Contratto autonomo di garanzia e la fideiussione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 giugno 2022| n. 19693.

Contratto autonomo di garanzia e la fideiussione

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo.

Ordinanza|17 giugno 2022| n. 19693. Contratto autonomo di garanzia e la fideiussione

Data udienza 27 gennaio 2022. Contratto autonomo di garanzia e la fideiussione

Integrale

Tag/parola chiave Sanzioni amministrative – Ingiunzione ex r.d. 639/1910 Credito – Polizza fideiussoria – Indebita percezione delle restituzioni alle esportazioni – Fermo amministrativo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27073/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrenti-
contro
(OMISSIS) SA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS), e dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente-
nonche’
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
– resistente –
nonche’
Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;
– intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2658/2017 depositata il 21/04/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dall’opposizione all’ingiunzione ex Regio Decreto n. 639 del 1910 RG dell’importo di Lire 2.601.713,82 da parte della (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) nella qualita’ di fideiussore in favore del Ministero delle Finanze.
La polizza fideiussoria era stata rilasciata a garanzia della restituzione delle somme indebitamente percepite dalla (OMISSIS) s.p.a., che era stata oggetto di indagini da parte della Guarda di Finanza di Cagliari per aver percepito illecite restituzioni alle esportazioni in danno del FEOGA – Fondo Europeo per l’Orientamento e le Garanzie. Nel corso del procedimento penale era stato disposto il fermo amministrativo nei confronti della societa’ per le somme illegittimamente percepite, pari a Lire 5.715.831,00.
Il provvedimento di fermo, impugnato in sede amministrativa, era stato sospeso dal Consiglio di Stato che, in sede di ottemperanza, aveva disposto l’erogazione delle somme, dando facolta’ allo Stato di richiedere alla societa’ ulteriori garanzie; in tale contesto, venne stipulata, in favore della (OMISSIS) s.p.a. la polizza fideiussoria avente come beneficiario il Ministero delle Finanze.
La polizza sarebbe divenuta operativa “se, a conclusione del procedimento penale presso il Tribunale di Cagliari per frodi comunitarie…codesta Amministrazione debba recuperare crediti nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. per diritti percepiti e relative sanzioni…”.
Il procedimento penale nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), amministratori della (OMISSIS) s.p.a. si concluse con l’applicazione concordata della pena ex articolo 444 c.p.c.
Emessa l’ingiunzione di pagamento nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., con cui veniva intimato il pagamento della somma di Euro 2.601.713,82, la societa’ propose opposizione innanzi al Tribunale di Roma, sostenendo che il provvedimento di fermo amministrativo, posto alla base della polizza fideiussoria, era stato oggetto di annullamento in sede giurisdizionale.
Il Tribunale di Roma rigetto’ l’opposizione all’ingiunzione fiscale proposta dalla (OMISSIS) ex RG 639/2010 ed accerto’ l’esistenza e la validita’ del credito di cui all’ingiunzione; accolse la domanda di rivalsa proposta dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., di (OMISSIS) e di (OMISSIS), condannandoli alle somme che la (OMISSIS) avrebbe corrisposto all’Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza di primo grado proposero appello la (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS).
La (OMISSIS) aderi’ all’appello principale e propose appello incidentale.
La Corte d’appello di Roma accolse il gravame limitatamente alla censura relativa al recupero in regresso di somme non ricomprese nella fideiussione, rigettando l’appello in relazione alle altre censure.
Nella motivazione della sentenza d’appello, viene fatto riferimento alla previsione, contenuta nella polizza fideiussoria, di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, in virtu’ della quale il contratto di fideiussione andava qualificato come contratto autonomo di garanzia, svincolato, pertanto, dal principio di accessorieta’. La polizza prevedeva, inoltre, la rinuncia del soggetto tenuto al pagamento al beneficio della preventiva escussione del debitore principale al momento della conclusione del procedimento penale.
Detto procedimento si era concluso con sentenza di patteggiamento, che, pur non avendo efficacia in sede civile, non assumeva valenza impeditiva rispetto all’accertamento della pretesa creditoria dell’Amministrazione Finanziaria; dalle risultanze del procedimento penale era stata accertata la non estraneita’ degli amministratori della societa’ ai fatti oggetto del procedimento penale, che si era concluso con il patteggiamento ed era emersa la commissione di gravi irregolarita’.
Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso la (OMISSIS) s.a., succeduta Alla (OMISSIS) s.p.a.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato un atto di costituzione.
