. coop. a r.l., che già gestiva il medesimo servizio in forza di apposito contratto scaduto il 22 aprile 2012, più volte prorogato.
Espletate le operazioni di gara la Sc. ha ottenuto la provvisoria aggiudicazione della commessa.
All’esito della procedura di verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura la detta società è stata, però, esclusa dalla competizione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria (provvedimento in data 26/1/2016). Ciò in quanto era emerso che i componenti del Consiglio di Amministrazione erano stati rinviati a giudizio “per violazione degli obblighi inerenti la custodia e per aver creato un deposito abusivo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi determinando contaminazione del suolo”, addebiti questi ritenuti dalla stazione appaltante manifestazione di “grave negligenza e malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate… andando a minare l’elemento fiduciario che deve necessariamente sussistere tra il soggetto che indice la gara e il futuro contraente”.
Ritenendo il provvedimento espulsivo illegittimo, la Sc. lo ha impugnato davanti al TAR Lazio – Roma, chiedendone l’annullamento.
Nelle more del giudizio la stazione appaltante ha disposto di procedere alla revoca dell’ultima proroga, disposta in favore della Sc., del contratto scaduto avente ad oggetto il servizio di che trattasi.
Con ricorso per motivi aggiunti la Sc. ha, quindi, esteso l’impugnazione al suddetto provvedimento di revoca.
Il TAR adito, sez. I ter, con sentenza 23/2/2017, n. 2753, ha respinto ricorso e motivi aggiunti.
Avverso la sentenza ha proposto appello la Sc.
Per resistere al gravame si sono costituiti in giudizio, il Ministero dell’interno e l’Agenzia del Demanio.
Alla pubblica udienza del 23/11/2017 la causa è passata in decisione.
Con i primi due motivi di gravame, che si prestano ad una trattazione congiunta, l’appellante denuncia l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere che gli atti impugnati (provvedimento di esclusione e provvedimento di revoca) siano stati adottati a seguito di una compiuta valutazione dei fatti addebitati ai componenti del proprio Consiglio di Amministrazione. Al contrario gli atti sarebbero motivati con esclusivo riguardo al mero rinvio a giudizio disposto dalla Procura della Repubblica, senza alcuna concreta valutazione delle condotte ascritte agli indagati.

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