Corte di Cassazione, sezione lavoro, srdinanza 9 gennaio 2018, n. 298. Qualora il giudice del lavoro ritenga che la causa sia di competenza del giudice ordinario

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4. in primo luogo, deve ritenersi che il presente regolamento sia ammissibile, in accordo con la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte, la quale affama che tra le “questioni di competenza”, denunciabili con il regolamento di competenza, si deve ritenere ricompresa anche quella concernente la corretta applicazione dell’articolo 38 del codice di rito, non potendosi, per converso, ritenere che l’inosservanza delle modalita’ di formulazione dell’eccezione e rilievo dell’incompetenza di cui alla norma citata integri un generico errore sull’applicazione di una norma processuale, da lamentare con l’ordinario rimedio dell’appello (ovvero del ricorso ordinario ex articolo 360 c.p.c., n. 4) tal senso; Cass. 29/04/2004, n. 8288; 06/10/2006, n. 21625; Sei. Un:, Ord. 19/10/2007, n. 21858; 09/11/2011, 23289; 04/08/2015, n. 16359);
5. nel merito, e’ fondato il primo motivo di ricorso in ragione della mancata formulazione;.da parte della convenuta, dell’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in ordine alla domanda di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti iure proprio;
6. e’, infatti, opportuno premettere che il regolamento in esame involge la declinatoria della competenza per territorio che il giudice genovese ha pronunciato in ordine a quest’ultima domanda, ritenendo che la stessa, oltre a rientrare nella competenza funzionale del giudice ordinario, non potesse radicarsi presso il tribunale di Genova;
7. l’indicazione del giudice competente, individuato nel tribunale di Brescia, e’ stata poi effettuata dal tribunale in applicazione dell’art 18 (rectius: 19) c.p.c., quale foro generale della convenuta; non vi e’ cenno ad una valutazione circa la eventuale esistenza o inesistenza di fori facoltativi ex articolo 20 c.p.c., idonei a radicare una diversa competenza territoriale;
8. deve aggiungersi che e’ pacifico tra le parti che la convenuta, nella memoria difensiva di costituzione in giudizio ex articolo 416 c.p.c., non ha sollevato), l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito;
9. infine, l’incompetenza e’ stata dichiarata per ragioni di territorio derogabile, non essendo stata dedotta, ne’ risultando dagli atti di causa, alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 28 c.p.c.;
10. poste queste premesse, osserva il Collegio che, a fronte del rilievo da parte del giudice della sua incompetenza per materia per essere competente il tribunale ordinario, l’ulteriore rilievo della sua incompetenza per territorio (semplice) doveva essere necessariamente subordinato ad un’eccezione di parte, da formularsi nei termini e nei modi stabiliti dall’articolo 38 c.p.c., ovvero nella comparsa di risposta o, nel caso di specie, nella memoria difensiva tempestivamente depositata e con la specifica indicazione del giudice ritenuto competente, diversamente, radicandosi la competenza per territorio del giudice adito;
11. va, infatti, rammentato che l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve contenere la contestazione di tutti i fori concorrenti, ossia del foro generale del convenuto, da identificarsi in relazione al luogo in cui ha sede il convenuto, del foro dell’insorgenza dell’obbligazione da fatto illecito, identificabile in riferimento al luogo di verificazione del preteso fatto dannoso, nonche’, infine, del “forum destinatae solutionis”, coincidente con il domicilio del debitore ai sensi dell’articolo 1182 c.c. (Cass. ord. 02/09/2015, n. 17474), dovendo altrimenti ritenersi l’ eccezione di incompetenza “tamquam non esset”, perche’ incompleta;
12. non osta al principio su affermato (sub 10) il disposto dell’articolo 427 c.p.c., comma 1, parte seconda, – a norma del quale “il giudice, quando rileva che unaatausa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie; altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione con il rito ordinario”- il quale deve essere letto e coordinato con il disposto dell’articolo 38 c.p.c., secondo il cui tenore l’eccezione di incompetenza per territorio semplice va cecepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata e si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente;
13. in tal senso si e’ espressa la giurisprudenza di questa Corte con pronunce certamente risalenti ma non smentite da successivi arresti (v. Cass. 13/11/1986, n. 6659, secondo cui, ove una causa ordinaria sia stata proposta col rito del lavoro e’ non di meno operante la prescrizione contenuta nell’articolo 38 c.p.c. sui limiti entro cui puo’ essere sollevata l’eccezione di incompetenza per territorio con la conseguenza che la parte convenuta, la quale contesti la Competen.za per materia del giudice adito., puo’ sollevare altresi’ l’eccezione di incompetenza territoriale soltanto nella memoria di costituzione o nel primo atto difensivo e non gia’ successivamente, dopo che il giudizio sia stato riassunto a seguito del disposto passaggio dal rito speciale a quello ordinario (ex articolo 427 c.p.c.); v. pure Cass. sez. Un., 12/11/1999, n. 764; Cass. 18/7/1998, n. 7083);

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