Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3293. E’ inammissibile il ricorso per cassazione se il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito, limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso

E’ inammissibile il ricorso per cassazione se il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito, limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione.

Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3293
Data udienza 27 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26505/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4594/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13/4/2016 il Trib. Napoli ha respinto il gravame interposto dal sig. (OMISSIS) in relazione alla pronunzia G. di P. Napoli n. 29986/2014, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti del sig. (OMISSIS) di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto nel locale (OMISSIS).
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’ (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.).
L’altro intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione” dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e conseguente “violazione” degli articoli 1223, 1226, 2043, 2054, 2056 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Si duole che la corte di merito, “per quanto riguarda la sosta”, non abbia esaminato quanto dedotto nell’atto di appello in palese violazione di legge.
Lamenta non essersi la corte di merito, nella liquidazione del danno, conformata al principio secondo cui “il c.d. danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo, a causa dell’impossibilita’ di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, deve essere liquidato anche in assenza di una prova specifica”.
Con il 2 motivo denunzia “violazione” degli articoli 2054, 2043, 2056, 1223, 1226, 2697 e 1218 c.c., nonche’ “violazione” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 1 e 18 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Si duole che la corte di merito abbia “errato nel rilevare” che l’indicazione “quietanza” apposta sulla fattura non consentisse di ritenere effettuato il pagamento “in difetto di ulteriori risultanze istruttorie”, laddove il “fatto principale” dovrebbe ritenersi “gia’ provato anche per la mancanza di emergenze contrarie”.
Lamenta avere la corte di merito contestato in modo generico la fattura recante l’indicazione “quietanza”, senza indicare “quali voci fossero state pertinenti e quali voci fossero state esagerate”.
Con il 3 motivo denunzia “violazione” dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e violazione degli articoli 1223, 1224, 1282, 2043, 2056 c.c., in relazione articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente liquidato il danno “con gli interessi a decorrere dal giorno della pubblicazione della sentenza”, laddove, trattandosi di “risarcimento danni e, quindi, di debito di valore”, “la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi debbono essere liquidati dal giorno dell’incidente”.
Con 4 motivo denunzia la “violazione” degli articoli 91 e 92, inerenti alla tariffa professionale prevista dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, in relazione articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Si duole che la corte di merito, nella liquidazione delle spese, non abbia “tenuto conto dell’attivita’ professionale” prestata del precedente legale, nonche’ delle “spese” da questi sostenute, laddove avrebbe invero dovuto liquidare tali spese “analiticamente voce per voce”.
Il ricorso e’ inammissibile.

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