Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Corte di Cassazione, sezione sesta (lavoro) civile, Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3338.

La massima estrapolata:

Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nel cui ambito vanno ricomprese, ai sensi dell’art. 442 c.p.c., tutte quelle “derivanti dalla applicazione” di norme di natura previdenziale, sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l’attore; tale previsione, di natura speciale, prevale anche sulla regola del foro erariale, applicabile nel caso di partecipazione al processo di una P.A., essendo l’ordinamento orientato verso un “favor” nei confronti dell’assistito connesso all’esigenza di facilitare l’accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nelle controversie assistenziali anche quella di risarcimento del danno da ritardo nella riattivazione delle provvidenze assistenziali sospese, ai sensi dell’art. 2, comma 58, della l. n. 92 del 2012).

Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3338

Data udienza 24 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25290-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistente-
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);
– intimato –
sul regolamento competenza avverso il provvedimento n. 305/2018 R.G. del TRIBUNALE DI CATANZARO, depositata il 31/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. VISONA’ STEFANO che chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso e dichiari la competenza a statuire sulla presente controversia del Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro.

RILEVATO

CHE:
(OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro l’Inps e il Ministero della giustizia al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei presunti danni patiti a causa del ritardo di tre mesi (da maggio a settembre 2017) nella riattivazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali (pensione di inabilita’ e indennita’ di accompagnamento) gia’ in godimento e sospesi nei suoi confronti ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 2, comma 58, in relazione a condanna ex articolo 416 bis c.p.;
il Tribunale, con provvedimento del 17/7/2018, ritenuto che la controversia rientrasse nell’ambito di quelle indicate dall’articolo 444 c.p.c., comma 1, a tenore del quale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l’attore, e che tale regola operasse anche nel caso in cui la parte convenuta fruisca della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, declinava la propria competenza in favore del tribunale di Cosenza, luogo ove il ricorrente aveva la residenza;
avverso l’ordinanza propone regolamento di competenza (OMISSIS);
L’Inps ha resistito con memoria difensiva mentre le altre parti sono rimaste intimate.

CONSIDERATO

CHE:
Il ricorrente deduce, in primo luogo, violazione dell’articolo 25 c.p.c., rilevando la domanda non aveva natura previdenziale ma soltanto risarcitoria, avendo ad oggetto il risarcimento del danno conseguente a illegittima sospensione del trattamento previdenziale spettante, con la conseguenza che essa non si sottrae alla regola del foro erariale, essendo convenuta una pubblica amministrazione (Ministero della Giustizia);
il rilievo e’ infondato, trattandosi di controversia che, ancorche’ non concerna l’attribuzione di benefici assistenziali e previdenziali, rientra tra quelle, cui pure fa riferimento l’articolo 442 c.p.c., comunque “derivanti dall’applicazione” di norme di natura previdenziale (quali sono sia le disposizioni che disciplinano l’erogazione delle prestazioni di previdenza, sia la disposizione della L. 92 del 2012, articolo 2, comma 58, che ne disciplina la revoca), con la conseguenza che anche se la partecipazione al processo di una pubblica amministrazione implica l’applicazione del foro erariale, tale ultima regola cede di fronte alla previsione speciale attinente alla materia previdenziale, essendo l’ordinamento orientato verso un favor nei confronti dell’assistito connesso all’esigenza di facilitare l’accesso al giudice della parte piu’ bisognosa di assistenza (Cass. n. 7699 del 07/06/2001 e molte altre conformi);
il ricorrente deduce, inoltre, erroneita’ della sentenza per violazione dell’articolo 38 c.p.c., nell’interpretazione della sentenza Corte Costituzionale 8/2/2006 n. 41, rilevando che all’evento dannoso, unico, avevano concorso entrambi i convenuti, Ministero della Giustizia e Inps, evocati in giudizio entrambi per responsabilita’ solidale, cosicche’ l’eccezione di incompetenza sarebbe dovuta essere dedotta da entrambi, mentre nella specie era stata sollevata solo dall’Inps;
anche tale rilievo e’ privo di fondamento, poiche’ ricorre nel caso in esame un’ipotesi di incompetenza funzionale, legata alla particolare idoneita’ del giudice del luogo a conoscere quei tipi di controversie, che deve essere verificata d’ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti (Cass. n. 8426 del 26/03/2019, Cass. n. 9373 del 28/4/2014);
in base alle svolte argomentazioni, in conformita’ alle deduzioni della Procura Generale, il ricorso va rigettato, con declaratoria di competenza del Tribunale di Cosenza e assegnazione di termine per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente, il quale provvedera’ alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, cui rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, assegnando il termine di sessanta giorni per la riassunzione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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