Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 9 luglio 2018, n. 4171.

La massima estrapolata:

Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Sentenza 9 luglio 2018, n. 4171

Data udienza 17 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2960 del 2015, proposto da:
MA. DEL VE. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Or. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cl. De Cu. in Roma, viale (….);
contro
COMUNE DI (OMISSIS), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli – Sez. VI n. 588 del 2015;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2018 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Al. Bi., in dichiarata sostituzione di Or. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.? Gli odierni appellanti, comproprietari di un fondo sito in (omissis), alla via (omissis), premettono che il loro comune dante causa, signor Gi. Ma., richiedeva (con domande nn. 16769, 16770, 16771 e 16772, del 7 dicembre 2004) il condono edilizio di: un “piccolo manufatto ad uso abitativo di circa mq. 18,40 e inc. 65,41”; un “manufatto ad uso abitativo di circa mq. 25,46 e mc. 88,31”; un “piccolo fabbricato ad uso abitativo di circa mq. 39,75 e mc. 144”; un “corpo di fabbrica di mq. 32,87”, un “locale tecnico di mq 9,40”, una “piscina terapeutica”, un “forno per pizze” ed un “pergolato”.
1.1.? Il Comune di (omissis) rigettava tutte le istanze di sanatoria (con provvedimenti n. 2336 del 9 febbraio 2008, n. 2335 del 9 febbraio 2008, n. 2357 dell’11 febbraio 2008, n. 2367 dell’11 febbraio 2008), ingiungendo conseguentemente la demolizione delle opere realizzate senza titolo. L’Amministrazione comunale motivava che, essendo il territorio del Comune di (omissis) stato dichiarato di notevole interesse pubblico sin dal decreto ministeriale 20 marzo 1951, doveva ritenersi preclusa ogni possibilità di condono, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 21, lettera d), della legge n. 326 del 2003 e dell’art. 3, comma 2, lettera a), della legge della Regione Campania n. 10 del 2004, in quanto gli interventi in contestazione erano risultati difformi rispetto alle prescrizioni dettate per la Zona “P -Area a Verde Agricolo” del P.R.G. vigente, e per la Zona “PIR” del P.T.P.
1.2.? A mezzo di quattro ricorsi (n. 2351, n. 2360, n. 2362, n. 2364 del 2008) promossi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, i signori Del Ve. Ma. ed altri, nel frattempo succeduti all’istante, contestavano la legittimità dei suddetti dinieghi e delle conseguenti ordinanze di demolizione.
2.? Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 588 del 2015, previa riunione, respingeva integralmente tutte le domande di annullamento.
3.? I signori Ma. Del Ve. ed altri, hanno quindi proposto appello, lamentando che la sentenza sarebbe viziata da error in judicando sotto i seguenti profili:
– a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le opere in esame non sarebbero contrastanti con le prescrizioni di P.R.G. dettate per la Zona “P – Verde Agricolo”, le cui limitazioni soggettive (coltivatori diretti) ed oggettive (residenze e pertinenze per agricoltura), si riferirebbero soltanto alle “nuove costruzioni” e “concessioni edilizie” e non, invece, ai casi, come quello de quo, in cui si sarebbe proceduto ad una ristrutturazione di immobile preesistente, che già aveva una destinazione diversa da quella agricola e che già era posseduto da proprietario che non era coltivatore diretto;
– in ogni caso, gli indici di fabbricabilità previsti per la zona agricola in esame, sarebbero stati rispettati, dal momento che gli interventi volumetrici di tutte le quattro domande di condono (88,31 – 65,14 – 144,64 – 90), pur sommati, non supererebbero il limite massimo di cubatura pari a 400 mc;
– le opere sarebbero dunque sanabili subordinatamente all’acquisizione di parere favorevole soprintendizio;
– dall’illegittimità dei presupposti rigetti dei condoni per cui è causa, deriverebbe anche l’illegittimità delle successive ingiunzioni a demolire.
4.? Il Comune di (omissis) non si è costituito in giudizio.
5.? All’esito dell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2018, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.? La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità di quattro dinieghi di condono edilizio, resi ai sensi dell’art. 32, comma 25, lettera d), del decreto legge n. 269 del 003, a fronte di opere realizzate su immobili vincolati (nella specie oggetto di vincolo paesaggistico) e non conformi alle norme ed alle prescrizioni urbanistiche.
1.1.? In termini generali, è noto che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269 del 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 marzo 2017, n. 1434; sez. IV, 21 febbraio 2017, n. 813; Sez. VI, 2 agosto 2016 n. 3487; Sez. IV, sentenza 17 settembre 2013, n. 4587). La seconda condizione costituisce una significativa novità rispetto alle precedenti leggi sul condono edilizio, in quanto avvicina il meccanismo di sanatoria all’istituto dell’accertamento di conformità, previsto dall’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2.? Nel caso di specie, il Comune di (omissis) contesta una serie di abusi edilizi eseguiti su di un unico immobile sito alla via (omissis), per le quali sono state presentate, fra loro frazionate, distinte istanze di condono nel dicembre del 2004, afferenti:
