Contestazione della conformità all’originale del documento prodotto in copia

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 127.

La massime estrapolata:

La contestazione della conformita’ all’originale di un documento prodotto in copia non puo’ avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale

Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 127

Data udienza 11 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23279/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di eredi del genitore (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1584/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

che:
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere riuniva due processi, l’uno instaurato da (OMISSIS) nei confronti del fratello (OMISSIS) e l’altro instaurato da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS). Con sentenza non definitiva del 2002 il Tribunale accoglieva la domanda, fatta valere da (OMISSIS), di simulazione assoluta di un atto notarile del 1973 con il quale (OMISSIS) aveva venduto al fratello (OMISSIS) una zona di terreno e dichiarava nullo il contratto di compravendita, rigettava la domanda di usucapione fatta valere da (OMISSIS), nel frattempo deceduto, e rimetteva la causa sul ruolo per ulteriore istruttoria. Con sentenza definitiva del 2008, il Tribunale attribuiva a (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), la zona di terreno controversa e condannava la medesima al pagamento del doppio del valore della superficie; rigettava le altre domande proposte da (OMISSIS).
Entrambe le sentenze sono state appellate in via principale da (OMISSIS); (OMISSIS) ha fatto valere appello incidentale. La Corte d’appello di Napoli – con sentenza 7 aprile 2014, n. 1584 – ha rigettato sia l’impugnazione principale che quella incidentale.
Ricorre per cassazione avverso la sentenza (OMISSIS).
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
La ricorrente ha depositato memoria in prossimita’ della camera di consiglio, ove sottolinea l’incostituzionalita’ della disciplina di cui all’articolo 380-bis 1 c.p.c., in quanto la mancata partecipazione delle parti determinerebbe una palese lesione del loro diritto di difesa.

CONSIDERATO

che:
1. Preliminarmente, va affermata la costituzionalita’ della disciplina di cui all’articolo 380-bis 1 c.p.c., ispirata “ad esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU, nonche’ di quello di effettivita’ della tutela giurisdizionale” (Cass. 5371/2017).
2. Il ricorso e’ articolato in sei motivi.
1. Il primo, il secondo e il sesto motivo sono tra loro connessi.
a) Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione degli articoli 214, 215 c.p.c., articoli 2697 e 2704 c.c.: la Corte d’appello, nel confermare la decisione del giudice di primo grado che ha fondato la natura fittizia dell’atto pubblico di compravendita sulla controdichiarazione, non avrebbe considerato che (OMISSIS), quale erede, non aveva l’onere di disconoscere tale scrittura privata, ma poteva, ai sensi dell’articolo 214 c.p.c., limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione e che comunque la controparte non ha provato la data della scrittura e il suo contenuto.
b) Il secondo motivo contesta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2719 c.c., articolo 87 disp. att. c.p.c. e articolo 210 c.p.c.: la Corte d’appello avrebbe deciso una delicata vicenda senza visionare, senza conoscere, senza valutare il documento posto a base della decisione, “un documento inesistente” e’ stato “posto a base di una decisione cosi’ delicata”.
c) Il sesto motivo denuncia nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perche’ i giudici di merito non avrebbero considerato che il disconoscimento della conformita’ all’originale della copia di un documento non implica, secondo giurisprudenza consolidata, l’uso di formule sacramentali, risultando assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto.
I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello ha ritenuto, interpretando le contestazioni rese dalla difesa della ricorrente (“impugna il documento ex adverso prodotto e chiede rinvio per esame”, “impugna e contesta tutta la documentazione ex adverso prodotta”) che tali dichiarazioni non possano valere come disconoscimento ai sensi dell’articolo 214 c.p.c.(disconoscimento che per l’erede si concreta in dichiarazione di non conoscere) e neppure quale disconoscimento ai sensi dell’articolo 2719 c.c., disconoscimento che comporta l’obbligo di deposito dell’originale affinche’ al documento possa essere riconosciuta efficacia probatoria; cosi’ facendo il giudice d’appello non si e’ affatto posto in contrasto con l’orientamento di questa Corte, in quanto la “contestazione della conformita’ all’originale di un documento prodotto in copia non puo’ avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (Cass. 7775/2014). Circa infine i profili della mancata prova del contenuto della scrittura la denunciata violazione di legge non sussiste: la Corte d’appello esamina il punto, affermando da un lato che il giudice di primo grado ha ritenuto che il contenuto del documento non ponesse questioni interpretative e che su questo non ci fosse specifico gravame e dall’altro lato che i contrari elementi indiziari portati dalla ricorrente non erano sufficienti a negare valore probatorio alla controdichiarazione scritta; quanto alla mancata prova della data, il profilo non risulta esaminato dalla Corte, ne’ la ricorrente – che non lamenta l’omesso esame di un motivo – dice con quale specifica doglianza abbia proposto la censura al giudice di secondo grado.
2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 116, 117 e 88 c.p.c.: la Corte d’appello non avrebbe sufficientemente valutato il comportamento processuale di controparte, che puo’ costituire l’unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice.
Il motivo e’ inammissibile in quanto il potere, conferito al giudice dall’articolo 116 c.p.c., comma 2, di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo e’ potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile di fronte a questa Corte di legittimita’.
3. Il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’articolo 118 disp. att. c.p.c.. Il motivo e’ inammissibile in quanto del tutto privo di sviluppo e articolazione.
4. Il quinto motivo contesta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nullita’ della sentenza impugnata, per non avere riconosciuto che la sentenza parziale di primo grado difettava dei requisiti di cui all’articolo 132 c.p.c., nonche’ della concisa esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo.
Il motivo non puo’ essere accolto. La Corte d’appello ha esaustivamente risposto al riguardo, precisando la sufficienza della sottoscrizione del giudice monocratico che l’ha resa e della esaustiva esposizione dei fatti di causa.
3. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Avv. Renato D’Isa

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