Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 11 gennaio 2018, n. 851. il Giudice dell’udienza preliminare non è tenuto ad effettuare apprezzamenti di carattere sostanziale in ordine ai profili di colpevolezza dell’imputato

Il Giudice dell’udienza preliminare non è tenuto ad effettuare apprezzamenti di carattere sostanziale in ordine ai profili di colpevolezza dell’imputato, bensì è chiamato soltanto ad effettuare una valutazione critica relativa all’effettiva utilità della fase dibattimentale e alla conseguente sostenibilità dell’accusa in giudizio. In particolare, l’esistenza di un quadro probatorio non univoco non giustifica di per sé una sentenza di non luogo a procedere, se non quando sia ragionevolmente prevedibile che la contraddittorietà o insufficienza degli elementi di prova non verrà superate all’esito del dibattimento.

Sentenza 11 gennaio 2018, n. 851
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
inoltre:
PARTE CIVILE;
avverso la sentenza del 17/05/2017 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VINCENZO PEZZELLA; lette/sentite le conclusioni del PG Dr. MARIELLA DE MASELLIS, che conclude per l’annullamento con rinvio.
Udito il difensore per (OMISSIS) e’ presente l’avv. (OMISSIS) del foro di Bologna che deposita nomina a difensore di fiducia e chiede l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP del Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1374/17 emessa in data 17/05/2017, depositata in data 24/05/2017, dichiarava non doversi procedere perche’ il fatto non costituisce reato nei confronti degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (p.p. n. 5625/16 r.g.n.r. – n. 3811/17 r.g. g.i.p.) indagati per il reato p. e p. dagli articoli 40 cpv., 110 e 589 c.p. perche’, in concorso tra loro, nelle rispettive qualita’, (OMISSIS) di legale rappresentante e (OMISSIS) e (OMISSIS) di operatori socio-sanitari della Casa di Riposo (OMISSIS), per colpa consistita in negligenza ed imperizia, quanto a (OMISSIS) nell’omesso doveroso controllo in ordine alla applicazione dei protocolli che regolano i servizi di assistenza nella casa residenziale per anziani e per gli operatori in servizio presso la predetta struttura, (OMISSIS) e (OMISSIS) nella omessa continua sorveglianza e vigilanza dei residenti e in specie, di (OMISSIS), la quale in data (OMISSIS), nonostante il maltempo, si rivolgeva al (OMISSIS) e al (OMISSIS), al momento entrambi in servizio al piano, per farsi accompagnare, come di consuetudine, a fumare in esterno sul terrazzo della propria camera, dove veniva effettivamente condotta e lasciata da sola su una poltrona, salvo poi alzarsi per fare ritorno in camera rovinando a terra, in cio’ riportando, a seguito della caduta, lesioni personali consistite in ferita lacero contusa del cuoio capelluto in regione occipitale che ne aggravavano le condizioni cliniche generali ed un trauma osseo -frattura del DI) – che la costringevano ad un prolungato allettamento che ne cagionava la morte. In (OMISSIS).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Violazione di legge (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) con riferimento alla inosservanza dell’articolo 111 Cost., comma 6, articolo 125 c.p.p., comma 3 e articolo 425 c.p.p., commi 1 e 3). – Mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
Gli elementi di prova raccolti durante la fase delle indagini preliminari hanno fornito, ad avviso del ricorrente, pieno riscontro all’ipotesi accusatoria compendiata nel capo di imputazione.
Il PG ricorda i fatti come emersi e lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato sia carente e illogica, e non corrisponda ai criteri ai quali, ai sensi dell’articolo 125 c.p.p., comma 3 e articolo 425 c.p.p., comma 3, deve attenersi la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza preliminare.
Viene riportata ampia giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ ed evidenziato che anche dopo le modifiche apportate all’articolo 425 c.p.p. dalle L. n. 105 del 1993 e L. n. 479 del 1999, la decisione del giudice dell’udienza preliminare ha conservato “natura processuale”, in quanto il criterio di valutazione non deve essere l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilita’ del dibattimento. Con la conseguenza che tale giudice ha il potere di emettere sentenza di improcedibilita’ non quando ritenga l’innocenza dell’imputato, ma nei casi in cui non vi sia una prevedibile possibilita’ che il dibattimento possa sfociare in una diversa soluzione.
L’indirizzo di questa Corte di legittimita’ – viene ricordato – trova piena conferma nelle decisioni della Corte Costituzionale, che, per quanto riconoscano che l’udienza preliminare ha perduto le caratteristiche di sommarieta’ che inizialmente la connotavano, affermano tuttavia che la decisione del Giudice dell’udienza preliminare resta pur sempre “una valutazione di merito sulla consistenza dell’accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilita’ di successo nella fase dibattimentale” (il richiamo e’ alla sentenza n. 335/2002 della Corte Costituzionale).
Per il PG ricorrente, invece, il giudice dell’udienza preliminare di Bologna, nonostante un formale richiamo agli indirizzi dei massimi organi giurisdizionali, entra, di fatto, prepotentemente nel merito della valutazione di non colpevolezza, dimenticandosi di quali potrebbero essere i prevedibili sviluppi del dibattimento.

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