Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1822. Non e’ applicabile la disciplina dettata dall’articolo 254 c.p.p., con riferimento a messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro

I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono in uso all’indagato (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell’articolo 234 c.p.p.. La relativa attivita’ acquisitiva non soggiace ne’ alle regole stabilite per la corrispondenza, ne’ tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.
Non e’ applicabile la disciplina dettata dall’articolo 254 c.p.p., con riferimento a messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi non rientrano nel concetto di “corrispondenza”, la cui nozione implica un’attivita’ di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito.

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1822
Data udienza 21 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. MOROSINI E.M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/06/2017 del TRIBUNALE di IMPERIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero nell’ambito di un procedimento penale che vede l’odierna ricorrente indagata per reati fallimentari connessi ai fallimento della societa’ (OMISSIS) s.r.l. Il sequestro aveva ad oggetto, tra l’altro, le e-mail spedite e ricevute da account in uso all’indagata, nonche’ il telefono cellulare del tipo smartphone dell’indagata, successivamente restituitole previa estrazione di copia integrale dei dati informatici memorizzati (sms, messaggi WhatsApp, e-mail).
2. Avverso l’ordinanza ricorre (OMISSIS), per il tramite del difensore, articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione di legge. Innanzitutto premette che l’interesse alla impugnazione del decreto di sequestro relativo a un apparato elettronico permane anche dopo la restituzione del bene sequestrato. Eccepisce, quindi, l’invalidita’ della procedura di acquisizione dei messaggi e delle e-mail, assumendo che si sarebbe dovuto adottare quella stabilita dall’articolo 266 c.p.p. e ss., venendo in rilievo un’attivita’ di intercettazione di flussi di comunicazioni telematiche.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per mancato rispetto del principio di proporzionalita’ e adeguatezza, essendosi proceduto, tramite duplicazione di copia forense, alla integrale e indiscriminata apprensione di tutti i dati archiviati nella memoria del telefono cellulare in uso all’indagata. Rileva, infine, la mancata risposta, da parte del Tribunale del Riesame, in ordine alla eccepita violazione del divieto di sequestro della corrispondenza tra indagato e difensore, ai sensi dell’articolo 103 c.p.p., comma 6.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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