Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 10 gennaio 2018, n. 629. Il principio “dell’oltre ragionevole dubbio”

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1.2. Le esposte recriminazioni e circa la ricostruzione del fatto storico accolta nella sentenza impugnata mirano a sollecitare inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto motivatamente ricostruito dal Giudice del merito, senza passare, come impone l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), attraverso la dimostrazione di vizi logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorieta’, illogicita’ manifesta) o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorieta’ estrinseca con “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”.

I limiti che presenta nel giudizio di legittimita’ il sindacato sulla motivazione, si riflettono anche sul controllo in ordine alla valutazione della prova, giacche’ altrimenti anziche’ verificare la correttezza del percorso decisionale adottato dai Giudici del merito, alla Corte di Cassazione sarebbe riservato un compito di rivalutazione delle acquisizioni probatorie, sostituendo, in ipotesi, all’apprezzamento motivatamente svolto nella sentenza impugnata, una nuova e alternativa valutazione delle risultanze processuali che ineluttabilmente sconfinerebbe in un eccentrico terzo grado di giudizio. Da qui, il ripetuto e costante insegnamento (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 5, n. 44914 del 06/10/2009, Basile e altri, Rv. 245103) in forza del quale, alla luce dei precisi confini che circoscrivono, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo del vizio di motivazione, la Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento.

1.3. In ogni caso la Corte ha fondato la propria ricostruzione del fatto su di una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, opportunamente ricostruiti e ricomposti in una valutazione unitaria ispirata a criteri di plausibilita’ e ragionevolezza secondo il comune modo di verificarsi dei fatti.

La tesi della (OMISSIS) si basa essenzialmente sull’assenza di una preventiva conoscenza fra di lei e la (OMISSIS), ossia la persona vista dalla teste (OMISSIS) nell’atto di sottrarre la borsetta di Sarah (OMISSIS), che e’ stata giudicata del tutto implausibile sulla base dei seguenti fatti:

a) entrambe le ragazze provenivano da (OMISSIS) (e si trovavano a (OMISSIS));

b) le due ragazze si erano comportate in un modo del tutto incompatibile per persone, ancorche’ di giovane eta’, appena conosciutesi e non legate da una relazione di amicizia piuttosto intima (visto che la (OMISSIS) si era sdraiata in spiaggia sul corpo della (OMISSIS));

c) era assolutamente improbabile che una persona decida di commettere un furto in compagnia e in prossimita’ di un soggetto estraneo;

d) la (OMISSIS) non poteva non aver visto l’azione della (OMISSIS);

e) le due si erano allontanate insieme dalla spiaggia subito dopo il furto e fra l’altro la (OMISSIS) in quell’intervallo di tempo si era gia’ sicuramente disfatta del bottino.

La teste oculare (OMISSIS) ha visto l’azione del furto posta in essere dalla (OMISSIS), mentre la (OMISSIS) stava facendo il bagno con il suo ragazzo e aveva lasciato incustodita la borsetta sul telo e ha anche menzionato un particolare decisivo ai fini della complicita’ della (OMISSIS), ossia che entrambe le ragazze, con piccoli movimenti, agendo pertanto all’unisono, mentre la (OMISSIS) chiacchierava con un bagnante si erano avvicinate al telo della (OMISSIS) e in maniera rapida senza attirare l’attenzione la (OMISSIS) aveva preso la borsetta e l’aveva infilata nella sua borsa, per poi rapidamente allontanarsi verso il centro abitato.

In altri termini la teste aveva visto la (OMISSIS) collaborare nella manovra di avvicinamento culminata poi nella sottrazione della borsetta (punto questo con il quale la ricorrente neppure si confronta).

1.4. In ogni caso, secondo giurisprudenza consolidata, il principio “dell’oltre ragionevole dubbio”, introdotto nell’articolo 533 cod. proc. pen. dalla L. n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza, che non puo’ essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicita’ di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicita’ sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello, giacche’ la Corte e’ chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600); di conseguenza la regola dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimita’, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioe’ desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260409; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 163 cod. pen. per l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena e della L. n. 689 del 1981, articoli 53-56 in tema di conversione della pena in liberta’ controllata.

2.1. Secondo la ricorrente, la precedente fruizione del perdono giudiziale non era circostanza ostativa alla concessione del beneficio della sospensione, ne’ potevano essere valorizzati a tal fine i precedenti di polizia e le segnalazioni, diversi da condanne; neppure avrebbe potuto tenersi conto dei pareri dei servizi sociali per la prognosi circa la personalita’ della minore poiche’ questa nel frattempo era divenuta maggiorenne.

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