Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2018, n. 1156. La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entitè ed accessorie rispetto ad un’opera principale

La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entitè ed accessorie rispetto ad un’opera principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Sentenza 27 febbraio 2018, n. 1156
Data udienza 11 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2012, proposto dal signor Ci. Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Co., con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Na. Sa. e De Ci. Mi. in Roma, via (…);
contro
Il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE VII, n. 2313/2011, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere edilizie abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 11 gennaio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e udito l’avvocato Gi. Sa., in delega dell’avvocato Al. Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante è proprietario di un immobile sito nel Comune di (omissis), all’interno del Parco Co. (o “La Li.”), alla via (omissis), individuato in catasto al foglio (omissis), particella n. (omissis), sub (omissis).
1.1. Con accertamento urbanistico in data 21 luglio 2006, veniva accertato che “sul terrazzino prospiciente il prospetto Nord dell’immobile di proprietà Gi.-Tr. è stato realizzato, in assenza di titoli abilitanti, un manufatto tipo tettoia aperta con struttura metallica poggiante anteriormente su piastrini rivestiti in legno e posteriormente fissata nella muratura del fabbricato, controsoffittata all’intradosso e coperta da lamiere coibentate, conformata a manto di tegole rosse”.
1.2. Con l’ordinanza n. 138 del 6 luglio 2009, a firma del Funzionario Responsabile V Settore, notificata in data 7 luglio 2009, il Comune ordinava al ricorrente la demolizione della tettoia ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 giorni dalla notifica del provvedimento, in mancanza dei quali si prevedeva l’acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
2. Contro tale provvedimento, il sig. Gi. proponeva ricorso al TAR Campania, il quale, dopo averne sospeso in via cautelare gli effetti con l’ordinanza n. 2479 del 16 ottobre 2010, con la sentenza n. 2313/2011 della VII Sezione accoglieva parzialmente il ricorso, respingendo le altre censure e pertanto mantenendo gli effetti del provvedimento nella parte riguardante la demolizione della tettoia.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva che l’ordinanza di demolizione fosse legittima, in quanto emanata sul corretto presupposto che la realizzazione della tettoia necessitasse del permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. n. 380/2001. Al contrario, si riteneva di disporre l’annullamento dell’impugnato ordine di demolizione nella parte in cui reca il seguente avvertimento: “in mancanza e decorso il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la demolizione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001”.
3. Col presente ricorso in appello, il sig. Gi. impugna la sentenza del TAR, chiedendo in sua riforma l’integrale accoglimento del ricorso di primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
I) error in iudicando, per contraddittorietà evidente;
II) eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22 e 31 del d.P.R. n. 380/2001; ingiustizia ed irragionevolezza manifeste; arbitrarietà; apoditticità; perplessità.
3.1. Il Comune appellato non si è costituito in giudizio.
3.2. L’appellante ha altresì depositato memoria in data 11 dicembre 2017.
4. All’udienza dell’11 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
5. Con un primo motivo, l’appellante censura la decisione impugnata, in primo luogo, perché emanata sull’erroneo presupposto che la realizzazione della tettoia necessitasse del permesso di costruire ex art. 10 d.P.R. n. 380/2001. Egli censura la pronuncia, inoltre, perché essa non avrebbe considerato il fatto che nella fattispecie la tettoia rivestirebbe carattere pertinenziale, poiché non sarebbe un elemento essenziale e costitutivo dell’edificio, essendo stata posta, invero, a servizio dello stesso.
5.1. Con un secondo mezzo si sostiene inoltre che, considerato che nel caso di specie si sarebbe eventualmente dovuta presentare la D.I.A. per la realizzazione della tettoia, in ogni caso il regime sanzionatorio applicabile, in luogo della demolizione, sarebbe dovuto essere quello della sanzione pecuniaria, in applicazione dell’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001.
5.2. L’appello è infondato.

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