Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1525. In tema di disciplina dell’immigrazione, il delitto di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12

In tema di disciplina dell’immigrazione, il delitto di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, per la sua natura di reato di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l’agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, e indipendentemente dal verificarsi dell’evento.

Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1525
Data udienza 11 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS)

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

nel procedimento a carico di questi ultimi:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE STEFANO;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CANEVELLI PAOLO che ha concluso per l’inammissibilita’ di tutti i ricorsi.

dato atto dell’assenza dei difensori.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Trieste confermava, limitatamente alla posizione degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), la sentenza pronunciata in data 9 ottobre 2015 a seguito del giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Udine con la quale i medesimi e (OMISSIS) sono stati dichiarati responsabili di avere organizzato il trasporto dall’Ungheria tramite l’Austria e materialmente trasportato in Italia quattro immigrati clandestini, fatto aggravato perche’ commesso da tre o piu’ persone e per profitto (articolo 110 cod. pen., Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3, lettera d), comma 3-ter, lettera b)), assolvendo (OMISSIS) per non avere commesso il fatto.

A eccezione della posizione di (OMISSIS), entrambi i giudici di merito hanno affermato la responsabilita’ degli imputati sulla base degli accertamenti di polizia (che hanno portato al controllo del veicolo condotto da (OMISSIS) con a bordo (OMISSIS), veicolo che fungeva da staffetta di quello condotto da (OMISSIS) a bordo del quale si trovavano gli immigrati), dal sequestro di denaro, dalle dichiarazioni dell’immigrato clandestino (OMISSIS) (che ha riferito di avere pagato il viaggio che lo ha condotto in Europa), dalle dichiarazioni di (OMISSIS) (che ha ammesso i fatti, negando di avere ricevuto un compenso, ma ammettendo di avere ricevuto denaro per condurre il veicolo su incarico di (OMISSIS)) e dalle dichiarazioni di (OMISSIS) (che ha ammesso di avere accettato la proposta di tale (OMISSIS) di effettuare il trasporto in cambio di denaro, portando al seguito la propria moglie (OMISSIS)).

Il giudice di secondo grado ha assolto (OMISSIS) (coniuge di (OMISSIS)) la quale, semplice connivente del marito, non avrebbe contribuito all’organizzazione o all’effettuazione del viaggio, non risultando che la stessa abbia condotto il veicolo.

2. Hanno presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trieste, in relazione all’assoluzione di (OMISSIS), e gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), con distinti ricorsi.

2.1. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trieste che denuncia il vizio di motivazione in relazione all’assoluzione di (OMISSIS), evidenziando la contraddittorieta’ della motivazione con riguardo agli elementi esposti dal giudice di primo grado in merito al possesso della patente di guida (mentre i due co-imputati ne erano privi) e alla condotta di partecipazione costituita dall’impostazione del navigatore del veicolo per raggiungere la destinazione finale del viaggio, nella piena consapevolezza di cio’ che era stato programmato, sia per essere la donna il coniuge di (OMISSIS) organizzatore del viaggio -, sia per avere udito direttamente i discorsi dei coimputati e partecipato alle varie attivita’.

2.2. Ricorre (OMISSIS), personalmente, lamentando:

– la violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, tenuto conto della legittimita’ dell’ingresso dei trasportati i quali, dopo il controllo di polizia in Italia, hanno dichiarato di essere rifugiati politici;

– la violazione di legge, in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen., Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 3, lettera d), e il vizio della motivazione con riguardo all’aggravante del concorso di tre o piu’ persone, essendosi esclusa la partecipazione di (OMISSIS) e non essendo emersi elementi – a causa della mancanza di riscontri alla dichiarazione di (OMISSIS) – in merito alla partecipazione di un tale (OMISSIS);

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