Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2018, n. 143. Non c’è demansionamento se il datore adibisce il dipendente a mansioni inferiori dopo la sentenza di reintegra, poi riformata in secondo grado

Non c’è demansionamento se il datore adibisce il dipendente a mansioni inferiori dopo la sentenza di reintegra, poi riformata in secondo grado con l’accertamento dell’appropriazione indebita e dunque della legittimità della destituzione

Sentenza 5 gennaio 2018, n. 143
Data udienza 14 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15873-2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 565/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 23/06/2011 R.G.N. 1177/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza pubblicata il 23.6.11 la Corte d’appello di Ancona rigettava – per quel che rileva in questa sede – il gravame di (OMISSIS) contro la sentenza n. 264/2008 con cui il Tribunale della stessa sede ne aveva respinto la domanda volta ad ottenere la condanna dell’ (OMISSIS) – (OMISSIS) al risarcimento del danno da demansionamento derivatogli dal fatto che, dopo la sentenza di reintegra nel posto di lavoro in un primo momento emessa dallo stesso Tribunale, egli era stato adibito a mansioni inferiori a quelle originariamente svolte.
2. Statuiva la Corte territoriale che, essendo stata poi riformata in secondo grado la sentenza di reintegra nel posto di lavoro di (OMISSIS), con accertamento della legittimita’ della sua destituzione per appropriazione indebita, cio’ di per se’ dimostrava la legittimita’ della condotta datoriale, nel senso che l’ (OMISSIS) non avrebbe potuto – medio tempore – riassegnare il dipendente alle mansioni originarie, avendo ormai irrimediabilmente perso fiducia nella sua correttezza.
3. Aggiungevano i giudici d’appello che comunque il lavoratore non aveva neppure spiegato se e quali pregiudizi economici avesse sofferto a cagione del denunciato demansionamento; quanto al lamentato danno alla professionalita’, alla salute e al benessere, la Corte di merito rilevava trattarsi di pregiudizi derivanti non dal demansionamento, bensi’ dalla destituzione (che, all’esito del secondo grado di giudizio, era stata definitivamente accertata come legittima).
4. Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) affidandosi ad un unico articolato motivo.
5. L’ (OMISSIS) – (OMISSIS) resiste con controricorso.
6. Le parti depositano memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..

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