Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 23 ottobre 2017, n. 4880. La c.d. interdittiva prefettizia antimafia, di cui agli artt. 91 e ss., del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”

La c.d. interdittiva prefettizia antimafia, di cui agli artt. 91 e ss., del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, costituisce una misura preventiva volta ad impedire i rapporti contrattuali con la P.A. di società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente, comunque collegate con la criminalità organizzata.
Il carattere preventivo del provvedimento, prescinde quindi dall’accertamento di singole responsabilità penali, essendo il potere esercitato dal Prefetto espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata.
Per questo deve essere respinta l’idea che l’informativa debba avere un profilo probatorio di livello penalistico e debba essere agganciata a eventi concreti ed a responsabilità addebitabili

Sentenza 23 ottobre 2017, n. 4880
Data udienza 21 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3292 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Jo. Br., Pa. To., con domicilio eletto presso lo studio Sa. Ma. Pa. in Roma, via (…);

contro

Ufficio Territoriale del Governo Milano, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen. Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: -OMISSIS-, resa tra le parti, e per il conseguente risarcimento del danno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Milano e di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Pa. To., Jo. Br. e l’Avvocato dello Stato Ti. Va.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame l’impresa individuale appellante chiede rispettivamente:

— l’annullamento della sentenza con cui è stata respinta la sua richiesta di annullamento della cancellazione dell’impresa -OMISSIS-dalla c.d. -OMISSIS-; del provvedimento di informazione antimafia interdittiva del -OMISSIS-, e dei relativi atti presupposti;

— l’esibizione, in via istruttoria, di tutti i provvedimenti integrali di cui alla richiesta, rimasta inevasa, di accesso presentata dall’impresa il-OMISSIS-

— il conseguente risarcimento del danno.

L’appello è affidato alla deduzione di due complesse rubriche di gravame con cui si lamenta l’eccesso di potere sotto diversi profili; e la violazione degli articoli 3 e 21-quinques della L. n. 241/1990; dell’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e del DPCM 18 aprile 2013.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che, con memoria, ha analiticamente confutato le tesi di parte ricorrente.

Chiamata all’udienza pubblica di discussione, ed uditi i difensori delle parti, la causa è stata ritenuto in decisione dal collegio.

DIRITTO

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