Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza n. 7211, del 14 febbraio 2018. L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire

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2. Determinante è invero considerare, anche all’esito della consultazione
degli atti (consentita in ragione della natura della doglianza), che, nel corso del
processo innanzi al Tribunale di Imperia, in vista dell’udienza del 23 marzo 2015,
il difensore dell’Othmen, avv. Paolo Burlo, nominato tale dall’imputato in data 19
marzo 2015, aveva depositato in data 20 marzo 2015, istanza di differimento
dell’udienza stessa segnalando che egli, per quella data, era legittimamente
impedito in quanto, come da certificazione allegata all’istanza, rivestendo la
qualità di giudice tributario, era stato convocato per comporre il collegio della
Commissione Tributaria Provinciale di Imperia per lo stesso 23 marzo 2015, alle
ore 9:00.
Il Tribunale, all’udienza del 23 marzo 2015, non ha preso in alcuna
considerazione tale istanza, ha celebrato il processo ed ha emesso sentenza di t 3
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
condanna a carico dell’imputato nel senso sopra riferito.
Proposta dall’Othmen, con l’appello, la questione di nullità della sentenza per
la violazione del diritto di difesa, la Corte territoriale ha rigettato la
prospettazione escludendo che l’istanza del difensore con cui egli aveva chiesto
differirsi la trattazione del processo innanzi al Tribunale per la suddetta ragione
costituisse legittimo impedimento.
Secondo i giudici di appello, il fatto che il difensore fosse contestualmente
impegnato nella partecipazione ad un’udienza in Commissione Tributaria, quale
giudice componente della stessa, non integrava legittimo impedimento rispetto
all’udienza penale già fissata e la cui data era stata ritualmente comunicata alle
parti, per cui il silenzio del Tribunale sull’argomento era da interpretarsi nel
senso che il primo giudice rettamente avesse disatteso l’istanza rigettandola in
modo implicito per la sua palese infondatezza e correttamente avesse nominato
il sostituto di ufficio per la difesa dell’imputato.
3. Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale non può essere condiviso.
Rileva ribadire che il difensore dell’Othrnen risulta essere stato nominato
dall’imputato soltanto il 19 marzo 2015 e, presa contezza dell’avvenuta
fissazione dell’udienza per il 23 marzo 2015, ha immediatamente informato il
giudice – con istanza depositata il 20 marzo 2015 e documentata con l’attestato
della Commissione Tributaria – della sua impossibilità, per l’esigenza di assolvere
ad un già fissato impegno: quello di giudice tributario, componente della
Commissione Provinciale Tributaria, avente natura giurisdizionale, dunque
fondato su base di natura pubblica per lo svolgimento di una funzione parimenti
pubblicistica, da presumersi non differibile.
Il difensore fiduciario ha anche specificato nell’istanza che, per le concrete
evenienze determinatesi, non era in grado di farsi sostituire da altro difensore.
Orbene, circa la natura legittima dell’impedimento – siccome collegata
all’espletamento della funzione giurisdizionale consistente nello svolgimento
dell’udienza di altro organo della giurisdizione, prefissata per una serie di
procedimenti e da esercitarsi in modo doveroso da parte dello stesso soggetto, in
quel contesto giudice, in esatta coincidenza temporale con la celebrazione
dell’udienza del presente processo – essa non pare al Collegio discutibile (e la
valutazione si colloca in consonanza con precedente arresto che ha ritenuto
legittimo ed assoluto l’impedimento a comparire del difensore, dovuto
all’espletamento di funzioni giurisdizionali quale vice pretore onorario e
prontamente comunicato, sicché, in mancanza di esigenze diverse di trattazione,
va disposto il rinvio del dibattimento ad altra udienza per consentire che
l’imputato sia assistito dal suo difensore di fiducia (arg. ex Sez. 4, n. 13455 del
13/10/1998, Frullini, Rv. 212375).

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