Convenuto e posizione sui fatti posti a fondamento della domanda

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|27 giugno 2022| n. 20597.

Convenuto e posizione sui fatti posti a fondamento della domanda

L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell’opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell’opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell’opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento. La non contestazione del convenuto costituisce in definitiva un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso quale residuo prezzo non versato per la fornitura di merci, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata avendo la corte del merito fatto buon governo degli enunciati principi: infatti, a suffragio dell’esistenza degli elementi costitutivi del credito azionato, quest’ultima aveva posto la mancata contestazione, ad opera di parte opponente, in ordine alla consegna delle merci di cui alle fatture commerciali poste poi a fondamento dell’istanza monitoria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 marzo 2022, n. 9439; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13240; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 giugno 2016, n. 12517; Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 ottobre 2015, n. 21101; Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 marzo 2012, n. 3727; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 marzo 2011, n. 5915; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 16 dicembre 2010, n. 25516; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 marzo 2009, n. 5356; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 marzo 2009, n. 5071; Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 febbraio 2006, n. 2421; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 novembre 2003, n. 17371).

Ordinanza|27 giugno 2022| n. 20597. Convenuto e posizione sui fatti posti a fondamento della domanda

Data udienza 27 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere dell’opponente – Posizione sostanziale di convenuto – Posizione sui fatti posti a fondamento della domanda – Mancato assolvimento di tale onere – Fatti non contestati – Fatti non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38075/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in difetto di elezione di domicilio in Roma, domiciliato per legge ivi presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), dal quale, unitamente all’Avv. (OMISSIS), e’ rappresentata e difesa;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1588/2019 del TRIBUNALE DI FIRENZE, depositata il 22 maggio 2019;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

FATTI DI CAUSA

1. Su istanza della (OMISSIS) s.r.l., il Giudice di Pace di Firenze emise nei confronti di (OMISSIS) decreto d’ingiunzione al pagamento di Euro 3.372,08 (oltre accessori), quale residuo prezzo non versato di fornitura di merci (capi d’abbigliamento).
2. Il provvedimento monitorio venne revocato dalla medesima A.G. in accoglimento dell’opposizione spiegata dall’ingiunto.
3. A seguito di appello interposto dalla (OMISSIS) s.r.l., la decisione in epigrafe indicata, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo.
4. Ricorre per cassazione (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi; resiste, con controricorso, la (OMISSIS) s.r.l..
5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di legge – articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’articolo 345 c.p.c., comma 2”, il ricorrente eccepisce l’omessa “declaratoria circa l’eccezione spiegata da parte appellata di inammissibilita’” del secondo motivo di appello con cui “per la prima volta l’opposta aveva dedotto l’implicito riconoscimento delle fatture richiamate nelle note di credito di cui all’estratto conto analitico”, deduzione integrante un’eccezione nuova, come tale inibita in grado di appello dall’articolo 345 c.p.c..
1.1. La doglianza e’ infondata, per una duplice, concorrente ragione.
In primo luogo, perche’ il Tribunale di Firenze sulla questione di novita’ del motivo di appello si e’ pronunciato, implicitamente ma inequivocabilmente disattendendo la contestazione dell’appellato, qui ricorrente: e tanto e’ ben evidente a quest’ultimo, il quale riconosce, nel libello introduttivo di questo grado, che “il giudice di appello ha sostanzialmente rigettato l’eccezione di inammissibilita’”.
In secondo luogo, perche’ la allegazione, ad opera dell’appellante, dell’implicito riconoscimento delle fatture non integrava, in punto di diritto, un’eccezione in senso proprio intesa (quindi assoggettata alla previsione limitativa dell’articolo 345 c.p.c.), in quanto non importava l’introduzione nel thema decidendum della lite di un (precedentemente non dedotto) fatto storico.
Essa, invece, concretava una mera argomentazione difensiva, volta a prospettare un criterio di valutazione di un fatto processuale (cioe’ a dire l’atteggiamento della parte opponente in ordine a determinati documenti prodotti in lite), ad evidenziare un’inferenza di tale fatto rilevante a fini della dimostrazione dell’esistenza del credito oggetto di controversia: attivita’, dunque, non sottoposta ai termini preclusivi indicati dal ricorrente.
2. Con il secondo mezzo, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., e degli articoli 115 e 167 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la gravata decisione sia fondata su una “indebita inversione dell’onere probatorio relativo alla fornitura delle merci”, abbia trascurato “le contestazioni stragiudiziali e quelle svolte in atti”, ritenuto “fonte del riconoscimento dell’asserito diritto la mancata specifica contestazione” da parte opponente, pur a fronte di una “non specifica ne’ puntuale allegazione dei fatti su cui si basa la domanda” ad opera della (OMISSIS) s.r.l..
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2721 e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice territoriale basato il proprio convincimento presuntivo su elementi privi dei caratteri di gravita’, precisione e concordanza.
In specie, si rileva che dall’esistenza del rapporto commerciale e dalla corretta esecuzione di esso “per la gran parte (…) passando per l’indizio ne’ grave ne’ preciso del mancato riconoscimento delle fatture e degli importi ivi indicati” il giudice di prossimita’ sia giunto alla conclusione della consegna delle merci menzionate nelle fatture allegate a suffragio del decreto ingiuntivo.
4. I motivi – da scrutinare in maniera congiunta, siccome avvinti da stretta connessione – sono infondati.
Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n. 13240), l’opposizione a decreto ingiuntivo da’ luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo’ avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell’opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E’, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell’opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell’opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovra’ astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovra’, percio’, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).
4.1. Degli enunciati principi di diritto ha fatto buon governo la sentenza impugnata.
A suffragio dell’esistenza degli elementi costitutivi del credito azionato, il giudice di prossimita’ ha posto la mancata contestazione, ad opera di parte opponente, in ordine alla consegna delle merci di cui alle fatture commerciali (tutte concernenti l’anno 2007) poste a base dell’istanza monitoria.
Cosi’, con chiarezza ed univocita’, si esprime la gravata pronuncia: “quella che sembra emergere e’ dunque una contestazione relativa soltanto al periodo dal gennaio al giugno 2006, il che esclude dunque qualsivoglia contestazione in merito all’avvenuta consegna delle merci di cui alle successive fatture azionate in monitorio”.
E’ questo, in sintesi, il fulcro dell’argomentazione che sorregge il dictum reso, corredata da ulteriori considerazioni (invero superflue e, come tali, ininfluenti sulla correttezza logico-giuridica della decisione) afferenti la genericita’ e la inverosimiglianza delle rimostranze mosse in ordine alle modalita’ di svolgimento del rapporto commerciale nel primo semestre 2006 (estraneo all’oggetto del contendere).
Una decisione, dunque, giustificata su un’ineccepibile valenza assegnata alla non contestazione (sicche’ non si ravvisa inosservanza delle regole che presidiano il riparto dell’onus probandi) ed alla quale resta estranea ogni inferenza presuntiva (sicche’ inconferente risulta la doglianza illustrata nel terzo motivo).
5. Il quarto motivo lamenta l’insufficiente ed illogica motivazione della sentenza, priva, a dire del ricorrente, dell’indicazione delle ragioni della scelta del ragionamento presuntivo nonche’ degli indizi adoperati per pervenire alla decisione.
La censura e’ inammissibile, siccome diretta avverso una sentenza pronunciata nel maggio 2015, e quindi dopo la riforma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (operata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) che ha espunto dal novero delle ragioni di ricorso per cassazione la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, sostituita dalla possibilita’ di dedurre l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
Siffatto vizio motivazionale, nella trascritta nuova formulazione, va inteso, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione e’ l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, e che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (sul punto, sia sufficiente il richiamo a Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).
Alterazioni motivazionali nemmeno adombrate dal ricorrente.
6. Rigettato il ricorso, il regolamento delle spese del grado segue il principio di soccombenza.
7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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