Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3296. L’Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile dell’infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera o di cure

L’Inail ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile dell’infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera o di cure, senza che abbia rilievo l’assenza di pregiudizio della capacità lavorativa.

Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3296
Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3288/2016 proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 277/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
nel 2004 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, ascritto a responsabilita’ di (OMISSIS);
nel giudizio intervenne volontariamente l’Inail, esponendo di avere corrisposto all’attrice, in adempimento dei propri obblighi istituzionali, la somma di Euro 228.505,60; che tale importo comprendeva il coacervo dei ratei di rendita gia’ pagati all’assistita; il valore capitale della rendita ancora da pagare; le somme versate a titolo di inabilita’ temporanea (scilicet, l’indennizzo per il salario perduto durante il periodo di malattia); le spese sanitarie e gli interessi legali; e chiedendo la condanna dei convenuti alla rifusione di tali somme, a titolo di surrogazione;
con sentenza 9.12.2008 n. 24271 il Tribunale di Roma accolse la domanda principale e, integralmente, quella di garanzia;
con sentenza 15.1.2015 n. 277 la Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello della (OMISSIS), ridusse il quantum della domanda di surrogazione proposta dall’Inail alla minor somma di Euro 52.500, oltre accessori;
per quanto qui ancora rileva, la Corte d’appello pervenne alla suddetta conclusione cosi’ argomentando:
(a) l’importo complessivo del danno causato dal terzo responsabile, quantificato coi criteri del diritto civile, costituisce il limite dell’azione di surrogazione spettante all’assicuratore sociale;
(b) nella specie, (OMISSIS) non aveva dimostrato di avere subito alcun danno patrimoniale;
(c) ergo, la domanda di surrogazione proposta dall’assicuratore sociale poteva essere accolta solo per l’importo pagato dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico, nei limiti del danno biologico effettivamente patito dalla vittima, e liquidato coi criteri civilistici (ovvero, come detto, Euro 52.500); andava, invece, rigettata la domanda di surrogazione proposta dall’Inail con riferimento agli importi versati alla assistita a titolo di indennizzo dei pregiudizi patrimoniali;
la sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dall’Inail, con ricorso fondato su un motivo;
nessuno degli intimati si e’ difeso;
CONSIDERATO che:
va preliminarmente rilevata la tempestivita’ del ricorso proposto dall’Inail: si rileva infatti dagli atti (ne’ il ricorso, ne’ la sentenza impugnata ne avevano dato conto) che il presente giudizio inizio’ in primo grado nel 2004, ovvero anteriormente alla modifica dell’articolo 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, con la quale e’ stato dimezzato il termine ivi previsto per l’impugnazione delle sentenze; pertanto, essendo stata depositata la sentenza d’appello il 15.1.2015, ed essendo stato consegnato il ricorso per cassazione all’ufficiale giudiziario per la notifica il 28.1.2016, il termine annuale previsto dalla norma appena ricordata non era spirato alla data della proposizione dell’impugnazione (tenendo ovviamente conto del periodo di sospensione feriale);
con l’unico motivo di ricorso, l’Inail sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3; e’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 1916 c.c.; Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha escluso la surrogazione dell’Inail per le somme erogate ad (OMISSIS) a titolo di indennizzo di pregiudizi patrimoniali, sul presupposto che questa non avesse patito alcuno di tali pregiudizi; tale rilievo, osserva l’Istituto ricorrente, e’ erroneo, perche’ (OMISSIS) aveva patito un danno patrimoniale, rappresentato dalle spese sostenute per curarsi, e dunque almeno nei limiti di tale pregiudizio la domanda di surrogazione si sarebbe dovuta accogliere;
il motivo e’ fondato;
la surrogazione dell’assicuratore sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile;
i presupposti della surrogazione di cui all’articolo 1916 c.c. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioe’ l’assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile; che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi; che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volonta’ di surrogarsi (da ultimo, ma ex multis, in tal senso, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015);
nel caso di specie l’Inail ha indennizzato alla vittima due tipi di danno:
(a) il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13;
(b) il danno patrimoniale, sotto diversi aspetti:
(b1) la riduzione della capacita’ di guadagno (che la legge, ai fini dell’assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l’invalidita’ biologica sia superiore al 16%, e che vene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell’Allegato n. 6 al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, emanato in attuazione del citato Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 2, lettera (b));
(b2) la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l’Inail indennizza col pagamento d’una indennita’ giornaliera pari al 60% della retribuzione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 68, comma 1);
(b3) le spese sanitarie (che l’Istituto e’ tenuto ad anticipare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 86 e ss. cit.);

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *