Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 24 novembre 2017, n. 2737. Mancata sottoscrizione del capitolato speciale

[….segue pagina antecedente]

I. Con bando pubblicato nell’albo pretorio comunale dal 13.10.2016 al 23.11.2016 e sulla GURS n. 41 del 14.10.2016, veniva indetta dal Comune di Catania una procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. vo n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui al successivo art. 95, per l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa RCA amministrata a libro matricola per gli automezzi dell’autoparco comunale e nettezza urbana, indicati nell’Elenco Mezzi allegato al capitolato speciale d’appalto, ivi compresa la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati.
L’importo annuo lordo per tale appalto era previsto in € 734.000,000.
L’art. 7 del Bando, riservava la partecipazione alla gara alle compagnie autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005) nel ramo di rischio oggetto dell’appalto, in possesso delle seguenti condizioni: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria afferente l’oggetto dell’appalto; assenza di cause di esclusione, ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. vo 50/2016, da attestare mediante autocertificazione.
Il successivo art. 16 del bando prevedeva, quale procedura di aggiudicazione, la presentazione da parte delle partecipanti di un plico chiuso contenente la Busta A), denominata “documentazione amministrativa”, e la Busta B), denominata “offerta economica”. La detta norma specificava nel dettaglio quale dovesse essere, a pena di esclusione, il contenuto documentale delle due buste.
Alla predetta gara partecipavano le seguenti cinque compagnie assicurative: Ca. So. Ca. di Assicurazione, Al., Ge. It., Am. Assicurazioni e Un. Assicurazioni.
Nel corso della gara, come è dato leggere nel verbale di seduta pubblica n. 68/2016, il Dott. Andrea Fabrizio Milazzo, nella qualità di Procuratore della Ge. It. Spa, era presente alle operazioni di gara e ivi dichiarava quanto segue: “le compagnie concorrenti partecipanti non hanno allegato al capitolato l’elenco mezzi e nello specifico la Compagnia Unipol Sai ha inserito la tariffa auto all’interno della busta amministrativa anziché nella busta dell’offerta economica; contesta altresì l’ammissione della Compagnia Cattolica”.
Il Presidente della commissione, preso atto di quanto dichiarato, riteneva, a nome della commissione, che le suddette osservazioni potessero essere superate alla luce di “sentenze di giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia Europea” e continuava pertanto le operazioni di gara.
Come da verbale di seduta pubblica n. 74/2016, il RUP comunicava al seggio di gara che in data 14/12/2016 era pervenuta a mezzo pec prot. 443484 dalla Compagnia Ge. It. Spa una nota con la quale si contestava l’ammissione delle Compagnie Un. ed Am. Spa, proponendo l’esclusione di entrambe dalla procedura di gara,
Il detto RUP ribadiva di non voler accogliere tale richiesta per le motivazioni già espresse nel summenzionato verbale n. 68/2016, confermando per l’effetto l’ammissione di tutte le Compagnie partecipanti.
A fronte del seguente esito della gara: prima classificata Un. (offerta di € 380.000,00); seconda classificata Am. Assicurazioni Spa (offerta di € 421.000,00); terza classificata Ge. ITALIA Spa (offerta di €494.987,58), la commissione disponeva l’aggiudicazione provvisoria a favore della Un. e altresì di dare esecuzione anticipata, sotto riserva di legge e fatta salva l’eventuale risoluzione ex lege, ponendo in copertura assicurativa i veicoli di cui all’elenco allegato agli atti di gara, dalle ore 24:00 del 31/12/2016 per la durata del 1° quadrimestre e sino al 30/04/2017.
Con Determina Dirigenziale del Comune di Catania n. A04/241 prot. n. 78306, emessa in data 2.3.3017, si procedeva all’aggiudicazione definitiva a favore della compagnia Un. Assicurazioni Spa del servizio relativo alla copertura assicurativa RCA per l’anno 2017 per l’importo complessivo lordo di € 380.000,00 dalla stessa offerto in ribasso del 48,2288% sull’importo complessivo posto a base d’asta di € 734.000,00.
Con il ricorso notificato il 31.3.2017 e depositato il 7.4.2017, la ricorrente ha impugnato i predetti atti, affidandosi alle seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 16 del Bando di Gara relativo alla procedura di aggiudicazione. Eccesso e sviamento di potere per violazione dei principi di segretezza, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Difetto assoluto di motivazione in violazione dell’art. 3 L. 241/90.
Asserisce parte ricorrente che la società Un. ha erroneamente inserito nella busta A, oltre alla documentazione richiesta, anche il modulo delle formule tariffarie poste a base dell’offerta formulata, che invece andava inserito all’interno della busta B relativa all’offerta economica, in violazione dell’art. 16 del bando di gara.
Tale inserimento del predetto modulo tariffe nella busta sbagliata avrebbe determinato un effetto distorsivo nel criterio di selezione, in asserita violazione dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti.
Invero, tale elemento documentale avrebbe di per sé un effetto anticipatorio dell’offerta, in quanto incidente direttamente sul contenuto della stessa. Infatti l’aver inserito le formule tariffarie prese a base per la quantificazione dell’offerta economica, diversificandole in ragione della differente tipologia dei mezzi da assicurare, avrebbe reso possibile ricostruire i conteggi dell’offerta economica ancor prima dell’apertura della busta B.
La stessa violazione dell’art. 16 del bando riguarderebbe la compagnia Am. ASSICURAZIONI, seconda graduata, che avrebbe omesso di inserire (e di indicare) le tariffe assicurative applicate.
Ciò avrebbe determinato l’impossibilità per la stazione di verificare la correttezza dei conteggi, sia all’emissione, sia in sede di attuazione dei premi da applicare in ragione della diversa tipologia di mezzi, rendendo così l’offerta economica indeterminata in quanto non suscettibile di valido riscontro obiettivo.
Le dedotte censure venivano sollevate in sede di gara dal procuratore della Ge. It. Spa, ma la Stazione Appaltante, preso atto di quanto dichiarato, disattendeva tali rilievi asseritamente senza alcuna valida e congrua motivazione, ignorando altresì il ricorso al cd. soccorso istruttorio (v. verbali di seduta pubblica n. 68/2016 e n. 74/2016).
2) Ulteriore illegittimità per violazione della lex specialis che disciplina la gara. Eccesso e sviamento di potere e difetto di motivazione.
Sempre con riferimento all’art. 16 relativo alla procedura di gara e relativamente alla Busta A concernente la documentazione amministrativa, viene stabilito che detta busta deve contenere a pena di esclusione, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio, la seguente documentazione: “…8. Copia del Capitolato, controfirmato su ogni pagina”.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *