Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 gennaio 2018, n. 169. Revocabile di diritto il testamento del defunto che lascia i suoi averi alla moglie ai figli riconosciuti e ai nipoti ignorando la figlia che sapeva di avere ma che non aveva mai voluto riconoscere.

Revocabile di diritto il testamento del defunto che lascia i suoi averi alla moglie ai figli riconosciuti e ai nipoti ignorando la figlia che sapeva di avere ma che non aveva mai voluto riconoscere.

Sentenza 5 gennaio 2018, n. 169
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27748/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO ROMA;
– intimati –
e nel ricorso riunito n. 28102/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE CORTE D’APPELLO ROMA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4889/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito gli Avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS) per la ricorrente principale ed incidentale e gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per i controricorrenti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nipoti ex sorore del defunto (OMISSIS), (OMISSIS), vedova del de cuius, (OMISSIS) e (OMISSIS), sorelle del defunto, e (OMISSIS) e Stefano, figli del fratello premorto del de cuius, (OMISSIS), deducendo che era stata concepita a seguito di una relazione tra il defunto e la madre (OMISSIS) risalente al 1967, senza che pero’ fosse mai intervenuto il riconoscimento da parte del padre, che temeva le reazioni del di lui padre.
Per l’effetto la madre aveva dato alla luce, oltre all’attrice, anche una sorella gemella, (OMISSIS), affidando entrambe le figlie a vari istituti di beneficenza.
Al compimento della maggiore eta’, l’istante aveva iniziato a contattare il padre biologico, incontrandolo poi con frequenza a far data dal 1986, senza che pero’ mai manifestasse la volonta’ di riconoscere le figlie, temendo uno scandalo, anche perche’ nelle more si era sposato con la convenuta (OMISSIS).
In data 15/2/2003 il padre era deceduto e la sua successione era regolata dal testamento olografo del 20/2/1990 con il quale lasciava alla moglie, in sostituzione della quota di legittima l’usufrutto di tutto il patrimonio immobiliare e la proprieta’ delle somme contanti, lasciando invece la nuda proprieta’ ai nipoti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), figli della sorella (OMISSIS). Cio’ premesso chiedeva accertarsi la paternita’ naturale del defunto (OMISSIS), con la conseguente attribuzione del cognome paterno, dichiarando la revoca del testamento olografo ai sensi dell’articolo 687 c.c..

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