Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 gennaio 2018, n. 1634. Ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto

Ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto il datore non può limitarsi a produrre le buste paga senza i certificati medici.

Sentenza 23 gennaio 2018, n. 1634
Data udienza 19 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28257-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso DALL’AVVOCATO (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza non definitiva n. 203/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/05/2015 R.G.N. 1025/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 23.5.2015, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vicenza, ha dichiarato la illegittimita’ del licenziamento intimato, il 30.4.2008, a (OMISSIS) per superamento del periodo di comporto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a., con conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex articolo 18 (nel testo antecedente la novella legislativa n. 92 del 2012), respingendo la domanda del lavoratore di risarcimento del danno per demansionamento e di pagamento dell’indennita’ di trasferta, nonche’ la domanda del datore di lavoro di obblighi di manleva delle societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.
2. Il giudice d’appello ha, per quel che interessa, ritenuto che non erano stati raccolti elementi probatori sufficienti a provare l’assenza del lavoratore, a causa di malattia, in tutti i periodi considerati nella lettera di licenziamento a fronte della produzione, da parte del datore di lavoro, delle sole buste paga (e non dei certificati medici).
3. La (OMISSIS) s.p.a. ricorre per la cassazione di questa sentenza con tre motivi (il primo articolato in piu’ punti), illustrati da memoria. Il lavoratore resiste con controricorso. Le societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 2110 c.c., articoli 14 e 19 della disciplina speciale, parte 1, del c.c.n.l. settore Metalmeccanico, articoli 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, ritenuto di addossare al datore di lavoro non solo la prova del superamento, da parte del lavoratore, del periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dal c.c.n.l. ma anche la ragione dell’assenza. In particolare, con riferimento al periodo 8-19.8.2007, la Corte distrettuale ha ritenuto giustificata l’assenza del lavoratore sul posto di lavoro a titolo di ferie (e non di malattia) nonostante sussistessero evidenze istruttorie di segno contrario (istanza generica di fruizione di ferie, assenza di espressa autorizzazione, prospetto paga consegnato al lavoratore con indicazione del periodo di malattia e dell’erogazione della relativa indennita’, mancata contestazione dei singoli periodi di malattia riportati nella lettera di motivazione del licenziamento).
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5,) avendo, la Corte distrettuale, trascurato, per qualificare l’assenza del periodo 8-19.8.2007 quale ferie, l’assenza di qualsivoglia autorizzazione aziendale alla fruizione delle ferie.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia nullita’ della sentenza per “totale contraddittorieta’ e/o apparenza di motivazione o motivazione manifestamente illogica (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” avendo, la Corte territoriale, omesso qualsivoglia motivazione circa la qualificazione del periodo 819.8.2007 quale ferie ovvero quale malattia, nonostante tale. Fosse stato controverso tra le parti sin dal primo grado.
4. I motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi possono affrontarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
In particolare, si deve ribadire, il consolidato orientamento di legittimita’, per il quale il licenziamento per superamento del periodo di comporto e’ assimilabile non gia’ ad un licenziamento disciplinare ma ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; cosi’ che “solo impropriamente, riguardo ad esso, si puo’ parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l’assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni piu’ complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato”: Cass. n. 11092/2005; in senso conforme Cass. n. 284/2017; Cass. n. 23312/2010; Cass. n. 23920/2010.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto configura una causa di impossibilita’ della prestazione lavorativa, di carattere temporaneo e implicante la totale impossibilita’ della prestazione, che determina ai sensi dell’articolo 2110 c.c., la legittimita’ del licenziamento quando ha causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto: discende dalla L. n. 604 del 1966, articolo 5 l’onere di provare, a carico del datore di lavoro, il requisito costitutivo dell’esercizio del potere espulsivo ossia il superamento, da parte del lavoratore, di un numero di assenze per malattia indicate – come nel caso di specie – dalla contrattazione di settore quale limite massimo alla conservazione del rapporto di lavoro.
La Corte distrettuale ha, dunque, correttamente gravato il datore di lavoro della prova della riconducibilita’ a malattie di tutte le assenze indicate nella lettera di licenziamento, compreso il periodo 8-19.8.2007.

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