Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 15 gennaio 2018, n. 166. L’omesso versamento dei contributi e la mancanza di reddito del datore di lavoro non costituiscono elementi preclusivi dell’emersione, ma consentono soltanto di presumere fino a prova

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10. Peraltro, anche volendo riscontrare in alcune argomentazioni del ricorso introduttivo una contestazione riferibile anche al decreto dell’UTG di Asti, il gravame non potrebbe essere accolto.
Infatti – a parte la circostanza che l’impugnazione sarebbe avvenuta tardivamente, in quanto il provvedimento risulta notificato al ricorrente in data 24 gennaio 2013, mentre il ricorso è stato notificato soltanto in data 8 maggio 2013 – l’appello non espone alcun motivo idoneo a mettere in dubbio il presupposto sostanziale concernente la mancanza dei requisiti in capo al datore di lavoro presentatore della domanda di emersione.
E’ ben vero che il possesso del reddito minimo per assumere i collaboratori familiari, previsto dall’art. 1-ter, comma 4, lettera d), della legge 102/2009, non riguarda i badanti delle persone non autosufficienti, per i quali ci sono altri requisiti e limiti previsti dai commi 6 e 7; tuttavia, resta il fatto che il permesso di soggiorno rilasciato all’appellante a seguito dell’emersione riguardava, conformemente alla domanda ed alla dichiarazione presentate, un rapporto di collaborazione familiare; nonostante che, al momento della convocazione, il datore di lavoro avesse prodotto un certificato medico del congiunto disabile (è lecito ipotizzare, proprio al fine di superare prevedibili preclusioni legate al reddito) la pratica di emersione si è perfezionata secondo l’impostazione del procedimento, rispetto alla quale difettava però il requisito del datore di lavoro.
Anche accedendo all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’omesso versamento dei contributi (in mancanza di una previsione espressa analoga a quella dell’art. 5, commi 5 e 11-bis, del d.lgs. 109/2012 – al riguardo, cfr., al riguardo, Cons. Stato, III, n. 3422/2015; n. 2628/2016) e la mancanza di reddito del datore di lavoro non costituiscono elementi preclusivi dell’emersione, ma consentono soltanto di presumere fino a prova contraria la natura fittizia del rapporto dichiarato, nel caso in esame tali elementi presuntivi sussistono e, di contro, nessun elemento è stato prospettato e tanto meno dimostrato dall’appellante per comprovare di avere effettivamente svolto attività lavorativa nel periodo rilevante ai sensi della legge 102/2009.
11. Considerata la natura della controversia e le difese svolte dall’Amministrazione, le spese del grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Pierfrancesco Ungari – Consigliere, Estensore
Giorgio Calderoni – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere

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