Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 15 novembre 2017, n. 5270. In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, il Comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte dell’istante, dei limiti privatistici sull’intervento proposto

In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, il Comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte dell’istante, dei limiti privatistici sull’intervento proposto, ciò tuttavia vale solo nel caso in cui tali limiti siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili, di modo che il controllo da parte del Comune si traduca in una mera presa d’atto, senza necessità di procedere a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati.

Sentenza 15 novembre 2017, n. 5270
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6963 del 2015, proposto da:
An. Fr. Bi. e Ma. Fi. Ro., rappresentati e difesi dagli avvocati Fe. Te. e Da. Gr., con domicilio eletto presso lo studio Fe. Te. in Roma, (…);
contro
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
nei confronti di
Società De. di El. e Al. De. e C. S.a.s., rappresentata e difesa dall’avvocato An. D’A., con domicilio eletto presso lo studio Gr. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE I n. 00651/2015, resa tra le parti, concernente permesso di costruire e relativa autorizzazione paesaggistica;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria e della Società De. di El. e Al. De. e C. S.a.s.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Gr., Sa. e D’A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli appellanti sono comproprietari di un alloggio compreso nello stabile ubicato in (omissis), località (omissis), costruito in area assoggettata a vincolo paesaggistico in forza di concessione edilizia rilasciata nel 1975.
L’edificio in questione si articola su due piani ed è composto da tre unità abitative: il piano sotto strada comprende l’alloggio degli appellanti e un altro appartamento di proprietà della società De.; l’intero primo piano fuori terra è occupato da un alloggio della stessa società, che è proprietaria anche del sottotetto.
Previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il Comune, con atto del 30 agosto 2013, ha approvato il progetto presentato dalla società De. per il recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente. L’intervento, assentito ai sensi della legge regionale Liguria 6 agosto 2001, n. 24, comporta un incremento di altezza dell’edificio pari a cm 60.
Il progetto comprende altri interventi minori: il recupero ai fini abitativi di un porticato posto al piano sotto strada dello stabile, l’apertura di nuove bucature sul prospetto dello stesso e alcune opere di sistemazione dell’area circostante.
Gli appellanti hanno impugnato il permesso a costruire rilasciato a favore di De., e la relativa autorizzazione paesaggistica, deducendo la mancanza del consenso degli altri condomini (cioè degli stessi ricorrenti) all’effettuazione delle opere assentite, da cui la carenza di legittimazione della Società ad ottenere il permesso di costruire per la modifica di una parte comune dell’edificio. Sotto tale profilo hanno inoltre denunciato che l’intervento costituisce innovazione vietata dall’art. 1120 cod. civ. ed esorbita dai limiti di utilizzo della cosa comune consentiti dall’art. 1102 cod. civ., allegando anche che l’intervento metterebbe a rischio la staticità ed il decoro architettonico dell’immobile.
Con un ulteriore ordine di censure deducono che l’autorizzazione paesaggistica è priva di motivazione; che l’intervento provocherebbe l’alterazione dell’equilibrio tra l’insediamento attualmente esistente e il contesto naturale nel quale esso si colloca, con un incremento del carico urbanistico non sostenibile ed in contrasto con il regime di conservazione previsto dal vigente piano territoriale di coordinamento paesistico.
Con un ulteriore motivo di ricorso deducono che la L.R. n. 24/2001 ammette solo interventi di ristrutturazione, mentre il progetto approvato dal Comune di (omissis), comportando la modifica della sagoma e delle caratteristiche architettoniche essenziali dell’edificio, configura una nuova costruzione che non è ammessa dal PUC.
I ricorrenti formulano anche domanda di risarcimento dei danni rappresentati dalla diminuzione di valore dell’immobile di proprietà.
Si costituivano formalmente in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali, intimato in ragione del parere favorevole reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria, e la Società controinteressata.
I ricorrenti proponevano anche motivi aggiunti, denunciando che l’intervento assentito comporterebbe la violazione della distanza minima prevista dall’art. 905 cod. civ. per l’apertura di nuove vedute e balconi; in conseguenza di tale circostanza, la Società controinteressata doveva ritenersi sfornita dei requisiti occorrenti per conseguire il permesso di costruire impugnato.
Con sentenza n. 651/2015 il Tribunale Amministrativa Regionale della Liguria ha respinto il ricorso.
I ricorrenti hanno proposto appello, censurando la sentenza impugnata nei punti in cui ha rigettato i motivi di ricorso proposti in primo grado e di seguito esaminati.
Giova trattare congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione, i motivi con i quali gli appellanti censurano sotto plurimi profili la sussistenza della legittimazione della società controinteressata all’ottenimento del titolo edilizio, alla luce del principio in base al quale nel procedimento di rilascio della concessione edilizia l’amministrazione ha il dovere di verificare l’esistenza di un idoneo titolo sul bene oggetto della richiesta, ovvero di accertare il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente.
Tanto precisato, con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha superato la dedotta carenza di legittimazione della società all’ottenimento del titolo edilizio, rilevando che la facoltà di sopraelevazione in favore del proprietario dell’ultimo piano è riconosciuta dall’art. 1127 c.c., anche in assenza del consenso degli altri condomini.

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