Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1523. Il vizio di manifesta illogicita’ della motivazione che, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e, legittima il ricorso per cassazione

Il vizio di manifesta illogicita’ della motivazione che, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e, legittima il ricorso per cassazione, deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che vuoi dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, in tale sede, che l'”iter” argomentativo seguito dal giudice e’ assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro “iter”, in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice (come accaduto nel caso di specie) abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicita’.

Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1523
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

Dott. BARONE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARONE LUIGI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FLAMINI L. M., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore Avv. (OMISSIS) del foro di VERONA in difesa di (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 dicembre 2016, la Corte militare di appello confermava la pronunzia del Tribunale militare di Verona del 9 dicembre 2015 di condanna di (OMISSIS) per i reati di simulazione di infermita’ e truffa militare (articolo 47 c.p.m.p., n. 2, articolo 159 c.p.m.p., articolo 234 c.p.m.p., comma 1 e comma 2, n. 1), commessi attraverso l’utilizzo, nell’arco temporale in contestazione, di otto certificati medici rilasciati da medici di base attestanti sue patologie (dalla lombalgia alla cervico-artrosi cronica alla sinusite mascellare cronica) che consentivano al predetto di godere di periodi di congedo per malattia, percependo ugualmente in tali frangenti la retribuzione.

2. Avverso la decisione ricorre per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione all’articolo 6, comma 2, CEDU (presunzione di innocenza), all’articolo 187 cod. proc. pen. (onere della prova a carico della parte pubblica); all’articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2, (errata valutazione della prova); all’articolo 159 c.p.m.p. (simulazione di infermita’) e articolo 234 c.p.m.p., comma 1 e comma 2, n. 1 (truffa militare aggravata).

La Corte ha ritenuto dimostrato il reato contestato per l’intero arco temporale in contestazione, eccettuando quei periodi nei quali si era raggiunta la prova negativa di effettiva sussistenza degli stati dolorosi sofferti dall’imputato.

Cio’, in tesi difensiva, e’ equivalso ad una indebita inversione dell’onere della prova a carico della difesa “obbligata a dare riscontro anche in ordine alla congruita’ e proporzionalita’ dei periodi di malattia sofferti dall’imputato”. In altri termini, si sostiene che i giudici del merito nel valutare l’ampia documentazione prodotta dalla difesa (richiamata in ricorso dalle pagine 6 a 12) avrebbero erroneamente da questa tratto occasionali stati di incapacita’ del (OMISSIS) e non, come sarebbe stato logico dedurre, una cronica condizione invalidante da estendere all’intera durata dell’assenza del predetto dal servizio.

2.2. Contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, derivante dalla omessa considerazione delle prove offerte dalla difesa.

Lamenta, nello specifico, (p. 14 del ricorso) che “..a fronte di cinque ricoveri documentati in strutture di Pronto Soccorso (le uniche…alle quali…(i giudici del merito) hanno inteso dare fiducia) sono stati ritenuti probanti solo quattro certificati, due dei quali…con erronea indicazione dei periodi”.

Piu’ in generale, si duole dell'”irragionevole ed infondata esclusione di tutta la certificazione diversa da quella proveniente da strutture di Pronto Soccorso”, benche’ si trattasse di certificazioni riconducibili a fonti non meno qualificate, vale dire medici specialisti che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, “con riferimento ai rispettivi periodi di visita del paziente, (avevano riscontrato) lo stato di acutizzazione della patologia del (OMISSIS)”.

La scelta operata dai giudici di accordare credito solo alle certificazioni provenienti dal Pronto Soccorso, oltre ad essere censurabile per la sua discrezionalita’, inficia di contraddittorieta’ l’iter argomentativo a sostegno della decisione resa risultando del tutto singolare l’andamento a corrente alternata della condotta simulatoria dell’imputato, tale innanzi ai medici di fiducia e non in occasione dei ricoveri al Pronto Soccorso.

Osserva, peraltro, che, a voler dar credito alla tesi accusatoria, non si comprende quale interesse avrebbe spinto il (OMISSIS) a sottoporsi alle visite specialistiche private, nei giorni “coperti” dalla prognosi di guarigione indicati nelle certificazioni del pronto Soccorso.

Consegue a tali rilievi il mancato raggiungimento, nella fattispecie in esame, della prova della simulazione da parte dell’imputato e, al riguardo, il ricorrente eccepisce ulteriormente “le suggestioni” valutative in cui sarebbero incorsi i giudici del merito “nello scegliere, tra interpretazioni possibili, in relazione ai fatti – peraltro ben poco attinenti alla malattia del (OMISSIS) e pertanto alla valutazione della congruita’ dei periodi di malattia – invariabilmente quelle meno favorevoli all’imputato”.

Si menzionano, altresi’, sul punto, (pp. 22-23 del ricorso) “la scelta di farsi seguire da un medico diverso da quello di base assegnatogli”; “l’assunzione di farmaci specifici per la patologia nella sua fase acuta… (tale da consentirgli comunque di alleggerire e far scomparire il dolore… (e recarsi al lavoro)”; “il recarsi in palestra per seguire attivita’ posturale (interpretata dai giudici come)… sinonimo del fatto che il prevenuto poteva svolgere normale attivita’ sportiva eludendo solo quella lavorativa”.

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