Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 1135 del 2015, proposto da:

SI. S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Ad.Ma., con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Coso (…);

contro

AB. S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Ma.La., con domicilio eletto presso Gi.Gr. in Roma, Via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, Sez. I, n. 923 del 6 novembre 2014, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale e potenziamento impianto di depurazione urbano di S. Teodoro;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ab. S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il dispositivo di sentenza n. 2551 del 19 maggio 2015;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Ad.Ba. ed altri;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Ab. S.p.A. con nota AB/CP del 20 febbraio 2014 ha chiesto a Si. S.p.A., seconda classificata nella gara indetta per la progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale e potenziamento dell’impianto di depurazione urbano di S. Teodoro, la produzione della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara ed in particolare, per quanto qui interessa, i “certificati dei committenti pubblici e/o privati attestanti i servizi tecnici dichiarati in sede di gara” (relativi alla prova del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis per il tecnico indicato per la progettazione).

L’articolato procedimento di verifica ha dato esito negativo quanto al progettista prescelto e pertanto con determinazione del direttore generale n. 153 del 16 giugno 2014 è stata disposta l’esclusione dalla gara della predetta società, nonché l’incameramento della polizza provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oltre che all’autorità giudiziaria).

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sez. I. con la sentenza n. 923 del 6 novembre 2014 ha respinto il ricorso proposto dalla società Si. S.p.A. avverso la predetta determinazione, ritenendo infondati i motivi di censura, imperniati sulla violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46, co. 1 bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006, con riferimento all’art. 48; sulla violazione dell’art. 4 della direttiva 2004/18/CE; sulla violazione dell’art. 263, co. 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, circa la valutabilità dei servizi svolti per committenti privati).

3. La società interessata ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato “Violazione di legge (sotto i profili della falsa applicazione e della mancata applicazione) dell’art. 263 D.P.R. n. 207/2010; violazione di legge (sotto il profilo della mancata applicazione) dell’art. 3, L. n. 241/90. Travisamento dei fatti; illogicità della motivazione”.

Dopo aver precisato che la controversia, lungi dal riguardare l’aggiudicazione dei lavori, verte unicamente sulla legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara e sulla conseguente escussione della polizza e segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, adottati dall’ente appaltante sul presupposto, a suo avviso errato, dell’asserita carenza in capo al soggetto incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, ex art. 90, comma 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006, dei requisiti di qualificazione di cui al punto 2.3.2. del disciplinare di gara e all’art. 263 del D.P.R. n. 207 del 2010, non essendo stata ritenuta idonea la documentazione a tal fine prodotta, l’appellante ha sostanzialmente riproposto le censure sollevate in primo grado, a suo avviso superficialmente esaminate ed ingiustamente respinte con motivazione lacunosa e non condivisibile (soprattutto con riferimento al richiamo operato dai primi giudici alla sentenza n. 3663 del 2014 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, indirizzo giurisprudenziale affatto consolidato e prevalente).

L’appellante ha quindi svolto “B. Considerazioni in ordine al profilo oggettivo del thema decidendum: sulla rispondenza dell’autodichiarazione di Si. alle prescrizioni dell’art. 263, comma 2, del Regolamento e della lex specialis sulla conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione” e “C. Considerazioni in ordine al profilo soggettivo del thema decidendum: sull’assenza di qualunque elemento di responsabilità (anche di carattere oggettivo) idoneo a legittimare l’escussione della cauzione provvisoria”, ribadendo sotto svariati profili l’insussistenza nel caso di specie sia di una ipotesi di falsa dichiarazione, sia in ogni caso dell’elemento soggettivo necessario per un addebito di responsabilità.

Ha resistito al gravame Ab. S.p.A., che ne ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, chiedendone il rigetto.

4. Nell’imminenza dell’udienza di discussione le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie tesi difensive.

All’udienza pubblica del 19 maggio 2015, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. L’appello è infondato.

5.1. Premesso che non può dubitarsi della legittimità della richiesta da parte dell’ente appaltante all’appellante, quale seconda classificata, di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla gara, secondo quanto previsto in particolare dal punto 8 del disciplinare di gara ed in via generale dall’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 21 aprile 2006, n. 163), occorre rilevare in punto di fatto quanto segue.

5.1.1. Il disciplinare di gara al punto 2.3.2, rubricato “Qualificazione del progettista e dello staff tecnico responsabili del progetto definitivo ed esecutivo”, così disponeva:

“La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva devono essere espletate da professionisti, che sono nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio professionale.

Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione (SOA) per progettazione e costruzione che non dimostrino il possesso dei requisiti sotto indicati mediante il proprio staff di progettazione e le imprese in possesso di qualificazione SOA per la sola costruzione devono: – o incaricare per la progettazione uno dei soggetti di cui all’art. 90 co. 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del D. Lgs. 163/2006, da indicare in sede di offerta; o costituire con uno di detti soggetti un Raggruppamento temporanea. In tal caso il progettista dovrà ricoprire il ruolo di mandante. Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato mento dell’unione europea di residenza (art. 253 comma 5 DPR 207/2010).

Il legale rappresentante del concorrente singolo, del consorzio stabile, del consorzio di cooperative di produzione e lavoro o del raggruppamento temporaneo, sottoscrive la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., utilizzando preferibilmente il modello F, sul possesso dei requisiti tecnici richiesti per l’esecuzione della progettazione, sulla base delle attività svolte dai professionisti indicati dal concorrente per la redazione della progettazione…

Con la predetta dichiarazione i suddetti concorrenti devono attestare, ai sensi dell’art. 263 del D.P.R. 207/2010, che i responsabili della progettazione: a) hanno espletato nell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva relativi a lavori appartenenti alla classe III cat. a) di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m.i. per un importo globale pari ad almeno Euro 2.000.000,00. Di tali servizi almeno uno deve essere relativo ad un intervento analogo a quello oggetto dell’appalto, e cioè alla costruzione di impianto di trattamento acque di rifiuto, di importo non inferiore a Euro 700.000,00; b) che i responsabili della progettazione sono tecnici laureati iscritti negli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, per le attività che sono candidati a svolgere nell’ambito dell’appalto oggetto del presente disciplinare, ai sensi del D.P.R. 328/2001, ovvero nei registri professionali dei Paesi di appartenenza ai sensi della legislazione ivi vigente e, pertanto, autorizzati all’esercizio della professione”; c) la presenza di un tecnico in possesso di laurea in ingegneria incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, iscritto nel relativo albo previsto dal vigente ordinamento professionale in possesso di documentata esperienza almeno quinquennale nella progettazione e direzione lavori impianti di depurazione; d) la presenza di un tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 responsabile del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dello stesso D. Lgs. 81/2008; e) la presenza, in caso di raggruppamento temporaneo, di un giovane professionista, abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni.

I responsabili della progettazione dovranno a loro volta, utilizzando preferibilmente sub allegato 1 all’all. F, attestare, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., i requisiti tecnici richiesti per l’esecuzione della progettazione, indicandoli dettagliatamente.”

L’articolo proseguiva precisando: “NOTA BENE: – Nel caso di raggruppamenti temporanei, il capogruppo deve possedere una percentuale non superiore al 60% dei requisiti tecnici di cui alla lettera a), mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i. Il capo gruppo, inoltre, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Nel caso in cui il capo gruppo possieda requisiti superiori al 60%, deve comunque partecipare alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito, con la conseguenza che le mandanti devono comunque possedere almeno il 40% dei requisiti. – I servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione attestante il rilascio della concessione edilizia con estremi di approvazione. In caso di comprovata impossibilità alla presentazione dei documenti suddetti, potrà essere presentata dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta (Determinazione n. 20 del 26.11.2003 dell’Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici). – Il requisito relativo all’espletamento di almeno un servizio di progettazione definitiva e/o esecutiva relativo ad un intervento appartenente alla classe III a di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m.i. analogo a quello oggetto dell’appalto, e cioè alla costruzione di impianto di trattamento acque di rifiuto, di importo non inferiore a Euro 700.000,00, non è frazionabile, pertanto deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del raggruppamento”.

5.1.2. Ai fini della partecipazione alla gara la società Si. Su. S.p.A. e, per essa il suo legale rappresentante, dopo aver indicato quale professionista incaricato della progettazione definitiva l’ing. Vi.Di., ha dichiarato (all. F), tra l’altro: “a) che i responsabili della progettazione hanno espletato nell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva relativi a lavori appartenenti alla classe III cat. a) di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m.i. per un importo globale pari ad almeno Euro 2.000.000,00. Di tali servizi almeno uno deve essere relativo ad un intervento analogo a quello oggetto dell’appalto, e cioè alla costruzione di impianto di trattamento acque di rifiuto, di importo non inferiore a Euro 700.000,00; b) che i responsabili della progettazione sono tecnici laureati iscritti negli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, per le attività che sono candidati a svolgere nell’ambito dell’appalto oggetto del presente disciplinare, ai sensi del D.P.R. 328/2001, ovvero nei registri professionali dei Paesi di appartenenza ai sensi della legislazione ivi vigente e, pertanto, autorizzati all’esercizio della professione”; c) che il tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 responsabile del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dello stesso D. Lgs. 81/2008 è: ing. Vi.Di.; d) che il tecnico in possesso di laurea in ingegneria incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, iscritte nel relativo albo previsto dal vigente ordinamento professionale è: ing. Vi.Di.”.

