Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza n. 7211, del 14 febbraio 2018. L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire

L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo, rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

Corte di Cassazione
sezione prima penale
sentenza n. 7211, del 14 febbraio 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: SIANI VINCENZO
Data Udienza: 29/09/2017
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.S. nato il…..
avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso Ake .2tG4ifi4n. A. e wj.0
Il P.G. conclude per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 21 aprile – 15 giugno 2016, la
Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data
23 marzo – 15 maggio 2015 dal Tribunale di Imperia che aveva ritenuto Slah
Othmen – imputato del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 201, per avere
contravvenuto agli obblighi della sorveglianza speciale disposta con
provvedimento dello stesso Tribunale del 27 luglio 2011, allontanandosi dalla
dimora al di fuori degli orari consentiti, in Sanremo, il 10 febbraio 2013 –
responsabile del reato ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque
di arresto.
A ragione della decisione emessa i giudici di appello hanno, in primo luogo,
escluso che l’istanza del difensore relativamente all’udienza di primo grado del
20 marzo 2015, con cui egli chiedeva differirsi la trattazione del processo
costituisse legittimo impedimento.
La Corte territoriale ha considerato infondato anche la doglianza relativa
all’avvenuta utilizzazione per l’accertamento della penale responsabilità
dell’imputato del verbale di identificazione dell’Othmen formato dall’Autorità
competente il 10 febbraio 2013 ed inserito nel fascicolo per il dibattimento,
formato ex art. 431 cod. proc. pen., trattandosi di documento relativo ad atto
irripetibile attestante, data la sua provenienza, il fatto che il sorvegliato speciale
alle ore 2:30 dell’indicata data si trovava in Piazza Brescia di Sanremo: egli era
pertanto al di fuori della propria abitazione in orario non consentito e, quindi,
aveva contravvenuto agli obblighi impostigli dal provvedimento del Tribunale in
data 22 luglio 2011. I giudici del gravame hanno infine rigettato le prospettazioni
dell’appellante in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di
trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’Othmen
chiedendone l’annullamento e adducendo a sostegno due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt.
420-ter, 178 e 179 cod. proc. pen.
Contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, sull’istanza
difensiva di differimento dell’udienza si era avuta un’omessa valutazione da parte
del Tribunale, nonostante con essa fosse chiesto il rinvio dell’udienza e
specificato il legittimo impedimento: ciò aveva determinato la nullità assoluta di
tutti gli atti per omessa assistenza dell’imputato.
In ogni caso, anche a voler condividere la tesi del rigetto implicito
dell’istanza, tale rigetto era infondato, poiché ritenere che la partecipazione
concomitante del difensore di fiducia ad altra udienza come componente della
Commissione tributaria costituiva legittimo impedimento, come l’interpretazione
di legittimità aveva stabilito con riferimento alla funzione del giudice onorario.
Per il resto, l’impedimento era stato comunicato prontamente il 20 marzo 2015
dopo che la nomina da parte dell’imputato quale difensore di fiducia era stata
effettuata il 19 marzo 2015.
La sentenza era pertanto nulla ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo ci si duole dell’avvenuta violazione della legge
penale processuale, in riferimento agli artt. 431 e 191 cod. proc. pen.
La penale responsabilità del ricorrente era stata accertata sulla sola base del
verbale di identificazione inserito nel fascicolo per il dibattimento, rispetto a cui i
giudici di merito avevano ritenuto superflua la prova testimoniale pure articolata
dal P.m. Così opinando, i giudici di merito avevano violato le norme succitate
omettendo di considerare che l’inserzione del documento nel fascicolo del
dibattimento non equivaleva alla sua acquisizione: esso, peraltro, avrebbe
dovuto essere utilizzato soltanto per l’identificazione del soggetto, non per
provare la commissione del reato a lui contestato, essendo preposta a tale fine la
prova testimoniale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
risultando i motivi all’evidenza inadeguati a confutare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il primo motivo del ricorso sia fondato nei sensi che
seguono e vada quindi accolto.

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