Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 settembre 2017, n. 4221

La richiesta della Lettera di invito alle imprese partecipanti, di dichiarare il possesso della certificazione di qualità ISO, ancorché non espressamente qualificata negli atti di gara come requisito di partecipazione, non può essere derubricata a mero “obbligo dichiarativo”, la cui inosservanza sia priva di conseguenze sull’esito della gara. La certificazione del possesso di un «sistema di gestione ambientale», di cui allo standard predetto, rappresenta certamente un essenziale presupposto per il corretto svolgimento, da parte dell’impresa aggiudicataria, del rapporto contrattuale nel campo del lavaggio industriale.

Sentenza 6 settembre 2017, n. 4221
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8480 del 2016, proposto da:

Se. Sa. In. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Sa., con domicilio eletto presso lo studio Ge. Te. in Roma, piazza (…);

contro

Ministero dell’Interno ed altri, non costituiti in giudizio;

ed altri;

nei confronti di

L.A. Sas di Am. Im.,, La Ca. Se. Sas di Re. Ol. Fr. & C. non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE IV n. 03840/2016, resa tra le parti, concernente mancata aggiudicazione dei lotti n. 2 e n. 4 per l’affidamento del servizio di lavatura e stiratura di capi di vestiario ed equipaggiamento dei vigili del fuoco.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Daniele Ravenna e uditi per le parti gli avvocati An. Sa., Pa. Ma. per Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La appellante Se. Sa. In. (S.S.I.) s.r.l. ha partecipato alla procedura di gara in economia, indetta dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania mediante procedura di cottimo fiduciario con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio di lavatura e stiratura dei capi di vestiario ed equipaggiamento dei Vigili del Fuoco. L’appellante concorreva all’aggiudicazione dei lotti n. 2 (Benevento) e n. 4 (Napoli e Direzione regionale), risultando per entrambi non aggiudicataria.

La S.S.I. ha quindi impugnato gli atti di gara:

– sostenendo l’illegittimità della mancata preclusione alla partecipazione delle concorrenti prive della certificazione di conformità alle norme UNI EN 471/2008 (oggi UNI EN ISO 20471:2013);

– contestando inoltre la ammissione della L.A. s.a.s. (aggiudicataria del lotto n. 4 e seconda classificata del lotto n. 2), in quanto priva della certificazione di qualità ISO 14001;

– denunciando infine la non rimuneratività delle offerte presentate dalla L.A. s.a.s. e da La Ca. Se. s.a.s. (aggiudicataria del lotto n. 2), con conseguente illegittimità della aggiudicazione alle stesse per anomalia dell’offerta

Il Giudice adito ha respinto il ricorso con la sentenza ora appellata, argomentando, in sintesi, che la richiamata normativa UNI EN riguarda i produttori dei capi di vestiario ad alta visibilità e non le imprese di lavaggio e che la lex specialis appare ragionevole; quanto alla L.A. s.a.s, la certificazione ISO non era richiesta a pena di esclusione; infine, che le censure sulle offerte sono generiche e quindi inammissibili.

Nell’appello a questo Consiglio, la S.S.I. adduce quattro motivi, lamentando la violazione, da parte del Giudice di primo grado, del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

I. La sentenza avrebbe trascurato di pronunciare sul profilo addotto dalla S.S.I., volto a far accertare la illegittimità della Lettera di invito del 24 marzo 2016 nella parte in cui questa ha omesso ogni prescrizione volta ad accertare la idoneità della strumentazione informatica, elettronica e meccanica utilizzata dai concorrenti ad eseguire i prescritti controlli di colore e riflettenza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) oggetto di lavaggio. Invero, ricorda l’appellante, l’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di contratto prescrivevano puntualmente di effettuare, dopo ogni ciclo di lavaggio, con strumenti informatici, elettronici e meccanici idonei, il controllo del colore e della riflettenza di tutti i capi classificati, secondo la normativa UNI EN 471/2008, DPI ad alta visibilità, con emissione di certificato per ogni capo a campione su richiesta della Direzione regionale. Tuttavia l’analiticità del CSA striderebbe con l’incompiutezza dei requisiti di partecipazione, quali fissati nella Lettera di invito, sì che la Stazione appaltante e la Commissione di gara non sarebbero state messe nella condizione di verificare se l’aggiudicataria fosse effettivamente in grado di eseguire i controlli richiesti. La denunciata discrepanza fra Lettera di invito e CSA avrebbe comportato conseguenze dirette sugli esiti della gara, aggiudicata a due imprese prive – a dire dell’appellante – non solo della nuova certificazione UNI EN ISO 20471/2013, succeduta alla UNI EN 471/2008 (certificazione che di per sé sarebbe stata sufficiente ad assicurarne la idoneità ad effettuare le prestazioni richieste), ma anche degli strumenti occorrenti per i controlli richiesti.

