Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 28 luglio 2015, n. 3710

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2006, proposto dal sig. Ro.Ro., rappresentato e difeso dall’avv. An.Pe., con domicilio eletto presso lo Studio Sa. in Roma, Via (…);

contro

la Regione Abruzzo, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata in Roma, Via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – Sez. di Pescara n. 854/2005, resa tra le parti, concernente esclusione da incentivi per agricoltura biologica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Cons. Nicola Gaviano e udito l’avvocato dello Stato An.Ve.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 Il sig. Ro.Ro., titolare di un’azienda agricola in località Punta Aderici di Vasto, veniva escluso dai benefici di cui al regolamento CEE n. 2078/99 in materia di agricoltura biologica – Mis. A2-A3 con atto n. 2 del 2 gennaio 2002 del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura (SIPA) di Chieti della Regione Abruzzo, in ragione della mancata rotazione agronomica dei terreni oggetto di impegno.

Il SIPA, dopo avere in un primo tempo sospeso la procedura di recupero delle somme già erogate all’interessato, con atto 14 aprile 2003 n. 8151, in sede di riesame, aveva confermato la sua esclusione dai benefici in questione.

Con successiva determinazione 18 marzo 2005 n. 4707, il Dirigente del SIPA aveva infine disposto il recupero delle somme indebitamente percepite dal sig. Ro.

2 Il medesimo era a quel punto insorto avverso quest’ultimo atto proponendo ricorso dinanzi al T.A.R. per l’Abruzzo – Sezione di Pescara.

A fondamento del gravame venivano dedotte le censure di violazione dei regolamenti CEE nn. 2092/91, 2078/92 e 746/96, del D.M. 27 marzo 1998, n. 159, della L. 23 dicembre 1986, n. 898, della determinazione della Giunta regionale d’Abruzzo 6 agosto 1998, n. 2091, e di eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria.

Il ricorrente allegava di avere puntualmente rispettato gli impegni assunti. Deduceva, inoltre, che i rilievi mossigli non erano stati corrispondentemente sanzionati dal Ministero delle Politiche Agricole, che gli aveva applicato una sanzione limitata a Euro 1.380,00 per inadempienze insuscettibili (in tesi) di giustificare un provvedimento di esclusione dalle contribuzioni all’agricoltura biologica.

La Regione Abruzzo si costituiva in giudizio in resistenza al ricorso deducendone l’infondatezza.

3 All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto, con la sentenza n. 854/2005 in epigrafe, respingeva il ricorso reputatolo infondato.

4 Seguiva la proposizione avverso tale decisione del presente appello alla Sezione da parte del soccombente, che reiterava le proprie doglianze contro l’azione amministrativa e criticava gli argomenti con cui queste erano state disattese.

La Regione Abruzzo resisteva all’appello.

La Sezione, con ordinanza n. 4174 del 20 giugno 2006, respingeva la domanda cautelare proposta dall’appellante.

Alla pubblica udienza del 9 luglio 2015 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

5 L’appello è infondato.

6 Per semplicità espositiva conviene subito ricordare l’iter logico che sorregge la sentenza impugnata.

6a Il T.A.R. ha premesso che nei confronti dell’atto impugnato “l’istante si è lamentato per un verso del fatto di avere puntualmente rispettato gli impegni assunti, per altro verso del fatto che le inadempienze rilevate non erano tali da giustificare un provvedimento di esclusione assoluta dal sistema di contribuzione all’agricoltura biologica e per altro verso ancora che tali inadempienze erano state diversamente sanzionate dal Ministero delle Politiche Agricole, che aveva applicato la sanzione di soli Euro 1.380,00.”

6b Ha rammentato, quindi, che l’esclusione del ricorrente dai benefici di cui al reg. CEE 2078/99 relativi all’agricoltura biologica era stata già disposta in un primo tempo con atto del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura (SIPA) di Chieti n. 2 del 2 gennaio 2002, e indi confermata con il successivo n. 8151 del 14 aprile 2003.

6c Una volta fissati questi presupposti, il T.A.R. ha giudicato inammissibili le doglianze secondo le quali l’interessato avrebbe puntualmente rispettato gli impegni assunti, e le sue inadempienze non sarebbero state tali da giustificare una sua esclusione assoluta dal sistema di contribuzione all’agricoltura biologica.

Tali censure, è stato rilevato, sarebbero dovute essere tempestivamente dedotte avverso il precedente atto del 14 aprile 2003. Il primo Giudice ha osservato, difatti, che nel relativo giudizio non poteva “valutarsi la legittimità di atti presupposti, certamente lesivi degli interessi della parte ricorrente e non tempestivamente impugnati. In questa sede, invero, gli istanti avrebbero potuto dedurre vizi propri dell’atto di recupero e non certamente del presupposto atto di esclusione dai benefici in questione.”

6d Il Tribunale ha infine disatteso l’ulteriore censura secondo la quale le inadempienze emerse erano state diversamente sanzionate dal Ministero delle Politiche Agricole, che aveva applicato la limitata sanzione di Euro 1.380,00, facendo notare che “per un verso il recupero delle somme indebitamente corrisposte appare un atto doveroso per l’Amministrazione regionale e per altro verso tale atto non può essere condizionato o limitato dal fatto che altra Amministrazione (il Ministero delle Politiche Agricole) aveva ritenuto di sanzionare in modo meno grave l’attività posta in essere dalla parte ricorrente.”