In prossimita’ dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1939, 1940, 1941, 1945 e 2909 c.c., dell’articolo 324 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la Corte distrettuale avrebbe omesso di prendere atto di diversi giudicati esterni, che avrebbero accertato l’inesistenza del credito per il quale era stata stipulata la polizza assicurativa. Il giudicato esterno sarebbe costituito dalla sentenza N. 22825/05 del Tribunale di Roma e dalle sentenze n. 14434/2012 e 5918/2017 della Corte di cassazione. La sentenza della Corte di Cassazione N. 14434/2012 aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva annullato l’ordinanza ingiunzione con cui la Direzione Compartimentale aveva irrogato alla (OMISSIS) s.r.l. la sanzione amministrativa per indebita percezione delle restituzioni alle esportazioni. La sentenza della Corte di Cassazione N. 5918/2017 aveva confermato l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento emessa dall’amministrazione finanziaria nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. per il recupero delle indebite restituzioni percepite dalla societa’.
Poiche’ le decisioni citate, tutte passate in giudicato avrebbero accertato l’inesistenza dell’indebita percezione delle restituzioni alle esportazioni, poste a fondamento dell’escussione della polizza fideiussoria, sussisterebbe un giudicato esterno, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’.
I ricorrenti osservano altresi’ che, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza N. 14434/2012, nessuna responsabilita’ degli amministratori puo’ discendere direttamente dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’imputato, ai sensi dell’articolo 445 c.p.c., comma 1 bis.
Per tali ragioni, l’inesistenza dell’obbligazione principale travolgerebbe l’obbligazione accessoria.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1939, 1940, 1941 e 1945 c.c., degli articoli 115, 445 e 651 c.p.c., del Regio Decreto n. 639 del 1910, articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articoli 67 e 130 oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; viene ribadita l’erroneita’ della decisione della Corte d’appello, che ha rigettato l’opposizione, fondando la decisione sulle vicende del procedimento penale, e, specificamente sulla sentenza di patteggiamento e sul fermo amministrativo, senza tener conto che il fermo era stato annullato in sede giudiziale. Tutte le operazioni di esportazioni svolte dalla (OMISSIS) s.r.l. sarebbero quindi regolari e l’Amministrazione Finanziaria non potrebbe vantare alcun credito nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., ne’ tanto meno nei confronti della compagnia assicuratrice, che aveva stipulato la polizza fideiussoria. I ricorrenti contestano altresi’ che l’Amministrazione Finanziaria potesse far ricorso, per soddisfare il proprio credito al procedimento di cui al RD 639/1910, in seguito all’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, articolo 67 che aveva soppresso il procedimento di ingiunzione in relazione ai “diritti doganali e…ogni altro diritto accessorio la cui riscossione e’ demandata all’amministrazione doganale”; in tale ipotesi, l’Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto procedere al procedimento di riscossione mediante ruolo, preceduto dalla formazione di un ordinario titolo esecutivo, attesa la natura privatistica del credito.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1203, 1949, 1950 e 1951 c.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito errato nell’accogliere la domanda di rivalsa della (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e dei (OMISSIS), seppur limitandola alle sole somme oggetto di fideiussione.
I motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La Corte d’appello, nell’esaminare le censure della (OMISSIS) s.r.l., di (OMISSIS) e (OMISSIS) e dell’appellante incidentale (OMISSIS), ha tenuto distinto il giudizio di opposizione della (OMISSIS) quale fideiussore in favore del Ministero delle Finanze dall’azione di rivalsa proposta dalla (OMISSIS).
La Corte di merito ha accertato che la polizza fideiussoria conteneva la clausola “a semplice richiesta scritta e motivata del beneficiario”, con l’ulteriore previsione che l’obbligato era tenuto al pagamento, con rinuncia ad ogni eventuale eccezione “anche in presenza di opposizione della parte contraente”. Era inoltre prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla facolta’ di opporre l’eccezione di compensazione con altri crediti ed al beneficio di cui all’articolo 1957 c.c.
La polizza fideiussoria prevedeva quale unica condizione la conclusione del procedimento penale e l’individuazione dei crediti dell’amministrazione beneficiaria (pag.6 della sentenza impugnata).
Alla luce delle disposizioni contrattuali sopra illustrate, la Corte d’appello ha qualificato il contratto di fideiussione come contratto autonomo di garanzia ed ha fatto applicazione dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza N. 3947 del 18.2.2010.