II. La sentenza avrebbe omesso di pronunciare sulla censura mossa dalla S.S.I. avverso la Nota prot. 7245 del 3 maggio 2016, la quale si sarebbe limitata a comunicarle la non aggiudicazione dei lotti nn. 2 e 4. Tale Nota sarebbe illegittima in quanto non avrebbe specificato il prezzo dell’offerta selezionata, non sarebbe stata accompagnata dai verbali di gara e non sarebbe stata corredata di alcuna motivazione. Ciò in violazione dell’art. 79, commi 2 e 5-bis, del codice appalti del 2006; inoltre l’Amministrazione non avrebbe ottemperato a quanto prescritto dall’art. 331, comma 3, del relativo regolamento di attuazione del 2010.

III. Con il terzo motivo, l’appellante lamenta il mancato accoglimento, da parte della sentenza di primo grado, della propria doglianza avverso la mancata esclusione della concorrente L.A. s.a.s., aggiudicataria del lotto n. 4, nonostante questa fosse priva della certificazione di qualità ISO 14001.

IV. Con il quarto motivo, l’appellante reitera le censure di anomali ribassi avverso le offerte delle aggiudicatarie dei lotti n. 2 e n. 4.

Si è costituito il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli.

All’udienza del 27 giugno 2017 la causa è passata in decisione.

Il primo motivo di appello va respinto, confermandosi le conclusioni del Giudice di primo grado che – diversamente da quanto asserito dall’appellante – non ha omesso di pronunciare, laddove ha affermato che “nella fissazione dei requisiti di partecipazione va riconosciuta un’ampia discrezionalità in capo alla stazione appaltante, purché la stessa non trasmodi in previsioni illogiche o sproporzionate”. Invero, la scelta di inserire o meno, fra i requisiti di partecipazione, il possesso della certificazione UNI – così come auspicato dalla società appellante nel ricorso in primo grado, la quale ammette di essere l’unica azienda operante in Campania in possesso della più recente certificazione UNI EN ISO 20471:2013 – ovvero una diversa “prescrizione” volta ad accertare in altro modo l’idoneità della strumentazione tecnica a disposizione dei concorrenti (come prospettato nell’appello), attiene alla sfera di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo sotto i profili della illogicità ed irrazionalità, che nel caso non si rinvengono.

Il secondo motivo d’appello va parimenti respinto, nella considerazione che la impugnata Nota risulta comunque aver conseguito lo scopo, non risultando quindi dagli eventuali vizi lamentati un danno in capo all’appellante.

Anche il quarto motivo di appello va respinto, stante la assoluta genericità delle argomentazioni addotte, correttamente censurata dalla sentenza.

Merita invece accoglimento il terzo motivo di appello. La richiesta della Lettera di invito alle imprese partecipanti, di dichiarare il possesso della certificazione di qualità ISO 14001, ancorché non espressamente qualificata negli atti di gara come requisito di partecipazione, non può essere derubricata a mero “obbligo dichiarativo”, la cui inosservanza sia priva di conseguenze sull’esito della gara. La certificazione del possesso di un «sistema di gestione ambientale», di cui allo standard predetto, rappresenta certamente un essenziale presupposto per il corretto svolgimento, da parte dell’impresa aggiudicataria, del rapporto contrattuale nel campo del lavaggio industriale. Non potendosi quindi ammettere che la suddetta dichiarazione sia stata richiesta inutiliter, occorre concludere che la mancanza di essa in capo alla L.A. s.a.s. – oggetto non a caso di richiesta di chiarimenti da parte della Commissione di gara – avrebbe dovuto condurre alla esclusione della predetta L.A. s.a.s. dalla gara per il lotto n. 4, erroneamente aggiudicatole.

Alla luce delle particolarità e della novità delle questioni affrontate, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui alla motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Valerio Perotti – Consigliere

Stefano Fantini – Consigliere

Daniele Ravenna – Consigliere, Estensore

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