Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 12 febbraio 2018, n. 3348. La garanzia per i vizi redibitori non copre i rischi che l’acquirente per forza di cose assume acquistando un bene in relazione al quale il vizio che lo affetta sia da ritenere facilmente riconoscibile, cioe’, individuabile con l’ordinaria diligenza

La garanzia per i vizi redibitori non copre i rischi che l’acquirente per forza di cose assume acquistando un bene in relazione al quale il vizio che lo affetta sia da ritenere facilmente riconoscibile, cioe’, individuabile con l’ordinaria diligenza. Appare ragionevole ritenere che l’acquisto di un bene di vetusta costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante e che, anzi, ne porti i segni, resi evidenti dal modo d’essere del bene stesso, trattandosi di una costruzione (opera quanto mai sensibile all’usura del tempo per piu’ note ragioni: la sua diuturna esposizione alle intemperie e ai movimenti tellurici, la sua struttura costituita da materiali compositi e degradabili, la presenza d’impianti tecnologici altamente logorabili, la sua destinazione alla sopportazione di carichi continuati, le tecniche in uso al tempo della sua messa in opera), possa far ritenere agevolmente riconoscibili vizi, anche importanti, che lo affettino. La circostanza che la parte degradata e bisognosa di ristrutturazione possa riguardare parti strutturali dell’edificio immediatamente non percepibili col senso della vista, quali, a titolo d’esempio, il tetto, i solai o le fondamenta, appare, di conseguenza, irrilevante.

Sentenza 12 febbraio 2018, n. 3348
Data udienza 8 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25838/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 3853/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore delle ricorrenti che si riporta agli atti depositati e chiede l’accoglimento del ricorso, deposita 3 avvisi di ricevimento;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’1/4/2006, rigetto’ la domanda avanzata da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la quale, premettendo di avere acquistato dalle convenute un immobile abitativo sito in Velletri per il prezzo di 62.000 Euro, nonostante che la parte venditrice avesse garantito l’assenza di vizi strutturali, immessasi nel possesso ed avviati lavori di ristrutturazione, aveva scoperto il grave stato di degrado statico nel quale versava il solaio, per risanare il quale aveva dovuto dar corso ad un intervento straordinario di rifacimento, che aveva comportato una spesa di 29.078,87 Euro, aveva chiesto che il prezzo fosse ridotto ai sensi degli articoli 1492 e 1494 cod. civ., per la presenza del vizio occulto, tempestivamente denunziato, con condanna della controparte alla restituzione del dovuto.
2. La Corte di Roma, con sentenza pubblicata il 4/7/2013, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuto sussistente il vizio occulto, e, tuttavia, tenuto conto che l’edificio non era di nuova costruzione, determino’ un deprezzamento quantificato in 15.000 Euro, corrispondenti a circa il 30% del prezzo d’acquisto.
3. La difformita’ di decisione consiglia, per quel che qui residua di utilita’, dar conto sommario dell’opposto opinare.
Il Tribunale, chiarito che il contenuto prezzo di vendita rispecchiava le vetuste condizioni dell’edificio, costruito prima degli anni âââEurošÂ¬Ã‹Å”30 dello scorso secolo, aveva escluso che si potesse configurare vizio redibitorio occulto al di fuori del caso di difetto di produzione, fabbricazione o formazione.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *