Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2815. La qualificazione giuridica del contratto quadro come gestione individuale di portafoglio titoli e non come collocamento dei titoli determina la responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi

La qualificazione giuridica del contratto quadro come gestione individuale di portafoglio titoli e non come collocamento dei titoli determina la responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi.

Ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2815
Data udienza 13 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25337/2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1203/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2017 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
La corte d’Appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Mantova con la quale era stata respinta la domanda proposta dagli appellanti, avente ad oggetto la nullita’, la risoluzione e l’accertamento della responsabilita’ di s.p.a. (OMISSIS), in ordine ad un contratto d’investimento stipulato il 22.11.2000 con il promotore (OMISSIS).
Il contratto, secondo quanto affermato dal giudice di primo grado, aveva ad oggetto il mandato di gestione di un patrimonio mobiliare di oltre 200 milioni di Lire per il quale era stato assicurato dal promotore finanziario un rendimento garantito annuo dell’8,50%. Gli investitori tuttavia avevano constatato una perdita di oltre 50 milioni alla data del 31/12/2002.

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