Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 24 novembre 2017, n. 2737. Mancata sottoscrizione del capitolato speciale

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Infine, così come dimostrato dal Comune resistente, la predetta tariffa esibita da Unipol, secondo quanto previsto dall’art. 6, è prevista come non applicabile ai contratti assegnati mediante una pubblica gara, sicché, ritiene il Collegio, che il seggio di gara abbia fatto buon uso del potere di valutazione, ritenendo l’esibizione di tale documentazione non significativa e, come tale, non influente ai fini dell’ammissione della controinteressata.
Per altro, è bene precisare, non ha neanche tenuto conto del tariffario presentato da parte ricorrente, invero risalente al 2002.
Con la seconda censura, quest’ultima si duole di un’ulteriore violazione dell’art. 16, in quanto, relativamente alla Busta A concernente la documentazione amministrativa, ivi è stabilito che la stessa avrebbe dovuto contenere, a pena di esclusione, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio, la copia del Capitolato, controfirmato su ogni pagina.
Ritiene il Collegio che la mancata sottoscrizione del capitolato speciale non possa costituire causa di esclusione, ma, al più, così come previsto dallo stesso bando, debba comportare teoricamente il soccorso istruttorio,
Invero, l’art. 83, comma 9, d.lg.s 50/16, così statuisce:
<>.
La norma (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 28/02/2017, n. 145) << è significativamente differente da quella omologa di cui all’art. 46, comma 1 – ter d.lgs. 163/06 previgente secondo cui: “1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”
< <>, a meno che non siano relative a elementi meramente formali.
La mancata sottoscrizione del CSA, secondo la predetta normativa, costituendo un elemento formale, in effetti rilevante, poiché determina i confini dell’impegno dell’aggiudicatario, può essere sanato, mediante il ricorso istruttorio e una norma del bando che stabilisse l’opposto sarebbe contraria al chiaro disposto dell’ultimo inciso del comma 8 dell’art. 83 esaminato, secondo il quale <>.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio, non è neanche dovuto il soccorso istruttorio, posto che, comunque, al n. 8 della domanda di partecipazione, la ricorrente ha dichiarato di aver preso conoscenza e di accettare tutte le clausole ivi previste, sia del bando che del CSA.
Sicché, anche il mancato inserimento nella busta dell’allegato “A” – elenco dei mezzi comunali predisposto dalla stazione appaltante -, siccome parte integrante del CSA che la controinteressata dichiara di conoscere e accettare, non può determinarne l’esclusione.
Consegue l’infondatezza della censura.
Con la terza censura si sostiene che la documentazione di gara prodotta da UNIPOL e, segnatamente, quella secondo la quale la dichiarazione da essa rilasciata ai sensi dell’art. 53 comma 16 – ter del D. Lgs. vo 165/2001, sarebbe violativa del disposto del comma 5 punto s) dell’art. 16 del bando di gara.

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