Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 15 novembre 2017, n. 5283. L’onere di provare la data di realizzazione dell’immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l’abuso

L’onere di provare la data di realizzazione dell’immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l’abuso e che solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi, i quali non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all’amministrazione.

Sentenza 15 novembre 2017, n. 5283
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2017, proposto da:
FA. DE. GR., EL. BU., rappresentati e difesi dall’avvocato Gi. Ci., presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via (…);
contro
ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Ca., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA – Sez. I quater n. 8006 del 2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Ci. e Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con il ricorso promosso in primo grado, i signori Fa. De. Gr. e El. Bu. – proprietari dell’immobile sito in Roma, alla (omissis) – impugnavano il provvedimento n. 1040 del 12 maggio 2008, notificato il 27 maggio 2008, con il quale l’Amministrazione comunale ordinava loro la demolizione delle seguenti opere edilizie:
1) “avvenuta realizzazione di un manufatto di dimensioni nette di 3,00 m x 2,70 m ed altezza variabile da 2,50 m a 2,75 m circa. Tale manufatto in muratura e tetto in struttura lignea configurandosi come aumento di volumetria, è stato realizzato in contrasto con le prescrizioni dettate dalle N.T.A. del P.R.G. vigente”;
2) “avvenuta realizzazione di uno stenditoio tamponato perimetralmente, in difformità a quello contemplato nella D.I.A. di dimensioni 2,05 m x 6,40 m ed altezza variabile da 2,85 m a 3,00 m circa. Tale stenditoio in struttura lignea con copertura in tegole è stato realizzato in assenza di permesso di costruire e/o titolo equivalente”.
I ricorrenti lamentavano che l’atto in esame era stato adottato in violazione degli articoli 10, 22, 33 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto: – la realizzazione originaria del manufatto in muratura era avvenuta intorno agli anni trenta del secolo scorso, come attestato dai rilievi aerografici depositati in atti, quando per le suddette opere non si richiedeva alcun titolo edilizio; – lo stenditoio era stato semplicemente collocato in posizione diversa rispetto al progetto originario allegato alla DIA del 25 maggio 2006, e, dunque, tale difformità non avrebbe potuto comportare l’applicazione della sanzione della demolizione.
1.1.- Con successivi motivi aggiunti, veniva impugnata anche l’atto dirigenziale n. 1091 del 12 luglio 2011, notificata il 5 settembre 2011, con cui, una volta accertata l’inottemperanza al provvedimento recante ingiunzione di demolizione, era stata determinata la rimozione d’ufficio degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati abusivamente. Avverso tale provvedimento si faceva valere – oltre ai medesimi profili di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo – la violazione degli articoli 33 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, attesa l’assenza di motivazione circa le ragioni per cui, non essendo intervenuto nei termini il previsto parere della Soprintendenza, l’Amministrazione aveva comunque ritenuto di irrogare in luogo della sanzione pecuniaria la più grave sanzione della demolizione.

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