Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 22 ottobre 2015, n. 4856

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2015, proposto dalla s.r.l. Ma., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ca.Fo. e Vi.Te., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ca.Fo. in Roma, via (…);

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Se.Si., domiciliato in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez., II ter., n. 6122/2014, resa tra le parti, concernente il rigetto della richiesta di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti gli avvocati Vi.Te. e Se.Si.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso n. 3291 del 2010, la s.r.l. Ma. ha impugnato avanti al TAR Lazio, Sede di Roma, il provvedimento di Roma Capitale, di rigetto della richiesta di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei locali di via (…), nel centro storico di Roma, e per l’accertamento della formazione del silenzio assenso.

2.- Il T.A.R. ha respinto il ricorso con sentenza n. 6122/2014.

3. La s.r.l. Ma. ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R., deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

a) erroneità in riferimento all’impossibilità di svolgere un’attività commerciale diversa, parallelamente all’attività tutelata;

b) erroneità del riferimento alla mancata formazione del silenzio assenso.

4.- Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. -All’udienza pubblica del 16 luglio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

6.- Ritiene la Sezione che l’appello è infondato e va respinto.

6.1- Con la prima censura, parte appellante ha dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con la delibera comunale n. 36/2006, il cui art. 1 espressamente ha richiamato le finalità di promozione delle attività commerciali ed artigianali nella più ampia tutela dell’ambiente urbano della città storica.

Pertanto la repressione di attività commerciale diverse da quelle tutelate sarebbe in contrasto con le finalità di promozione sancite e ribadite anche negli artt. 5 e 6 della medesima delibera comunale n. 36.

Il divieto assoluto di aprire attività diverse da quelle tutelate concernerebbe quindi solo alcune strade, tra le quali non sarebbe inclusa anche via (…).

L’appellante ha rilevato che la delibera n. 36/2006 avrebbe le finalità di tutela e di incentivazione delle attività commerciali e – richiamando il d.lg. n.223/2006 e l’art. 41 Cost. – ha dedotto che la tutela delle attività tradizionale nei centri storici non impedirebbe l’esercizio in tale zona anche di attività diverse da quelle tradizionali: sarebbe pertanto consentito l’esercizio parallelamente all’attività tutelata anche di una diversa attività commerciale non incompatibile, potendo coesistere due attività (una tutelata e l’altra non tutelata) nel medesimo esercizio commerciale.

La censura non è fondata.

Al riguardo, va rilevata la compatibilità delle statuizioni del consiglio comunale di Roma n. 36/2006 e, a livello regionale, delle leggi della Regione Lazio n. 33/1999, n. 22/2001 e n. 21/2006 con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione della concorrenza e delle attività economiche, tenuto conto della specifica competenza regionale per la tutela dei centri storici attraverso la salvaguardia e la riqualificazione delle attività commerciali e artigianali (artt. 6 e 10 del d.lg. n. 114/1998).

La giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V 10 maggio 2010, n. 2758), pronunciandosi in ordine a domande di attivazione, nel caso di cessazione delle attività tutelate nelle zone localizzate nel Municipio Roma 1 e per un arco temporale quinquennale, di una o più delle medesime attività appartenenti al medesimo settore alimentare o non alimentare, ha riconosciuta la legittimità della delibera consiliare n. 36/2006, rilevando la legittimità del perseguimento della finalità istituzionale di salvaguardia dei caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e snaturamento.

La Corte Costituzionale (sentenza 20 luglio 2012, n. 200), nell’esaminare la legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 138 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 148 del 2011), ha rilevato che il legislatore ha stabilito alcuni principi in materia economica, orientati allo sviluppo della concorrenza, mantenendosi all’interno della cornice delineata dai principi costituzionali.

Così, dopo l’affermazione di principio secondo cui in ambito economico “è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, la Corte ha riconosciuto che il legislatore statale o regionale può e deve mantenere forme di regolazione dell’attività economica volte a garantire -tra l’altro- anche l’osservanza dei principi costituzionali legati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale a presidio dell’utilità sociale di ogni attività economica.

Sussiste quindi una preminenza delle utilità e delle finalità sociali rispetto a quelle di profitto della libera iniziativa economica, non potendo svolgersi l’attività imprenditoriale in contrasto con le finalità pubblicistiche dell’amministrazione di tutela della vivibilità centri storici, con un necessario coordinamento ed indirizzo con il perseguimento di tali finalità, di rango costituzionale (art. 41, commi secondo e terzo, Cost.).

Né la sentenza del Tar Lazio n. 3589/ 2013, addotta dall’appellante a sostegno delle proprie tesi difensive, può essere invocata nella fattispecie in esame, trattandosi di due situazioni completamente diverse.

Infatti nell’altra vicenda non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per un provvedimento di divieto di svolgimento, non essendo evidente, nel caso di specie, il pregiudizio allo svolgimento dell’attività tutelata (enoteca/vendita di alcolici) dall’esercizio di quella non tutelata (somministrazione di alcolici). A quest’ultima, in effetti, la società afferma di voler riservare uno spazio residuale del locale, pari a 8 mq., rispetto alla superficie di 65 mq. che continuerebbe ad essere riservata all’attività (tutelata) di enoteca e per questo specifico motivo le finalità sociali “non appaiono pregiudicate”, in virtù dell’impegno preso dalla ricorrente di limitare l’esercizio dell’attività non tutelata ad una ridotta porzione di locale e l’eventuale mancato rispetto dei limiti di estensione potrà costituire motivo per l’attivazione dei poteri di autotutela da parte dell’amministrazione resistente.

6.2- Con la seconda censura parte appellante assume la formazione del silenzio assenso, sussistendone i presupposti, e ne chiede la declaratoria adducendo al riguardo che via (…) non è inclusa nell’elenco delle vie e piazze del centro storico di Roma, per le quali la suindicata delibera n. 36/2006 sancisce espressamente il divieto.

In ordine a tale profilo, va escluso che tali previsioni siano applicabili soltanto agli esercizi commerciali presenti nell’ambito di determinate strade: esse riguardano tutti gli insediamenti commerciali destinati a servire una più ampia delimitazione topografica (quartiere, rione), rilevando anche la salvaguardia delle precedenti attività esercitate: ciò non comporta un “contingentamento”, ma mira solo a conservare un tessuto urbano caratterizzato dalle sue attività tradizionali, ciò che è del tutto ragionevole disporre nelle città, anche nella Capitale, a salvaguardia della vivibilità, delle vestigia storiche e dei pregi artistici e storici dei luoghi.

7.- L’appello va pertanto respinto.

Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – definitivamente pronunciando sull’appello n. 801 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Condanna l’appellante s.r.l. Ma. a rifondere all’appellata Roma Capitale le spese ed onorari del presente grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Antonio Amicuzzi – Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Sabato Guadagno – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 22 ottobre 2015.

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