Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1752. Deve ritenersi trascrivibile ogni domanda di accertamento della simulazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili

Deve ritenersi trascrivibile ogni domanda di accertamento della simulazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili, senza che possa distinguersi non solo tra simulazione assoluta e simulazione relativa, ma neppure tra simulazione relativa attinente ai soggetti del contratto (c.d. interposizione fittizia di persona) e simulazione relativa attinente ad altri elementi negoziali (oggetto del negozio o prezzo della vendita).

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Sentenza 24 gennaio 2018, n. 1752
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7854/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
(OMISSIS), elettivamente domiciliatoti in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1452/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Con contratto preliminare stipulato il 24/11/1993, (OMISSIS) promise di vendere a (OMISSIS), o a persona che questi avrebbe nominato ai sensi dell’articolo 1041 c.c. e segg., un immobile sito in Roma per il prezzo di Lire 401 milioni. In data 18/1/1994 fu stipulato il contratto definitivo, col quale il (OMISSIS) trasferi’ la proprieta’ dell’immobile a (OMISSIS), appositamente nominata dal (OMISSIS), per il prezzo dichiarato di Lire 255 milioni.
La controversia, successivamente insorta tra le parti contraenti, fu definita con sentenza del Tribunale di Roma n. 1379 del 2000, con la quale venne dichiarato che il contratto definitivo era parzialmente simulato quanto al prezzo, che si accertava essere stato quello di Lire 401 milioni (convenuto nel preliminare) e non quello di Lire 255 milioni (indicato nel contratto definitivo).
2. – Una volta passata in giudicato la detta sentenza del Tribunale di Roma, (OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) e il (OMISSIS) e chiese annullarsi il contratto definitivo nella parte in cui egli, per errore, aveva dato quietanza di aver ricevuto l’intero prezzo; chiese anche accertarsi che la parte contraente aveva versato solo lire 350 milioni e non il prezzo pattuito di Lire 401 milioni e chiese, infine, condannarsi i convenuti al pagamento del residuo prezzo (pari a Lire 51 milioni), con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
(OMISSIS), nel costituirsi, oltre a resistere alle domande attoree, chiese, in via riconvenzionale, che il (OMISSIS) fosse condannato a risarcirle il danno da lei patito per effetto della trascrizione dell’atto di citazione introduttivo del precedente giudizio, danno consistito nel fatto di non aver potuto, a causa della trascrizione pregiudizievole, adempiere al preliminare di compravendita dell’immobile per cui e’ causa stipulato con tale (OMISSIS) e di essere stata da quest’ultimo convenuta in giudizio, onde ottenere la risoluzione del preliminare e il pagamento del doppio della caparra pattuita.

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