Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

Sezione V

Sentenza 16 maggio 2014, n. 2518

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2767 del 2014, proposto da: Regione Campania, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso l’Ufficio Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, 29;

contro

********* in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Demetrio Fenucciu e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Demetrio Fenucciu in Roma, viale Vaticano, 48;

Comune di *******;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEDE STACCATA DI SALERNO, SEZIONE II, n. 2541/2013, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione per la prosecuzione dell’attività di cava di materiali inerti su suoli gravati da usi civici.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale di ******;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Marzocchella, Fenuccio e Sanino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. Campania, previa declaratoria di inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione, stante la mancanza della delibera giuntale di resistenza alla lite, ha accolto il ricorso proposto da ******* ed i motivi aggiunti e per l’effetto ha annullato: a) il provvedimento con il quale il dirigente del Settore provinciale del Genio Civile del 3 settembre 2012 ha negato l’autorizzazione per la prosecuzione dell’attività di cava di materiali inerti su suoli gravati da usi civici di proprietà del Comune di **********; b) il provvedimento dirigenziale regionale del 3 dicembre 2012, con il quale è stata dichiarata improcedibile e non accoglibile l’istanza di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso delle terre del demanio civico comunale.

In particolare, nell’impugnata sentenza si è dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione “per mancato deposito dell’atto deliberativo di manifestazione della volontà di resistere in giudizio e siffatta inammissibilità attinge anche la resistenza riguardante gli atti impugnati con motivi aggiunti”.

2.- La Regione Campania ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo in via prioritaria ed assorbente: la violazione degli artt. 117, 118 e 123 Cost., dello Statuto Regionale e del Regolamento n. 12 del 2011, nonché la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, essendo stata emanata una “decisione a sorpresa” in violazione dell’art. 73, co. 3, c.p.a..

3.- ************* si è costituita in giudizio ed ha depositato appello incidentale notificato il 5 maggio 2014.

Alla odierna camera di consiglio il Presidente ha comunicato alle parti che il Collegio si riserva di decidere la causa in forma semplificata. Nessuna delle parti presenti si è opposta.

Preso atto che l’impugnata sentenza del T.a.r. ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della Regione e ha tenuto conto nel decidere delle argomentazioni difensive e della pertinente decisiva documentazione depositata dal medesimo Ente;

Ritenuto che erroneamente il T.a.r. ha dichiarato invalida la costituzione della Regione Campania, atteso che,

a) la potestà normativa delle Regioni, ai sensi degli artt. 114 comma 2, e 117 comma 6, Cost., consiste nella potestà statutaria e regolamentare;

b) le modalità di costituzione in giudizio dell’ente territoriale restano rimesse all’esercizio di tale autonomia e, quindi, allo Statuto che stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente ed ai regolamenti adottati nel rispetto delle norme statutarie (cfr., tra le tante, Cass. sez. unite n. 12868 del 2005; Sez. lav. n. 20177 del 2008; Cons. Stato, III, n. 679 del 2013);

c) in base a detti principi, ai fini della rappresentanza in giudizio dell’ente locale, la necessità dell’autorizzazione alla lite da parte della giunta non può essere desunta dalla legge, ma postula l’identificazione di una specifica previsione statutaria al riguardo (Cass. civ. sez. I, 21 novembre 2011, n. 24443; Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1700; sez. V, 19 luglio 2013, n. 3934; 18 ottobre 2011, n. 5584);

Visto che gli articoli 47 e 51 dello Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, nonché l’art. 30 del Regolamento regionale n. 12 del 2011, stabiliscono che è il Presidente della Giunta regionale a rappresentare la Regione e tra le competenze che fanno capo alla Giunta non sono comprese quelle di deliberare in materia di liti attive e passive;

Considerato, in conseguenza, che per la costituzione della Regione Campania nelle liti di ogni ordine e grado è sufficiente la sola procura speciale o generale rilasciata dal Presidente dell’Ente al singolo avvocato ai fini della validità dello ius postulandi, con ciò escludendosi ogni forma di intermediazione provvedimentale e burocratico – amministrativa;

Considerato alla stregua delle suddette considerazioni che la Regione era legittimamente costituita in giudizio con procura speciale rilasciata dal Presidente dell’Ente (cfr. negli stessi termini Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2014, n. 1045);

Acclarata la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., a mente del quale “…Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione, una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il Giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”, atteso che il giudice di primo grado non ha indicato alle parti all’udienza di discussione del ricorso la questione , successivamente rilevata d’ufficio, inerente l’inammissibilità della costituzione della Regione intimata;

Considerato che la omissione del T.a.r. ha comportato la violazione del principio del contraddittorio e il diritto di difesa della Regione Campania e la conseguente nullità della sentenza;

Visto che ai sensi dell’art. 105 c.p.a. il giudice d’appello è tenuto, a mente del combinato disposto degli artt. 73, co. 3 e 105, co. 1, c.p.a., nonché 101, co. 2, c.p.c. applicabile al processo amministrativo ai sensi dell’art. 39, co.i, c.p.a., a rimettere la causa al giudice di primo grado nell’ipotesi in cui il giudizio di primo grado si è svolto a contraddittorio incompleto, costituendo tale circostanza ex se una violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (cfr. in termini Cons. Stato, sez. III, n. 1127 del 2013; sez. V., n. 3557 del 2012; sez. IV, 21 novembre 2012, n. 5905; Cons. Giust. Amm. n. 85 del 2012; Ad. Plen. n. 3 del 2010; Cass. Sez. unite n. 20935 del 2009).

Tutto ciò considerato, in accoglimento dell’appello, la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo T.a.r.

Ne consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale.

Le spese del doppio grado di giudizio, sono compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale e annulla con rinvio la sentenza impugnata. Dichiara improcedibile l’appello incidentale.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2014
IL SEGRETARIO

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