Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 luglio 2017, n. 3308

La proposizione della domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, priva temporaneamente, (id est, per il tempo legalmente stabilito di definizione della relativa procedura) di efficacia l’ordinanza di demolizione; tale efficacia, spirato il termine legale di definizione dell’istanza, che opera in termini sospensivi, viene riacquistata successivamente all’eventuale rigetto, espresso o tacito, della suddetta domanda

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 5 luglio 2017, n. 3308

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9235 del 2016, proposto da:

St. Se. e altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fe. Eu. Lo. e Gi. Ba., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fe. Eu. Lo. in Roma, corso (…);

contro

Li. Lu. Lo., rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Va., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Al. Pl. in Roma, via (…);

nei confronti di

Comune di Bari, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 983 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sezione III.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Li. Lu. Lo.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Eu. Fe. Lo. e Gi. Va..

FATTO e DIRITTO

1.- La sig.ra Li. Lu. Lo. è proprietaria di un immobile sito in Bari, località (omissis), via (omissis), confinante con quello delle signore Se. -Di Sa., su cui sono state realizzate opere abusive, oggetto dell’ordinanza di riduzione in pristino del Comune di Bari n. 2014/01330-2014/130/00353 del 18 novembre 2014.

Le signore Se. -Di Sa. hanno impugnato tale ordinanza innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, nell’ambito del quale la sig.ra Lo. è intervenuta ad opponendum.

Tale giudizio si è concluso con la sentenza di improcedibilità 10 marzo 2016, n. 323, attesa la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001 delle opere ritenute abusive, inoltrata il 6 agosto 2015, dalle odierne controinteressate e comproprietarie dell’immobile confinante.

Con istanze del 4 dicembre 2015 e del 5 gennaio 2016, sul presupposto dell’avvenuto perfezionamento del silenzio rigetto sull’istanza di sanatoria, per il decorso del termine di 60 giorni, di cui al menzionato art. 36, la sig.ra Lo. ha diffidato il Comune all’adozione dei provvedimenti volti a definire il procedimento sanzionatorio, ritenendo consolidato l’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate.

A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la parte ha proposto ricorso – notificato in data 16 marzo 2016 – per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, lamentando la omessa conclusione del procedimento sanzionatorio. Ha chiesto, per questo, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, nonché la condanna del Comune all’adozione dei provvedimenti necessari per dare esecuzione all’ordinanza di demolizione.

2.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 27 luglio 2016, n. 983, ha accolto il ricorso. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che si fosse formato il silenzio rigetto sulla domanda di accertamento di conformità per l’avvenuto decorso del termine di sessanta giorni, con la conseguente riespansione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione e obbligo del Comune di concludere il procedimento sanzionatorio.

3.- Le parti resistenti in primo grado hanno proposto appello, rilevando l’erroneità della sentenza, in quanto la presentazione dell’ordinanza di demolizione comporterebbe l’obbligo del Comune di adottare una nuova ordinanza di demolizione. In ogni caso a seguito di atti interruttivi da parte del Comune, il termine di sessanta giorni sarebbe spirato il 6 agosto 2016, successivamente alla pubblicazione della sentenza, con la conseguenza che non sussisterebbe l’obbligo di procedere.

3.1.- Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti in primo grado, chiedendo il rigetto dell’appello.

3.2.- Nel corso della discussione in camera di consiglio che si è tenuta il 25 maggio 2017, gli appellanti hanno depositato un provvedimento del Comune di Bari del 18 maggio 2017, n. 12113, che ha annullato in via di autotutela il silenzio rigetto che si è formato sulla domanda di accertamento di conformità.

4.- L’appello è fondato.

4.1.- In via preliminare, deve rilevarsi che la proposizione della domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, priva temporaneamente, (id est, per il tempo legalmente stabilito di definizione della relativa procedura) di efficacia l’ordinanza di demolizione; tale efficacia, spirato il termine legale di definizione dell’istanza, che opera in termini sospensivi, viene riacquistata successivamente all’eventuale rigetto, espresso o tacito, della suddetta domanda (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 466)

Soltanto a seguito della definizione della procedura di sanatoria sussiste un obbligo del Comune di concludere il procedimento sanzionatorio, portando ad esecuzione l’ordinanza di demolizione che, in ipotesi, ha ripreso a produrre effetti.

4.2.- Alla luce di quanto esposto, sarebbe necessario accertare se si sia formato o meno un atto tacito di rigetto in ordine alla suddetta domanda di accertamento di conformità.

Nella specie non ha, però, più rilevanza tale accertamento e, in particolare, stabilire se, al momento della sentenza impugnata, si fosse o meno perfezionato il silenzio rigetto, in quanto il Comune, con il suddetto atto sopravvenuto del 18 maggio 2017, ha comunque annullato il provvedimento tacito di rigetto della domanda di accertamento di conformità. Allo stato, non sussiste, pertanto, un obbligo di portare ad esecuzione l’ordine di demolizione, essendo in corso il procedimento di accertamento della conformità delle opere.

Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti in primo grado alla pronuncia sul silenzio, in quanto, si ribadisce, pur volendo ritenere sussistente l’obbligo di provvedere al momento della decisione di primo grado, una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso non potrebbe recare alcuna utilità ai ricorrenti in ragione della sussistenza di un procedimento di sanatoria ancora in corso a seguito dell’atto di autotutela adottato dal Comune.

5.- Le ragioni della decisione giustificano la completa compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti in primo grado;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo – Presidente

Bernhard Lageder – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere, Estensore

Francesco Mele – Consigliere

Francesco Gambato Spisani – Consigliere

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