a) ad un “piccolo manufatto ad uso abitativo di circa mq. 18,40 e mc. 65,14” (diniego di condono n. 2336 del 9 febbraio 2008);
b) ad un secondo “piccolo manufatto ad uso abitativo di circa mq. 25,46 e mc. 88,31” (diniego di condono n. 2335 del 9 febbraio 2008);
c) ad una serie di opere consistenti in: “corpo di fabbrica in ampliamento all’appartamento al piano seminterrato […] della superficie utile ad uso residenziale di circa mq. 32,87; locale tecnico […] della superficie utile ad uso non residenziale di circa mq. 9,40; ristrutturazione e completamento di due casotti con trasformazione della destinazione di uso […] per mq. 1,80 e 6,00, con lievi modifiche dei prospetti esterni; ampliamento del terrazzo a livello del piano terra […]; ampliamento dell’area cortilizia […]; sistemazione e recupero del campetto polifunzionale […]; piccola piscina terapeutica delle dimensioni esterne di mt. 5,70 x 10,00 con relativo locale tecnico per alloggio impianti; forno per pizze in muratura con ampliamento dell’area cortilizia; pergolato di ferro su parte dell’area cortilizia antistante il forno” (istanza di condono n. 16772 del 7 dicembre 2004 e provvedimento reiettivo n. 2357 del 9 febbraio 2008);
d) ad un ulteriore, distinto, “piccolo fabbricato ad uso abitativo, composto da ingresso-soggiorno, angolo cottura, bagno e camera da letto, della superficie utile ad uso residenziale di mq. 39,75 e mc. 144,69”, nonché ad “un terrazzo ed area cortilizia circostante il fabbricato e realizzazione di viale di accesso” (diniego di condono n. 2367 del 9 febbraio 2008).
3.? Ritiene il Collegio che correttamente l’Amministrazione comunale ha opposto la preesistenza del vincolo di inedificabilità paesaggistico, imposto sul territorio comunale nel 1951 e la non conformità delle opere alle norme urbanistiche, in ragione dell’avvenuta realizzazione di incrementi volumetrici e superficiari in dispregio delle prescrizioni del P.R.G. che del P.T.P. (il quale pure concorre come gli altri strumenti urbanistici, ad introdurre prescrizioni per un armonioso sviluppo di intere zone che si vogliono tutelare per la particolarità ed unicità della loro bellezza, assolvendo dunque appieno una funzione anche urbanistica).
3.1.? Le opere in contestazione sono state realizzate in zona “P” del P.R.G. dove, trattandosi aree del territorio comunale destinate a verde agricolo, sono espressamente consentite soltanto “nuove costruzioni destinate a residenze e a pertinenze funzionali alla conduzione del fondo, realizzabili rispettivamente con indici di mc. 0.003 e mc. 0.025 per mq nel limite dei 400 mc complessivi e con trascrizione trentennale del vincolo di destinazione dell’immobile e trascrizione dell’asservimento dell’area agricola al cui servizio l’immobile viene destinato”. Le norme di attuazione precisano altresì che il rilascio della concessione è consentito esclusivamente “ai proprietari coltivatori diretti, oppure conduttori in economia, riconosciuti imprenditori agricoli a titolo principale”, i quali siano “muniti di residenza storica almeno decennale nel Comune di (omissis)”.
I medesimi interventi ricadono anche in zona di “Protezione integrale con recupero paesistico ambientale” del piano territoriale paesistico dove sono ammessi soltanto “interventi volti alla conservazione e ricostituzione del verde […]; interventi di prevenzione incendi […]; interventi di risanamento e restauro ambientale per l’eliminazione di strutture ed infrastrutture in contrasto con l’ambiente; interventi di sistemazione della viabilità”.
3.2.? Va preliminarmente rimarcato che le opere in contestazione non hanno certo natura meramente “manutentiva”, trattandosi in buona parte di manufatti comportanti nuove superfici e nuovi volumi, come tali riconducibili alla previsione di cui all’art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380 del 2001 (per il quale occorre il permesso di costruire per “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6)”.
3.3.? Su queste basi, difettava per la conformità urbanistica degli interventi edilizi in esame: sia l’elemento soggettivo (essendo il rilascio della concessione consentito esclusivamente “ai proprietari coltivatori diretti, oppure conduttori in economia, riconosciuti imprenditori agricoli a titolo principale”): sia l’elemento funzionale (prescrivendo la regola di piano la strumentalità delle opere rispetto alla conduzione del fondo); sia il limite quantitativo (dal momento che gli appellanti, anche nel corso del presente giudizio, non hanno in alcun modo dimostrato l’erroneità dell’assunto comunale regolativo alla inosservanza dell’indice di mc. 0.003 e mc. 0.025 per mq).
3.4.? Per gli stessi motivi, sono infondati i vizi che affliggerebbero in via derivata la determinazioni sanzionatorie assunte in conseguenza dei rigetti delle istanze di condono.
4.? L’appello va dunque respinto.
4.1.? Non occorre procedere alla liquidazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, atteso che la controparte non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 2960 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone – Presidente
Francesco Mele – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere

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