Palazzo-Spada

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE V

SENTENZA 27 dicembre 2013, n. 6247

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4022 del 2012, proposto da:
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa per mandato in atti dagli avv. Andrea Magnanelli e Carlo Sportelli, domiciliatari in Roma, via del Tempio di Giove 21;

contro

Fabio Vitagliano e Francesca Aielli, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Maria Montaldo, con domicilio eletto presso Paolo Maria Montaldo in Roma, viale delle Milizie 38;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO, ROMA, Sez. II, n. 03529/2012, resa tra le parti, concernente procedura obbligatoria di mobilità esterna, a seguito di concorso per dirigente a tempo indeterminato;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fabio Vitagliano e di Francesca Aielli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati C. Sportelli e P.M. Montaldo;

Vista la sentenza 18 aprile 2012 n. 3529 con la quale il TAR del Lazio ha affermato la perdurante vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, nella specie a dirigente dei Sistemi Informatici e Telematici di Roma Capitale, sulle quali si fondavano le pretese dei ricorrenti in primo grado ed ora appellati e ciò sino al 31.12.2012 ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.L. n. 216/2011, convertito dalla L. n. 14/2012;

Visto che la stessa sentenza n. 3529/2012 ha affermato che anche Roma Capitale è soggetta a limitazioni delle assunzioni per espressa ammissione della delibera n. 194 del 1° giugno 2011, dal che consegue automaticamente l’utilizzazione delle graduatorie ad efficacia prorogata;

Ritenuto che la sentenza impugnata ha ribadito quanto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011, secondo cui la pubblica amministrazione (P.A.), una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso e considerando il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione della graduatoria degli idonei ancora efficace;

Considerato che la sentenza del TAR, da un confronto tra il bando impugnato e quello del 2005, relativo al concorso cui hanno partecipato i ricorrenti, non ha rilevato differenze relative al profilo professionale, ai requisiti di partecipazione e alle prove di esame e che a quel punto doveva ritenersi fondato ed assorbente il vizio di difetto di motivazione in ordine all’(implicita) decisione di non procedere allo scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto con determinazione dirigenziale del 24.3.2005, in esito al quale i ricorrenti sono risultati idonei;

Visto l’appello con cui Roma Capitale sostiene che l’art. 1, comma 557, L. n. 296/2006, con decorrenza 1.1.2007, ha disapplicato lo speciale e transitorio regime limitativo delle assunzioni di dipendenti a tempo determinato per gli enti con più di 5.000 abitanti, eliminando così le limitazioni sino al 1.1.2011; in via subordinata l’ultima proroga per gli enti locali sarebbe da individuarsi in quella operata sino al 31.3.2011, poiché le successive proroghe (sino al 31.12.2011) sarebbero state dettate, con specifici decreti, per le sole P.A. centrali che ne fecero richiesta;

Vista anche la doglianza secondo cui sarebbe inapplicabile l’art. 1, comma 4, d.l. n. 216/2011, convertito dalla L. n. 14/2012, ciò sia per la vetustà della graduatoria, così che la decisione di non procedere al suo scorrimento conseguirebbe a una precisa scelta della P.A., sia per la diversità tra il bando annullato e quello precedente degli idonei, ed ancora che la soprarichiamata delibera GM n. 194 del 1.6.2011 ha approvato il nuovo sistema di classificazione della dirigenza di Roma Capitale, superando quindi anche dal punto di vista della motivazione le questioni affermate nella sentenza impugnata;

Ritenuto che la stessa deliberazione della Giunta municipale n. 194 del 1° giugno 2011 ha riconosciuto che l’art. 76, comma 7, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in

legge con modifiche dalla legge n. 133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, sostituito dall’art. 14 del Decreto Legge 31 maggio2010, n. 78 e, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 118 della L. 13 dicembre 2010n. 220, stabilisce, inoltre, fermo restando l’obiettivo generale di riduzione complessiva della spesa di personale, uno specifico limite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato negli Enti nei quali la spesa di personale sia inferiore al 40% delle spese correnti, fissato, in termini finanziari, nel 20 per cento, su base annua, della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell’anno precedente;

Considerato l’art. 1 co. 4 del D.L. 9 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012 n. 14, che ha disposto la proroga generalizzata al 31 dicembre 2012 dell’efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, non possono sussistere dubbi sulla proroga della graduatoria di cui in controversia approvata il 22 febbraio 2007.

Considerato che non possono sussistere dubbi quanto alla identità dei posti del profilo professionale da coprire – Dirigente dei Sistemi Tecnologici ed Informativi – rispetto ai posti banditi nel 2005 di cui alla graduatoria del febbraio 2007, qualificati come Dirigente Sistemi Informativi e Telematici;

Ritenuto che appare assolutamente corretto il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata secondo cui, giusta gli insegnamenti dell’Adunanza plenaria, in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, poiché se non sussiste un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione; per cui è l’indizione che deve essere adeguatamente motivata sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni;

Ritenuto che tutto questo potrebbe eventualmente verificarsi in presenza di graduatorie estremamente datate pure in virtù della ricerca di personale dotato di requisiti fondamentalmente diversi da quelli in possesso dei precedenti idonei oppure ancora dal tipo differente di selezione decisa, eventualmente con passaggi più rigorosi, tutti elementi questi assolutamente assenti nel caso di specie in cui i requisiti di partecipazione e prove di esame del vecchio e del nuovo concorso appaiono sostanzialmente conformi, né la scansione temporale tra l’approvazione della precedente graduatoria e l’indizione del nuovo concorso appare oggettivamente giustificare la scelta di quella via procedimentale definita come eccezionale;

Visto quanto sopra l’appello deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata, mentre le spese di giudizio possono essere compensate, visto il carattere sedimentario e particolarmente sofferto della legislazione in questo campo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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