Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3271. La molestia reiterata nei confronti di un intero quartiere può essere qualificata come stalking

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La presente fattispecie implica la risoluzione di problematiche di diritto, incentrate sostanzialmente sulla possibile prospettazione di una fattispecie criminosa, parametrata in relazione all’articolo 612 bis cod. pen., con riflessi, anziche’ su una sola persona, su una pluralita’ di individui.

Secondo la giurisprudenza di legittimita’, in linea teorica, si tratta di una prospettazione possibile.

Ed invero, integra il delitto di atti persecutori (articolo 612 bis cod. pen.), la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di piu’ persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre. (Sez. 5, n. 20895 del 07/04/2011 – dep. 25/05/2011, A., Rv. 25046001).

Occorre, ovviamente, che siano realizzati tutti elementi, di natura oggettiva e soggettiva, tipici della fattispecie criminosa in questione, nei confronti di ciascuna delle persone offese dal reato.

Con cio’ si vuole fare riferimento alla reiterazione di condotte, costituenti minaccia o molestie, etiologicamente connesse alla determinazione, nel soggettivo passivo del reato, di un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero di un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona legata affettivamente ovvero di una costrizione a modificare le proprie abitudini di vita.

Ovviamente, trattasi di condotte necessariamente sorrette dall’elemento soggettivo, tipico della fattispecie contestata, che, nel delitto di atti persecutori, e’ integrato dal dolo generico, consistente nella volonta’ di porre in essere le condotte di minaccia e molestia, con la consapevolezza dell’idoneita’ delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice; trattandosi di reato abituale di evento, il dolo generico, richiesto dalla norma, dev’essere unitario e indicativo di un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26041101).

Tali assunti comportano necessariamente l’individuazione precisa dei soggetti passivi del reato e la verifica delle condizioni di sussistenza del reato di stalking per ciascuno di loro.

E cio’ in considerazione del fatto che, in assenza di tali presupposti, si verterebbe nel campo di operativita’, cosi’ come sostenuto dalla parte ricorrente, di altre disposizioni penali, quale, per l’appunto, il reato di molestia, realizzabile anche con l’invio di missive anonime al diretto interessato o ad altri.

In quest’ottica e’ bene distinguere le due fattispecie, essendo il reato di molestia o disturbo alle persone, costituito dalla contravvenzione di cui all’articolo 660 cod. pen., diretto a prevenire il turbamento della pubblica tranquillita’, attuato mediante l’offesa alla quiete privata, fattispecie distinta, autonoma e, in ipotesi, concorrente rispetto al reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612 bis cod. pen., stante la diversita’ dei beni giuridici tutelati (Sez. 1, n. 19924 del 04/04/2014 – dep. 14/05/2014, Napolitano, Rv. 26225401).

Per l’inverso, il delitto di atti persecutori e’ reato abituale, che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno”, consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015 – dep. 03/03/2015, P.C. in proc. G., Rv. 26251701), elemento del tutto assente nella prospettazione della contravvenzione, di cui all’articolo 660 cod. pen..

Proprio tali differenziazioni e tali diversita’ confermano ulteriormente l’esigenza di una verifica, da effettuarsi su piano individuale, inerente a ciascuna delle posizioni della pluralita’ dei soggetti passivi del reato, dovendosi, all’evidenza, escludere una generalizzazione, indeterminata, all’indirizzo di una comunita’, non meglio specificata, nelle connotazioni singolari.

2. Poste le doverose premesse di natura giuridica, nella presente fattispecie, e’ opportuno esaminare congiuntamente le censure, inerenti sia alla violazione di legge, riferita ad una corretta applicazione dell’articolo 612 bis c.p., sia alle modalita’ motivazionali, indicative, nella sostanza, ad avviso dell’odierna parte ricorrente, dell’assenza, in concreto, nel contesto del provvedimento, della comprovata sussistenza degli elementi, richiesti per il perfezionamento della fattispecie criminosa di cui trattasi.

Il capo di imputazione letteralmente contempla, quale condotta incriminata, l’invio, con cadenza settimanale, di centinaia di missive, ingiuriose e minacciose, agli abitanti del quartiere ed alle loro famiglie, tra cui risultano individuate a seguito della presentazione di querele, anche nel contesto del provvedimento, quali famiglie destinatarie di missive anonime, i nuclei familiari (OMISSIS) (11 missive, di tenore minatorio), (OMISSIS) (28 missive, con diversi insulti alla moglie (OMISSIS), invalida ex L. n. 104 del 1992), (OMISSIS) (19 lettere, contenenti insulti ed espressioni di derisione nei confronti della figlia minore, affetta da sindrome di Dwon ed invalida civile ex L. n. 104 del 1992), (OMISSIS) – (OMISSIS) (12 lettere) e (OMISSIS) (famiglia, destinataria di missive anonime, a decorrere dal 2012, e, solo nell’ultimo periodo, di otto lettere, consegnate al momento della presentazione della querela), oltre a (OMISSIS) e a (OMISSIS), rispettivamente destinatarie, la prima, di una lettera, e, la seconda, di due lettere, tra cui, una missiva, intercettata dalla polizia giudiziaria, mentre l’indagata era in procinto di spedirla.

Ebbene, pur non disconoscendosi un probabile effetto indiretto, equiparabile ad un effetto tipico della “cassa di risonanza”, presumibilmente esteso a tutta la popolazione del quartiere, anche in considerazione della mancata identificazione dell’anonimo autore delle lettere, l’illecito penale non puo’ che essere circoscritto alla sfera limitata dei soggetti, sopra indicati, individuati a seguito della presentazione delle querele, potendosi verificare, solo con riferimento a costoro, l’evento danno, in precedenza illustrato, in termini di stato di disagio e di ansia e di modificazioni delle abitudini di vita, anche rapportate alle relazioni sociali intercorrenti nell’ambito del quartiere.

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