Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 16 gennaio 2018, n. 221. In occasione del ricorso proposto per l’annullamento dell’atto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

In occasione del ricorso proposto per l’annullamento dell’atto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, non può farsi valere un’allegazione documentale, o comunque di fatto, relativa agli oneri di allegazione e di produzione che le norme in tema di permesso di soggiorno configurano a carico dell’interessato, in quanto il giudizio introdotto con il ricorso dinnanzi al giudice amministrativo ha natura impugnatoria e ha per oggetto un provvedimento autoritativo la cui legittimità va verificata sulla base degli elementi acquisiti nella fase istruttoria procedimentale, e non il rapporto che si instaura tra organo pubblico e soggetto che intende permanere nel territorio dello Stato.

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 221
Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato Fu. Ru., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Fe. Di. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno e Questura -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CAMPANIA – sede di -OMISSIS-, SEZIONE VI, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il provvedimento, -OMISSIS-/-OMISSIS-/1^sez/Dinieghi/A.A/-OMISSIS-, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Fe. Di. su delega dichiarata dell’Avvocato Fu. Ru. e l’Avvocato dello Stato Ti. Va.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso in appello, l’istante – cittadina extracomunitaria di nazionalità cinese – propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. -OMISSIS-, con cui era respinto il ricorso originariamente presentato per ottenere l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 2015 emesso dalla Questura di -OMISSIS-, di reiezione dell’istanza del 23 marzo 2015 di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
L’appellante ripropone integralmente le censure di illegittimità dedotte in primo grado, così di seguito riassunte: violazione e falsa applicazione art. 3 24 e 97 Cost; violazione dell’art. 1 e 3, 10 bis e 21 octies della l. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5, 22 co. 11, 26 comma 3 del d.lgs 286 del 1998; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 13 co. 2 e 2 bis del d.P.R. 394 del 1999; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti in fatto, carenza dei presupposti in diritto, erronea valutazione dei fatti, carente contraddittoria ed illogica motivazione, violazione dei principi generali dell’azione amministrativa, manifesta ingiustizia.
Deduce, inoltre, l’appellante i seguenti motivi avverso la sentenza di prime cure.
Error in iudicando; errata identificazione dei presupposti di fatto e di diritto; omessa e/o erronea valutazione di tutte le risultanze istruttorie; motivazione erronea ed insufficiente, illogicità, apoditticità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia della sentenza nella parte in cui ritiene provato il fatto che la ditta vantata dalla appellante come propria fosse non operativa e strumentale all’assunzione fittizia di altri cittadini extracomunitari.
A conferma della propria tesi, l’appellante evidenzia che:
– sarebbe provata l’esistenza della ditta, ubicata all’indirizzo dichiarato, di fatto visitata dagli agenti dell’Ufficio immigrazione (cfr documento denominato “annotazione”, camera di commercio, dichiarazioni apertura e variazione partita IVA);
– sarebbe, altresì, provata la presenza degli operai della ditta stessa, tutti di nazionalità cinese, alcuni dei quali, rintracciati ed identificati dai medesimi agenti, nello stabile dove era ubicata la ditta (cfr.: documenti depositati dalla Questura di -OMISSIS- e buste paga operai di febbraio 2015, depositate dall’appellante);

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