Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 gennaio 2018, n. 1922. La mancata richiesta alla società di usufruire di congedo per gravi motivi familiari non giustifica il licenziamento per giusta causa

La mancata richiesta alla società di usufruire di congedo per gravi motivi familiari non giustifica il licenziamento per giusta causa nei confronti della lavoratrice che si assenta per assistere la figlia affetta da una grave depressione post partum.

Sentenza 25 gennaio 2018, n. 1922
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 659/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., gia’ (OMISSIS) S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 590/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 22/05/2015 R.G.N. 136/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 22 maggio 2015, la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Teramo, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS), nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. gia’ (OMISSIS) S.r.l., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimatole in relazione all’essere la lavoratrice incorsa, dopo due precedenti mancanze sanzionate con provvedimenti disciplinari conservativi, in un’assenza ingiustificata protrattasi dal 30.7 al 20.8.2009, derivante dal mancato inoltro alla Societa’ della richiesta di fruizione di un congedo per gravi motivi familiari.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, l’illegittimita’ per violazione delle regole sul procedimento disciplinare, considerate oggetto di impugnazione da parte della lavoratrice, delle irrogate sanzioni conservative ma, in difformita’ dal giudizio a riguardo reso dal primo giudice, il carattere non meramente formale della violazione della disciplina posta dalla legge e dal contratto collettivo in materia di congedo per gravi motivi familiari e, pertanto, la relativa mancanza di gravita’ tale da legittimare la sanzione espulsiva comminata in relazione ad essa.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la (OMISSIS), affidando l’impugnazione a quattro motivi, poi illustrati con memoria, peraltro, depositata tardivamente, cui resiste, con controricorso la Societa’, che, a sua volta, ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli articoli 37, 151 e 218 del CCNL 2.7.2004 per le aziende del settore terziario, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto irrilevante, sotto il profilo dell’illegittimita’ del comportamento e comunque della malafede della Societa’ datrice, l’avvio, anticipato rispetto alla definizione della procedura conciliativa, del procedimento disciplinare.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 2119, 1175, 1375, 1362, 1363 e 1366 c.c., e articolo 221 del CCNL applicabile, la ricorrente imputa alla Corte territoriale lo scostamento dai criteri legali di valutazione della sussistenza della giusta causa sotto il profilo della proporzionalita’ tra mancanza addebitata e sanzione irrogata.
Sulla base dei predetti rilievi la ricorrente denunzia nel terzo motivo il carattere meramente apparente della motivazione derivandone la nullita’ della sentenza impugnata.

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