Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 11 gennaio 2018, n. 822. In tema di lesioni personali, costituisce “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorche’ localizzata, destinata a perdurare fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione

In tema di lesioni personali, costituisce “malattia” qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorche’ localizzata, destinata a perdurare fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione. Essa puo’ riguardare sia la sfera fisica della persona, sia quella psichica. Il concetto di lesione coinvolgente la sfera psichica della persona, ha trovato luogo nella giurisprudenza di legittimita’ con riferimento all’articolo 582 c.p., dove e’ espressamente richiamato il concetto di malattia “nella mente”. Si afferma, secondo la definizione tradizionalmente fornita dalla giurisprudenza della Corte di legittimita’ che la malattia nella mente e’ quella che comporta non soltanto offuscamento o disordine, ma anche indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia dell’attivita’ psichica, con effetto permanente o temporaneo.
Nel caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, senza motivare adeguatamente in ordine alla responsabilita’ dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’accoglimento sul versante civilistico del ricorso per cassazione, proposto dall’imputato, impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’articolo 622 c.p.p.

 

Sentenza 11 gennaio 2018, n. 822
Data udienza 8 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – Consigliere

Dott. BRUNO Maria R. – rel. Consigliere

Dott. COSTANTINI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/03/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIAROSARIA BRUNO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ROMANO GIULIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore l’avvocato (OMISSIS) del foro di VERONA in difesa di (OMISSIS), che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4/3/2016, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa in data 16/2/2006 dal Tribunale di Verona, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), per essere, il reato di lesioni colpose a lei ascritto, estinto per intervenuta prescrizione. Confermava nel resto l’appellata sentenza, quanto alla condanna al risarcimento dei danni causati alla parte civile, (OMISSIS), da liquidarsi in separata sede. Condannava altresi’ l’imputata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado d’appello.
A carico della imputata, psicoterapeuta, era stata elevata imputazione di lesioni colpose gravissime in danno del minore (OMISSIS), rappresentate da forme di disturbo mentale con alterazioni a livello funzionale e comportamentale.
Si individuavano, nel suo operato, profili di colpa, riconducibili ad imprudenza, negligenza e imperizia, per non avere adottato, nello svolgimento della sua attivita’ professionale di psicoteropeuta del bambino, una metodologia adeguata e corretta, ne’ sotto il profilo tecnico-psicologico, ne’ sotto quello deontologico-professionale.
In particolare, si addebitava alla imputata: di avere assecondato ed avallato le finalita’ perseguite dalla madre del minore, (OMISSIS), di allontanamento della figura paterna dalla vita del bambino; di avere praticato una terapia errata; di non avere tenuto conto della patologia sofferta dalla (OMISSIS), committente dell’incarico, nella quale era riconoscibile, all’evidenza, una sindrome di alienazione parentale.
Nei confronti della (OMISSIS) era stata inizialmente elevata anche imputazione per il reato di cui all’articolo 622 c.p. in ordine al quale era stata poi pronunciata, durante l’iter processuale della vicenda, declaratoria di improcedibilita’ per tardivita’ della querela.
2. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo quattro separati motivi.
Con il primo motivo, deduce la inosservanza delle norme processuali prescritte a pena di nullita’. Si afferma che il capo di imputazione non e’ enunciato in forma chiara e precisa. Secondo la prospettazione difensiva, mancherebbe l’indicazione della malattia che la ricorrente avrebbe cagionato nel minore. Difetterebbe l’individuazione della lesione ed il carattere irreversibile o insanabile della stessa. La enunciazione contenuta nella imputazione, che si riferisce a “forme di disturbo mentale con alterazioni a livello funzionale e comportamentale” non costituirebbe diagnosi di una malattia e, pertanto, non consentirebbe di individuare il fatto storico rispetto al quale la imputata e’ chiamata ad esercitare il diritto di difesa.

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