Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 16 gennaio 2018, n. 221. In occasione del ricorso proposto per l’annullamento dell’atto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

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– sarebbe provata l’operosità della ditta, (cfr.: fatturazione EN. che attesta l’elevato consumo di energia elettrica proprio di un opificio e non di una semplice abitazione e fattura ditta smaltimento rifiuti speciali da lavorazione);
– sarebbe provata la presenza della titolare -OMISSIS-sul luogo di lavoro, all’atto dell’accesso degli agenti (cfr.: documenti depositati dall’amministrazione), e la sua disponibilità a collaborare con le autorità, (cfr.: verbale di sommarie informazioni e annotazione);
– sarebbe provato il mancato seguito in sede penale della notizia di reato, ex art 12 comma 1 e 5 del d.lgs 286 del 1998 (v. certificati di casellario giudiziale, carichi pendenti, ed ex art. 335 c.p.p. rilasciati presso la Procura della Repubblica di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, del novembre 2015 nonché quelli aggiornati, depositati in data 20 ottobre 2016).
2) Error in iudicando; errata identificazione dei presupposti di fatto e di diritto; omessa e/o erronea valutazione di tutte le risultanze istruttorie; motivazione erronea ed insufficiente, contraddittorietà, illogicità, apoditticità, manifesta ingiustizia nella parte in cui la sentenza statuisce che “Le risultanze degli accertamenti esperiti dall’ufficio Immigrazione non possono dirsi apertamente smentite dalla scarna documentazione allegata a sostegno del presunto reddito prodotto dalla ditta in questione”.
Infatti, in primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, le deduzioni di parte appellante circa la produzione di reddito nell’anno di imposta 2014 sarebbero state puntualmente provate così come sarebbero state spiegate le ragioni per le quali l’amministrazione non ha potuto verificare l’intervenuto inoltro all’agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi.
L’appellante evidenzia, pertanto, il possesso di un reddito, nell’anno di imposta precedente alla richiesta di rinnovo, ossia: 2014, pari a oltre E. 10.000,00 sufficiente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (essendo stati versati in atti in primo grado, modello unico 2015 per l’anno 2014 della ditta -OMISSIS-, fatture anno 2014, conto economico). Inoltre, la dichiarazione dei redditi prodotti, nell’anno di imposta 2014, dalla ditta della sig.ra -OMISSIS-inoltrata all’Agenzia delle Entrate, in data 29 settembre 2015, sarebbe stata presentata nei termini di legge e non in ritardo. Le verifiche web effettuate dalla Questura di -OMISSIS- sarebbero avvenute prima del 22 luglio 2015, data di emanazione del provvedimento di rigetto.
3) Error in iudicando; errata identificazione dei presupposti di fatto e di diritto; omessa e/o erronea valutazione di tutte le risultanze istruttorie; motivazione erronea ed insufficiente, contraddittorietà, illogicità, apoditticità, manifesta ingiustizia della sentenza nella parte in cui ritiene “inconferente ? la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, stante l’operatività del principio di cui all’art. 21 octies, secondo cui la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dei provvedimenti amministrativi, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Su punto, la parte ritiene che la Questura di -OMISSIS- avrebbe apoditticamente rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno all’appellante sulla base dei soli accertamenti esperiti in fase pre-procedimentale senza valutare diligentemente ed accuratamente la documentazione dalla stessa prodotta in costanza di procedimento di rinnovo e senza darle la possibilità di contro dedurre agli elementi ostativi emersi dalle predette indagini, e di poter far rilevare elementi sopravvenuti di segno positivo idonei ad una positiva rivalutazione dell’istanza in violazione del disposto dell’at.5 co. 5 del d.lgs 286 del 1998 e di quanto disposto dall’art. 10 bis della legge 241 del 1990.
Si è costituita l’Amministrazione per resistere all’appello.
La domanda cautelare era accolta con ordinanza n. -OMISSIS-.
Con successiva memoria l’Amministrazione ha evidenziato che i fatti sopravvenuti alla presentazione della domanda di rinnovo non possono costituire elemento di valutazione favorevole, che anzi avrebbero comportato la necessità per l’istante di regolarizzare la propria posizione e rivolgere una conseguente istanza.

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