Con tale pronuncia, le sezioni Unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex articolo 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.
La causa concreta del contratto autonomo e’ quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall’inadempimento colpevole del debitore principale mentre nella fideiussione, connotata dall’elemento dell’accessorieta’, e’ tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perche’ non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensi’ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. 8874/2021).
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza quindi, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorieta’ della garanzia, derivante dall’esclusione della facolta’ del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’articolo 1945, e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonche’ dalla proponibilita’ di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo (Cass. 16213/18).
Al riguardo vale richiamare la gia’ citata pronuncia n. 3497 del 2010 delle Sez. Unite (ex multis Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n. 32402), secondo la quale il regime autonomo del contratto autonomo di garanzia trova un limite quando:
– le eccezioni attengano alla validita’ dello stesso contratto di garanzia, ovvero al rapporto tra garante e beneficiario;
– il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito;
la nullita’ del contratto-base dipenda da contrarieta’ a norme imperative o illiceita’ della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta;
sia proponibile la c.d. excepito doli generalis perche’ risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa.
Orbene, l’Amministrazione Finanziaria aveva agito ex Regio Decreto n. 639 del 2010 all’esito del procedimento penale nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), che si era concluso con sentenza ex articolo 444 c.p.c.
Nell’atto di opposizione la (OMISSIS) s.r.l. aveva contestato la possibilita’ dell’amministrazione finanziaria di emettere ordinanza ingiunzione, la sussistenza dei presupposti per l’escussione della garanzia ed aveva chiesto, in via subordinata, la condanna dei coobbligati in solido (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) al rimborso delle somme eventualmente corrisposte all’Amministrazione finanziaria.
(OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno contestato il loro obbligo di pagamento derivante dal rapporto principale, ma non quello derivante dal rapporto di garanzia, ne’ hanno appellato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di rivalsa della (OMISSIS).
Ed invero i motivi d’appello concernevano l’inesistenza dei presupposti per l’escussione della garanzia e l’inammissibilita’ del ricorso per ingiunzione ex Regio Decreto n. 639 del 2010, mentre non veniva posto in discussione il diritto di regresso da parte della societa’ assicuratrice.
Ne consegue che, in relazione all’azione di rivalsa proposta dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., di (OMISSIS) e (OMISSIS) si e’ formato il giudicato interno.
In considerazione della qualificazione giuridica del contratto di fideiussione quale contratto autonomo di garanzia, sono irrilevanti le vicende attinenti all’obbligazione principale e, nel caso in esame, l’esistenza del giudicato esterno costituito dalle sentenze N. 22825/05 del Tribunale di Roma e dalle sentenze n. 14434/2012 e 5918/2017 della Corte di cassazione.
Dette pronunce sono relative all’esistenza ed alla validita’ dell’obbligazione principale (la sentenza della Corte di Cassazione N. 14434/2012 riguardava la conferma della sentenza del Tribunale di Roma che aveva annullato l’ordinanza ingiunzione con cui la Direzione Compartimentale aveva irrogato alla (OMISSIS) s.r.l. la sanzione amministrativa per indebita percezione delle restituzioni alle esportazioni; la sentenza della Corte di Cassazione N. 5918/2017 aveva annullato l’ingiunzione di pagamento emessa dall’amministrazione finanziaria nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. per il recupero delle indebite restituzioni percepite dalla societa’).
Nella specie, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, elemento essenziale del rapporto era costituito dall’inopponibilita’ da parte del garante delle eccezioni di merito proprie del rapporto principale, sicche’ l’impegno del garante consisteva nel pagare immediatamente al Ministero, senza alcuna facolta’ di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista; analogamente alla garanzia cauzionale, dunque, viene attribuito al creditore un potere di autotutela, potendo egli incamerare la somma di in caso di inadempimento dell’obbligazione, svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale (Cass., Sez. U. n. 3497 del 2010; Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n. 32402).
Ne consegue che ogni questione relativa all’esistenza, alla validita’ ed all’estinzione del rapporto principale puo’ essere proposta dai ricorrenti nei confronti del Ministero in sede di azione di ripetizione dell’indebito.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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