Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 24 novembre 2014, n. 5792

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6341 del 2014, proposto da

Bo.Lo., rappresentato e difeso dagli avvocati Fl.Mo. e Ma.Ba., con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via (…);

contro

Comune di Bardolino, rappresentato e difeso dagli avvocati Ca.Pa. e Fe.Sc., con domicilio eletto presso la seconda in Roma, via (…);

Regione Veneto;

per la riforma della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 00618/2014, resa tra le parti, concernente demolizione di opere edilizie abusive e ripristino dello stato dei luoghi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bardolino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Ba. e Sc.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. III, n. 618/14 del 12 maggio 2014 è stato respinto il ricorso proposto dal signor Lo.Bo. avverso un’ordinanza di rimessa in pristino, riferita ad un complesso immobiliare – adibito a bar e ristorante – nel Comune di Bardolino. Nella citata sentenza si affermava l’irrilevanza di un’originaria edificazione risalente al 1963, essendo il manufatto – oggetto della contestata misura sanzionatoria – “completamente diverso, di maggior superficie e volume” rispetto a quello preesistente. Detto manufatto risultava inoltre realizzato su terreno demaniale, con concessione precaria e revocabile per l’occupazione del terreno e superficie di vendita di appena 12 mq., che la successiva richiesta di condono edilizio (condono peraltro negato, con dichiarata perenzione del giudizio al riguardo proposto) riferiva ad una superficie coperta, già accresciuta fino a 68 mq.. Il nuovo complesso immobiliare sarebbe stato dunque successivo alla “legge-ponte” del 1967, oltre che insistente su area soggetta a vincolo ambientale dal 1955.

In sede di appello (n. 6341/14, notificato il 3 luglio 2014), veniva sottolineata l’ininterrotta attività svolta nel complesso in questione, per il quale “l’unico provvedimento pubblico (sanitario) oggi rinvenibile” sarebbe “l’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco” per il pubblico esercizio (…), autorizzazione riferita ad una superficie di mq. 68 e rilasciata il 16 gennaio 1995. Nel verbale di sopralluogo in data 8 agosto 2013 si fa riferimento, invece, ad una superficie coperta di 84 mq, con aree esterne pertinenziali “per oltre 400 mq”, mentre vi sarebbe solo “uno spiazzo per tavolini (in parte coperto da tendone) di circa 370-390 mq”.

Nella situazione descritta, l’appellante riepilogava le censure di eccesso di potere e violazione di legge prospettate in primo grado e proponeva i seguenti motivi di impugnazione:

A) erronea, illogica ed incongrua valutazione delle prove documentali, con conseguente decisione illegittima per travisamento;

B) illegittimo diniego delle prove orali articolate, in quanto si vorrebbe demolire anche la parte originale del manufatto di cui trattasi, realizzata in epoca antecedente al 1967 e quindi “del tutto legittima”, poiché non richiedente titolo abilitativo. La sentenza emessa in primo grado avrebbe violato, inoltre, i diritti della difesa, non consentendo di accertare l’identità del nucleo originario, munito anche di autorizzazione paesaggistica, rispetto a quello compreso, in modo indiscriminato, nell’ordine di demolizione, ferma restando l’autonomia dello spazio esterno, per il quale potrebbe ancora essere presentata istanza di autorizzazione;

C) violazione del principio giurisprudenziale che richiede speciale motivazione sul pubblico interesse, per la demolizione di opere abusive realizzate da lungo tempo.

Il Comune di Bardolino, costituitosi in giudizio, sottolineava come l’area interessata dall’intervento di cui trattasi fosse classificata dal P.R.G. vigente come “Sottozona rurale E1 speciale, con vincolo panoramico di rispetto assoluto”, con dichiarazioni di notevole interesse pubblico effettuate tramite decreti ministeriali in data 13 giugno 1955, 20 dicembre 1963 e 12 dicembre 1975, nonché con ulteriore vincolo idraulico per il vicino alveo lacuale. Il complesso immobiliare esistente risultava privo di qualsiasi titolo edilizio, con istanza di condono presentata il 28 giugno 1986, ma respinta con atto in data 13 maggio 1994 e con sopravvenuta perenzione del ricorso al riguardo proposto (decreto n. 3000/2005 del 26 luglio 2005).

Correttamente, inoltre, il primo grado di giudizio non sarebbero state disposte prove testimoniali, né acquisita consulenza tecnica d’ufficio, non risultando contestata la sussistenza da epoca antecedente al 1967 di un chiosco, ma del tutto diverso (con una superficie di vendita di soli 12 mq.) rispetto a quanto successivamente realizzato.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello – pervenuto nella camera di consiglio in data odierna per la discussione dell’istanza cautelare – possa essere deciso con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti applicativi dell’art. 60 Cod. proc. amm., previo rituale avviso alle parti.

La rappresentazione dei fatti e la documentazione fotografica, riscontrabili negli atti di causa – con riferimento sia al manufatto originariamente realizzato, sia al complesso immobiliare, oggetto di relazione di sopralluogo a firma del tecnico comunale in data 21 agosto 2013 – consentono infatti di ritenere condivisibili le conclusioni, raggiunte nella sentenza appellata.