5.1.3. L’ente appaltante, in sede di verifica ex art. 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006, esaminata la documentazione prodotta a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara, ha chiesto (giusta nota AB/CP 27361/GARE del 2 aprile 2014) “chiarimenti in ordine al certificato rilasciato dall’ing. Ro.Gi. all’ing. Vi.Di. inerente alla progettazione dei lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Cuneo alla direttiva 91/271/CE”, invitando a precisare il ruolo professionale svolto dall’ing. Di., l’indicazione del soggetto pubblico che ha commissionato il servizio nonché copia del provvedimento di approvazione del progetto da parte dell’ente stesso.

Riscontrando tale ulteriore richiesta, la società appellante con nota dell’8 aprile 2014, ha evidenziato quanto segue: a) “per quanto riguarda in particolare il ruolo professionale ricoperto dall’ing. Vincenzo Dicecca nell’ambito del servizio di cui cll’art. 252 del DPR 207/2010 sopra menzionato, si precisa che lo stesso ha svolto il ruolo di co – progettista (50%) per le attività di processo ed elaborazione degli elaborati elettromeccanici, come si evince dall’Attestazione di affidamento e corretto svolgimento degli incarichi professionali a firma dell’ing. Ro.G. …”; b) “il servizio di progettazione in questione è stato commissionato all’ing. Ro.Gi. dalla società IT. s.r.l., con sede a Lavis (TN), come risulta dall’Attestazione di incarico professionale e stato dei rapporti a firma dell’Amministratore delegato della suddetta società”; c) “La stessa società IT. s.r.l. ha commissionato il servizio in virtù della partecipazione alla procedura di gara di cui innanzi, indetta da A. A. S.p.A.”; d) “L’approvazione del progetto a livello definitivo da parte del committente privato IT. s.r.l. si evince dal certificato di regolare esecuzione in allegato alla presente…”.

Non ritenendo pienamente esaustivi i chiarimenti forniti e la documentazione prodotta, l’ente appaltante ha chiesto in data 14 aprile 2014 ulteriori notizie ed informazioni direttamente all’A. di Cuneo, la quale ha comunicato che : a) la IT. s.r.l. aveva partecipato alla gara d’appalto indetta per l’“Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Cuneo alla direttiva 91/271/CE”, quale capogruppo (mandataria, 48,75%) del raggruppamento temporaneo di imprese con Pr. S.p.A. (mandante, 31,2%) e Te. s.c.a.r.l. (mandante cooptata, 20%), classificandosi al 6°; b) l’ing. Ro.Gi. risultava tra gli incaricati della progettazione e tra i firmatari del progetto; c) l’ing. Vi.Di. non risultava tra i firmatari degli elaborati progettuali, né risultava dar parte del gruppo di progettisti; d) l’importo complessivo dell’appalto era di Euro 6.650.000,00 (di cui Euro 400.000,00, soggetti a ribasso, per oneri di progettazione definitiva, per studio di impatto ambientale, di progettazione esecutiva, per ottenimento autorizzazione – conferenze di servizi e VIA – coordinamento sicurezza in fase di progettazione; Euro 6.000.000,00, soggetti a ribasso, per l’esecuzione dei lavori, comprensiva degli oneri per l’avviamento e l’iniziale gestione controllata dell’impianto; Euro 250.000,00, non soggetto a ribasso, quali oneri per l’attuazione dei piani relativi alla sicurezza); e) la lex di gara non richiedeva l’indicazione della percentuale di partecipazione dei singoli componenti il raggruppamento dei professionisti.

5.2. Così ricostruito il quadro normativo e fattuale della controversia la Sezione è dell’avviso che i provvedimenti impugnati non meritano censura e che la sentenza impugnata deve essere confermata, sia pur con le precisazioni che seguono.

5.2.1. Dalla documentazione in atti emerge che effettivamente in sede di verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara non è risultato provato lo svolgimento da parte dell’ing. Vi.De. della progettazione definitiva dei lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque di reflue di Cuneo alla direttiva 91/271/CE.

E’ decisivo (ed incontestato) in tal senso rilevare che il predetto professionista non figura né tra i firmatari del progetto – offerta presentato dal IT. s.r.l. nella procedura di gara bandita dall’A. di Cuneo, né nell’elenco dei progettisti incaricati della progettazione dell’opera ovvero incaricati a vario titolo di prestazioni specialistiche ovvero facenti parte della dotazione di professionisti abilitati all’espletamento delle attività progettuali incluse in quell’appalto (come si evince dal contenuto della dichiarazione – all. A – inerente la capacità tecnica ed economica – finanziaria resa dal R.T.I. It. s.r.l. ai fini della partecipazione a quella gara).