7 Con il presente appello è sottoposto a critica in primo luogo il capo di decisione esposto nel paragr. 6c.

7a In proposito si deduce che, mentre il provvedimento 18 marzo 2005 n. 4707, formalmente impugnato, riguardava il recupero dei benefici relativi alle campagne dal 1997 al 2000, l’atto regionale del 14 aprile 2003 di cui il T.A.R. ha stigmatizzato l’omessa impugnativa si sarebbe riferito alla sola annualità del 2002, e pertanto avrebbe riguardato benefici diversi da quelli oggetto di causa.

L’assunto è privo di pregio.

La lettura del menzionato atto del 14 aprile 2003 rivela, infatti, che l’Amministrazione con esso ha inteso pronunziarsi sulla richiesta di riesame che l’interessato aveva presentato con riguardo al precedente atto del 2 gennaio 2002, che aveva già sancito la decadenza totale dai benefici contributivi per cui è causa. Orbene, la Regione a seguito del proprio riesame ha confermato l’esclusione dell’interessato da tutti i benefici in discorso, “non solo perché la ditta non ha rispettato l’impegno essenziale della rotazione dei seminativi …, ma anche in considerazione del fatto che non è stata assoggettata l’intera superficie aziendale”.

Ed è solo in aggiunta a quanto appena detto che l’atto del 14 aprile 2003 si è riferito anche all’annualità del 2002, allorché esso ha ricordato che, poiché alla ditta era inibita la presentazione di nuove domande per un anno dall’esclusione, nemmeno la sua domanda per il 2002 sarebbe stata accolta.

Nessun errore può pertanto essere ascritto al primo Giudice sotto il profilo indicato.

7b In via subordinata, l’appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto concedere il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile.

Si fa difatti osservare che né il provvedimento del SIPA del 2 gennaio 2002 né il successivo del 14 aprile 2003 recavano le indicazioni sul termine entro cui ricorrere e sull’Autorità da adire, pur prescritte dall’art. 3 della legge n. 241/1990, potendo così ingenerare il convincimento di non essere dei provvedimenti impugnabili.

Neanche questo rilievo può tuttavia trovare adesione.

Secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, la mancanza delle indicazioni richieste dall’art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti il termine per l’impugnazione e l’Autorità cui ricorrere, non solo non è causa autonoma di illegittimità, rappresentando soltanto una mera irregolarità, ma non giustifica, di per sé, neppure l’automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, riconoscimento che può trovare applicazione solo qualora nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie, a contrasti giurisprudenziali o al comportamento dell’Amministrazione idoneo, perché equivoco, a ingenerare convincimenti non esatti, poiché, opinando diversamente, tale inadempimento formale si risolverebbe in un’assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico (C.d.S., sez. V, 25 luglio 2014, n. 3964; VI, 11 settembre 2014, n. 4623; IV, 5 aprile 2013, n. 1902; VI, 5 marzo 2013, n. 1297; 16 aprile 2012, n. 2139; 13 dicembre 2011, n. 6531; 31 marzo 2011, n. 1983; II, 8 aprile 2011, n. 27).

Ciò posto, poiché nella vicenda in esame non si rinviene alcun effettivo elemento di ambiguità o incertezza che avrebbe potuto far dubitare dell’immediata impugnabilità dei provvedimenti di cui si tratta, anche questo argomento di parte si rivela infondato.

8 L’appellante sottopone a critica anche il capo di decisione esposto nel paragr. 6d.

La parte riprende la propria deduzione circa la non configurabilità in concreto della fattispecie astratta di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 898/1986, e quindi l’inapplicabilità della procedura indicata dal provvedimento impugnato, e fa notare come una critica siffatta riflettesse un “vizio proprio” dell’atto impugnato e non già del presupposto atto di esclusione.

Il T.A.R. avrebbe perciò dovuto esaminare specificamente la censura.

Con l’appello si torna inoltre a sottolineare come il Ministero delle Politiche Agricole avesse escluso, nello specifico, la ricorrenza dei casi di cui agli artt. 2 e 3 legge cit., valutazione con la quale il provvedimento regionale si sarebbe posto in contraddizione.

Anche queste deduzioni devono però essere rigettate.

Il provvedimento regionale 18 marzo 2005 n. 4707, oggetto d’impugnativa, non ha natura sanzionatoria, ma si limita a disporre la restituzione delle somme indebitamente percepite dal ricorrente (per euro 17.615,62) con i relativi interessi (euro 1.568,72). E anche l’ordinanza ministeriale richiamata dall’appellante riconosce che “la mancata realizzazione di un impegno costituisce una inadempienza contrattuale che … può comportare la restituzione degli aiuti”. Di conseguenza tra i due atti, per quanto possa rilevare ai fini di causa, non emerge alcuna contraddizione.

La misura recuperatoria in contestazione integra inoltre un atto dovuto, in forza dei precedenti e ormai inoppugnabili atti di esclusione dell’interessato dalla contribuzione: e le osservazioni di parte non valgono a dare forma ad alcun elemento idoneo ad infirmarne la validità.

9 Le ragioni esposte impongono, pertanto, il rigetto dell’appello, in quanto infondato.

Le spese processuali del presente grado sono liquidate secondo la soccombenza dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’appellante al rimborso alla Regione Abruzzo delle spese processuali del presente grado, che liquida nella misura di mille euro, oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe – Presidente

Francesco Caringella – Consigliere

Manfredo Atzeni – Consigliere

Doris Durante – Consigliere

Nicola Gaviano – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 28 luglio 2015.

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