Il piccolo chiosco realizzato prima della legge – ponte, successivamente ampliato con tettoie in materiale leggero, con superficie di vendita in un primo tempo dichiaratamente pari a 12 mq, poi estesa a detta dello stesso appellante a mq. 68, non appare con tutta evidenza riconducibile a quanto viene descritto nel provvedimento impugnato, in base al citato verbale di sopralluogo, nei seguenti termini: “L’immobile in oggetto è costituito da un fabbricato su due piani, un piano seminterrato ed un piano sopraelevato, realizzato in parte in muratura ordinaria ed in parte in calcestruzzo il piano seminterrato è composto da un magazzino di mq. 58,28, da un bagno di mq. 4,05 e da una camera di mq.11,99”, oltre a “due piccoli vani con accessi indipendenti, destinati a servizi igienici. Il piano rialzato è stato realizzato con muratura ordinaria e serramenti in metallo e vetro” e, “a seguito delle ulteriori modifiche apportate è composto da una zona-bar di mq. 33,95 circa, da due cucine comunicanti tra loro di mq. 24,34 una e mq. 17,60 l’altra” oltre che “da una zona di passaggio/disbrigo di mq. 18 circa.

La superficie della terrazza risulta essere di circa mq. 309 sul lato nord in adiacenza al corpo di fabbrica è stato realizzato un gazebo costituito da struttura portante (pilastri e travi) in metallo e copertura con telo plastico; il perimetro dello stesso è stato chiuso con pareti mobili, costituite da serramenti in alluminio e vetro….in aderenza al lato est del gazebo è stata installata una piccola struttura a protezione di un bancone-bar, realizzata con serramenti in alluminio e vetro…sul lato sud, in adiacenza al corpo di fabbrica è stata realizzata una tenda di ombreggiamento con struttura portante in metallo e copertura con telo plastico”.

La descrizione, sopra sommariamente riportata, trova puntuale riscontro nella documentazione fotografica, in parte depositata dallo stesso appellante, in parte allegata alla ricordata relazione di sopralluogo, univocamente attestanti la trasformazione dell’originario chiosco in un ristorante di medie dimensioni, che occupa complessivamente quasi 400 mq. (da 3.70 a 3.90 secondo lo stesso appellante) fra aree chiuse in muratura e aree connesse (queste ultime implicanti, almeno in parte, vero e proprio incremento volumetrico, poiché con destinazione chiaramente stabile, benchè realizzata con materiali amovibili, nei termini recepiti, per illustrare la nozione di “nuova costruzione” dall’art. 3, comma 1, lettera e.5 del d.P.R. n. 380 del 2001 -Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, anche come da ultimo modificato ed integrato). Tale situazione fattuale – in assenza di qualsiasi titolo abilitativo sul piano urbanistico/edilizio e peraltro insistente in area vincolata, di proprietà in parte del demanio statale, in parte della Provincia di Verona e in parte del Comune di Bardolino – giustifica ampiamente l’ordine di rimessa in pristino impugnato.

Deve infatti essere sottolineato, in primo luogo, come con la normativa richiamata dall’appellante – legge n. 765 del 1967 (cosiddetta “legge-ponte”) – sia stato soltanto esteso a tutto il territorio comunale quell’obbligo di titolo abilitativo, che per i centri urbani era già stato introdotto dall’art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 (e che, almeno per le principali città-capoluogo, era già in precedenza previsto nei rispettivi regolamenti edilizi). Anche ammettendo, comunque, che il chiosco in un primo tempo realizzato non richiedesse, all’epoca, alcuna licenza edilizia, appare di tutta evidenza che l’attuale costruzione – benché partita da tale nucleo originario – abbia col tempo subito consistenti mutazioni e ampliamenti, se non anche (come sembrerebbe più plausibile) un’integrale sostituzione, fermo restando che qualsiasi eventuale sanatoria, riferita (quanto meno) a ristrutturazione del nucleo originario (ove ancora sussistente, con ogni onere probatorio al riguardo a carico del responsabile dell’abuso), comporterebbe prioritaria acquisizione di titolo concessorio, per l’utilizzo dell’area a fini costruttivi, da parte degli enti proprietari del suolo.

Quanto al lungo tempo intercorso dall’effettuazione degli abusi, la tesi difensiva – secondo cui l’Autorità preposta non potrebbe ordinare la demolizione, senza motivare sull’interesse pubblico sottostante – non appare condivisibile, in primo luogo, in punto di diritto.

Per giurisprudenza ampiamente prevalente, infatti, la repressione degli abusi edilizi può essere disposta in qualsiasi momento, sia perché si tratta di misure a carattere reale piuttosto che di vere e proprie sanzioni (al riguardo sanzionatorio provvedendosi propriamente in sede penale), sia perché si tratta comunque di illeciti permanenti cui si associano misure oggettive, in rapporto alle quali non può nemmeno essere utilmente invocato il principio di estraneità degli attuali proprietari alla relativa effettuazione (fatte salve l’inopponibilità dell’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime – ove gli stessi proprietari collaborino alla rimozione dell’abuso – nonché ogni possibile azione di rivalsa, nei confronti dei responsabili, ove diversi dagli attuali titolari del bene: cfr per il principio, fra le tante, Cons. Stato,. IV, 27 dicembre 2011, n. 6873 18 aprile 2014, n. 1994; V, 8 aprile 2014, n. 1650 e 30 giugno 2014, n. 3281). Nel caso di specie la tesi difensiva in questione (basata su pronunce, riferite a situazioni del tutto peculiari) non appare peraltro pertinente, essendo di tutta evidenza la diversità della situazione di fatto, riscontrata nel 2013, rispetto a quella risalente al 1963, con innegabile crescita nel corso del tempo dell’insediamento abusivo.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto. Le spese giudiziali – da porre a carico della parte soccombente – vengono liquidate nella misura di Euro. 3.000,00 (euro tremila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe; condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di Euro. 3.000,00 (euro tremila/00), a favore del Comune di Bardolino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Gabriella De Michele – Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere

Andrea Pannone – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Depositata in Segreteria il 24 novembre 2014.

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