Tale circostanza, indipendentemente da ogni considerazione circa l’effettiva consistenza e sulla natura della prestazione svolta dal professionista in questione, esclude in ogni caso la rilevanza esterna (per quanto qui interessa ai fini della possesso dei requisiti di qualificazione dettati dal disciplinare per la gara indetta da Ab. S.p.A.) di quella dichiarata attività di co – progettista, così che il suo rilievo resta ragionevolmente limitato ai soli rapporti interni al raggruppamento di imprese guidato da It. s.r.l.

5.2.2. Né a diverse conclusioni conduce l’esame della “scrittura privata – accordo preliminare”, prodotta dall’appellante nel corso dell’articolato procedimento di verifica dei requisiti.

Tale documento, con il quale l’ing. Ro.Gi. ha tra l’altro individuato l’ing. Vi.Di. per “…la consulenza allo sviluppo della progettazione per le parti di propria competenza prevista nel bando di gara e nella documentazione allegata allo stesso”, e lo ha incaricato di svolgere “…attività di progettazione per: I. attività di processo; II. elaborazione elaborati elettromeccanici”, è pacificamente privo di data certa, non essendo stata autenticata la sottoscrizione delle parti e come tale non è opponibile ai terzi, qual è nel caso in esame Ab. S.p.A, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2704 c.c.; né d’altra parte sono state prodotte le fatture concernenti il pagamento di quelle prestazioni professionali che avrebbero potuto supplire alla mancanza di data certa della scrittura privata, fornendo elementi quanto meno indiziari dell’effettivo svolgimento di quell’attività.

5.2.3. Come si ricava dalle osservazioni svolte e dallo stesso tenore letterale del provvedimento impugnato, l’esclusione dalla gara della società appellante è da ritenersi del tutto legittima, essendo stata correttamente fondata sul (motivo sostanziale del) mancato possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla lex specialis in capo al professionista indicato.

Sono pertanto del tutto estranee ed irrilevanti ai fini della soluzione della controversia in esame sia le questioni concernenti il pari valore da attribuire, ai fini (del possesso) dei requisiti di qualificazione, all’attività prestata per committenti privati o per committenti pubblici, sia quella concernente l’avvenuta esecuzione dei lavori di cui al progetto quale condizione di validità dell’affidamento dell’incarico da parte del committente privato, questione sulla quale i primi giudici hanno fondato il proprio convincimento: il che d’altra parte rende ugualmente irrilevante ed infondate le doglianze svolte sul punto dall’appellante.

E’ appena il caso di aggiungere che il (legittimo) provvedimento di esclusione dalla gara costituisce diretta conseguenza della sola accertata carenza del requisito di qualificazione e quindi della obiettiva non veridicità della dichiarazione resa in sede di gara (non veridicità che non risulta in alcun modo indotta da atti o comportamenti dell’amministrazione appaltante e/o dalla lex specialis di gara), prescindendo pertanto da ogni valutazione circa la eventuale consapevolezza o intenzionalità di tale non veridicità (trattandosi di un profilo soggettivo di responsabilità che come tale non appartiene di norma alla cognizione del giudice amministrativo).

5.2.3. Tali ultime considerazione rendono infondate anche le peraltro timide doglianze svolte dalla società appellante quanto all’escussione della cauzione e alla segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Al riguardo non vi è ragione di discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006 è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dall’alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell’offerente, così che esso è strumentale all’esigenza di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, esigenza rispetto alla quale l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si pongono come sanzioni automatiche, direttamente ed esclusivamente alla sola mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati con la presentazione dell’offerta, prive di qualsiasi valutazione discrezionale quanto ai singoli casi concreti ed alle particolari ragioni, meramente formali o sostanziali, che l’amministrazioni abbia posto a fondamento del provvedimento di esclusione (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2012, n. 80; 16 febbraio 2012, n. 810; 6 marzo 2013, n. 1370; 28 aprile 2014, n. 2201sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832; sez. III, 30 aprile 2014, n. 2274).

6. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento in favore di Ab. S.p.A. delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro 5.000,00 (cinquemila), oltre IVA, CPA ed altri oneri di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno – Presidente

Francesco Caringella – Consigliere

Carlo Saltelli – Consigliere, Estensore

Doris Durante – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere

Depositata in Segreteria il 1 ottobre 2015.

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